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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 102 C.d.S. – Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, l’intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l’intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall’art. 9*3.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell’art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100, comma 1, l’intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L’intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

In sintesi

  • Denuncia obbligatoria agli organi di polizia entro 48 ore in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di targa.
  • Dopo 15 giorni senza ritrovamento, obbligo di richiedere nuova immatricolazione al Dipartimento per i trasporti terrestri.
  • Nel periodo di attesa è consentita la circolazione con pannello bianco che riproduce i dati della targa originaria.
  • I dati sulla targa devono essere sempre leggibili: il deterioramento impone la nuova immatricolazione.
  • Sanzione da €71 a €286 per chi omette la denuncia o circola con pannello senza aver rispettato i termini.
  • Sanzione da €35 a €143 per chi circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile.

L'art. 102 CdS obbliga a denunciare entro 48 ore lo smarrimento o la sottrazione di targa e a richiedere nuova immatricolazione dopo 15 giorni.

Ratio della norma

L'articolo 102 del Codice della Strada risponde all'esigenza di garantire la certezza nell'identificazione dei veicoli circolanti su strada. La targa assolve una funzione pubblica essenziale: consente alle forze dell'ordine, agli enti preposti e ai privati di risalire all'intestatario del veicolo in qualsiasi circostanza. La norma bilancia due interessi contrapposti: da un lato la necessità di ripristinare tempestivamente la regolarità documentale, dall'altro la pratica esigenza di non immobilizzare il veicolo durante il periodo necessario agli adempimenti burocratici, soluzione mediata tramite il pannello sostitutivo provvisorio.

Analisi del testo

Il comma 1 impone la denuncia entro 48 ore dall'evento (smarrimento, sottrazione o distruzione), con rilascio di ricevuta da parte degli organi di polizia: tale ricevuta costituisce il titolo che legittima la circolazione provvisoria. Il comma 2 fissa in 15 giorni il termine massimo per ottenere la nuova immatricolazione qualora la targa non venga ritrovata. Il comma 3 disciplina la circolazione interinale mediante pannello a fondo bianco, con stringenti requisiti di posizione, dimensione e caratteri corrispondenti alla targa originaria. I commi 4 e 5 estendono l'obbligo di nuova immatricolazione al deterioramento (quando i dati non siano più leggibili) e alla distruzione di una targa. Il comma 6 sanziona le omissioni degli adempimenti del comma 1 e la circolazione irregolare con pannello. Il comma 7 punisce autonomamente la circolazione con targa illeggibile, a prescindere dalla causa.

Quando si applica

La norma si applica agli intestatari della carta di circolazione di veicoli soggetti all'obbligo di targa ai sensi dell'art. 100 CdS. Le fattispecie rilevanti sono: smarrimento accidentale di una o entrambe le targhe; furto o sottrazione da parte di terzi; distruzione totale della targa; deterioramento progressivo che rende illeggibili i dati di immatricolazione. La sanzione del comma 7 si applica a chiunque circoli con targa illeggibile, inclusi i casi in cui il proprietario non sia il conducente.

Connessioni con altre norme

L'art. 102 va letto in stretta connessione con l'art. 100 CdS, che disciplina le targhe di immatricolazione e i veicoli soggetti all'obbligo. Il riferimento alla nuova immatricolazione rimanda alla procedura prevista dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992). In caso di sottrazione le norme penali sul furto (artt. 624 ss. c.p.) si applicano parallelamente agli obblighi amministrativi del presente articolo. L'art. 180 CdS disciplina più in generale i documenti di circolazione che il conducente deve esibire, tra cui la carta di circolazione che accompagna la targa.

Domande frequenti

Entro quanto tempo devo denunciare la perdita o il furto di una targa?

Entro 48 ore dall'evento (smarrimento, sottrazione o distruzione) è obbligatorio presentare denuncia agli organi di polizia, che rilasciano apposita ricevuta.

Posso circolare senza targa mentre aspetto la nuova immatricolazione?

Sì, ma solo per i 15 giorni successivi alla denuncia e apponendo sul veicolo un pannello bianco con le stesse indicazioni, posizione, dimensione e caratteri della targa originaria.

Cosa succede se la targa è deteriorata e non si legge bene?

Circolare con targa illeggibile comporta una sanzione da €35 a €143 (comma 7). Se il deterioramento ha reso i dati non più leggibili, scatta anche l'obbligo di richiedere una nuova immatricolazione.

Qual è la multa per chi non denuncia lo smarrimento della targa?

Il comma 6 prevede una sanzione amministrativa da €71 a €286 per l'intestatario che omette la denuncia entro 48 ore o che circola con il pannello provvisorio senza aver rispettato i termini di legge.

Dopo quanti giorni dalla denuncia devo richiedere la nuova immatricolazione?

Se entro 15 giorni dalla denuncia la targa non viene ritrovata, l'intestatario deve richiedere la nuova immatricolazione al Dipartimento per i trasporti terrestri.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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