Testo dell'articoloVigente
Art. 105 C.d.S. – Traino di macchine agricole
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall’articolo 104, comma 8 .
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 105 C.d.S. limita i convogli agricoli a 16,50 m e consente alla trattrice di trainare un solo rimorchio o due macchine operatrici con freni.
Ratio della norma
L'art. 105 C.d.S. risponde all'esigenza di garantire la sicurezza stradale nella circolazione dei convogli agricoli, che per dimensioni e caratteristiche tecniche presentano rischi specifici. La limitazione della lunghezza massima e le regole sul traino mirano a preservare la manovrabilità del mezzo e l'efficienza frenante dell'intero convoglio, prevenendo situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada.
Analisi del testo
Il comma 1 fissa il limite assoluto di 16,50 m per i convogli misti (semovente più trainato). Il comma 2 specifica le combinazioni ammesse: un solo rimorchio agricolo ovvero non più di due macchine operatrici agricole, con la condizione essenziale che queste ultime siano dotate di impianto frenante comandato dalla trattrice. Il comma 3 introduce un divieto aggiuntivo per le trattrici con attrezzi portati anteriormente: non possono trainare macchine rimorchiate prive di freni, nemmeno se tali macchine sono considerate parte integrante del veicolo traente. Il comma 4 stabilisce la sanzione pecuniaria, compresa tra 143 e 694 euro, applicabile a qualunque soggetto che violi le disposizioni dell'articolo.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che una trattrice agricola circola su strada pubblica trainando rimorchi o macchine operatrici. È rilevante durante i trasferimenti aziendali, i lavori stagionali e il transito su strade comunali e provinciali rurali. Il controllo spetta agli organi di polizia stradale, incluse le pattuglie della Polizia Locale e dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio.
Connessioni con altre norme
L'art. 105 C.d.S. si coordina con l'art. 104, che disciplina in generale il traino di veicoli, e con l'art. 106, relativo ai veicoli e complessi di veicoli eccezionali. Le definizioni di macchina agricola semovente, trattrice e macchina operatrice agricola sono contenute nell'art. 57 C.d.S. Le norme sui dispositivi di frenatura trovano disciplina di dettaglio nel Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), in particolare negli articoli dedicati ai requisiti tecnici dei veicoli agricoli.
Prassi e linee guida
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Casi pratici
Caso 1: convoglio nei limiti
Tizio guida la propria trattrice agricola trainando un rimorchio agricolo. Il convoglio complessivo misura 14 m. Poiché non viene superato il limite di 16,50 m e viene trainato un solo rimorchio, Tizio circola in piena conformità all'art. 105 C.d.S.
Caso 2: violazione per eccesso di macchine trainate
Caio collega alla trattrice due macchine operatrici agricole dotate di freni e aggiunge un ulteriore rimorchio privo di frenatura. Supera così il numero massimo di unità trainate consentite e non rispetta il requisito dei freni: è passibile della sanzione da 143 a 573 euro.
Caso 3: divieto con attrezzo anteriore
Sempronio monta un caricatore frontale sulla propria trattrice e intende trainare una macchina irroratrice sprovvista di freni, sostenendo che essa è parte integrante del veicolo. Il comma 3 dell'art. 105 C.d.S. vieta espressamente questa combinazione: Sempronio deve rinunciare al traino o dotare la macchina di idoneo dispositivo di frenatura prima di partire.
Domande frequenti
Qual è la lunghezza massima di un convoglio agricolo?
L'art. 105 C.d.S. fissa in 16,50 metri la lunghezza massima per i convogli composti da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate.
Quanti rimorchi può trainare una trattrice agricola?
Una trattrice agricola può trainare un solo rimorchio agricolo oppure non più di due macchine operatrici agricole, a condizione che queste siano dotate di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
Una trattrice con attrezzo anteriore può trainare macchine senza freni?
No. L'art. 105, comma 3, vieta alle trattrici con attrezzi portati anteriormente di trainare macchine agricole rimorchiate prive di dispositivo di frenatura, anche se ritenute parte integrante del veicolo traente.
Qual è la multa per violazione dell'art. 105 del Codice della Strada?
Chi viola l'art. 105 C.d.S. è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 143 a 573 euro.
Le macchine operatrici agricole trainate devono sempre avere i freni?
Sì, se trainate da una trattrice agricola in numero fino a due. I dispositivi di frenatura devono essere comandati dalla trattrice. In assenza di freni è consentito trainare una sola macchina esclusivamente nei casi non vietati dalla norma.
Fonti consultate: 1 fonte verificate