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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 99 C.d.S. – Foglio di via

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbligatorio per veicoli che circolano senza tassa di circolazione pagata in occasioni specifiche (controlli tecnici, fiere, esportazione, riviste militari)
  • Rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri insieme a una targa provvisoria
  • Indica percorso, durata (massimo 60 giorni) ed eventuali prescrizioni tecniche
  • Per sperimentazione di veicoli nuovi non immatricolati è possibile ottenere un foglio speciale valido fino a 180 giorni, senza limiti di percorso
  • Sanzioni da €21 a €286 per chi circola senza foglio di via o non rispetta le prescrizioni; oltre tre violazioni scatta la confisca del veicolo

Il foglio di via autorizza la circolazione di veicoli senza targa e senza tassa pagata per operazioni specifiche, con durata massima 60 giorni.

Ratio della norma

L'art. 99 C.d.S. risponde all'esigenza di consentire la circolazione temporanea di veicoli privi dei requisiti ordinari (immatricolazione definitiva, tassa di circolazione) in situazioni tassativamente previste, garantendo al contempo il controllo pubblico attraverso un titolo abilitativo rilasciato dall'autorità amministrativa competente. La norma bilancia la necessità operativa di costruttori, esportatori e operatori del settore con la tutela dell'ordine stradale e fiscale.

Analisi del testo

Il comma 1 individua i soggetti destinatari e le occasioni legittimanti: accertamenti tecnici, transiti di confine per esportazione, riviste militari, mostre e fiere di veicoli. Il foglio di via deve essere accompagnato da una targa provvisoria, entrambi rilasciati dal Dipartimento per i trasporti terrestri. Il comma 2 definisce il contenuto del documento (percorso, durata, prescrizioni) e fissa il limite ordinario di 60 giorni, elevabile a 180 per la sperimentazione di prototipi da parte del costruttore. I commi 3 e 4 disciplinano due distinte fattispecie sanzionatorie: la circolazione senza il documento e la circolazione in difformità dalle prescrizioni. Il comma 5 introduce una fattispecie aggravata per la recidiva oltre i tre episodi, con confisca del veicolo quale sanzione accessoria.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio circola su strada pubblica in assenza di regolare tassa di circolazione, ma in presenza di una delle causali ammesse: controllo dell'idoneità tecnica presso la Motorizzazione, transito verso un valico per l'esportazione, partecipazione a rassegne militari, esposizione in mostre o fiere autorizzate. Non si applica ai veicoli già immatricolati e in regola con la tassa, né alla circolazione per finalità diverse da quelle elencate. Il foglio speciale a 180 giorni è riservato esclusivamente alle fabbriche costruttrici per veicoli ancora in fase di sviluppo.

Connessioni con altre norme

L'art. 99 si coordina con l'art. 98 C.d.S., che disciplina le targhe di prova per veicoli non ancora immatricolati, e con l'art. 93, che sancisce l'obbligo generale di immatricolazione. Il riferimento alla tassa di circolazione rimanda al D.Lgs. 504/1992 (tassa automobilistica). La sanzione accessoria della confisca prevista dal comma 5 va letta in combinato con l'art. 213 C.d.S., che ne regola le modalità applicative. Il rilascio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri (oggi MIT – Direzione generale per la motorizzazione) si inserisce nel quadro organizzativo delineato dal D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.).

Domande frequenti

Cos'è il foglio di via previsto dall'art. 99 del Codice della Strada?

È un documento rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri che autorizza la circolazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi privi di tassa di circolazione in specifiche occasioni (controlli tecnici, fiere, esportazione, riviste militari). Va sempre accompagnato da una targa provvisoria.

Quanto dura il foglio di via?

La durata ordinaria è di massimo 60 giorni. Per la sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, le fabbriche costruttrici possono ottenere uno speciale foglio di via della durata massima di 180 giorni, senza limitazioni di percorso.

Qual è la sanzione per chi circola senza foglio di via?

Chi circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria è soggetto a una sanzione amministrativa da €21 a €85 (comma 3). Se invece circolava con il documento ma non rispettava il percorso o le prescrizioni tecniche, la sanzione va da €35 a €143 (comma 4).

Cosa succede se si viola più volte l'art. 99 C.d.S.?

Se le violazioni dei commi 3 o 4 vengono commesse per più di tre volte, alla successiva infrazione la sanzione diventa più severa (da €71 a €286) e si applica anche la confisca amministrativa del veicolo come sanzione accessoria.

Il foglio di via serve anche per partecipare a una fiera di veicoli usati?

Sì. L'art. 99 comma 1 ricomprende espressamente le mostre e le fiere autorizzate di veicoli sia nuovi sia usati, a condizione che per quei veicoli non sia stata pagata la tassa di circolazione. In quel caso il foglio di via e la targa provvisoria sono obbligatori.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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