Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 213 C.d.S. – Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento.

Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente; la medesima comunicazione reca altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all’articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri.

10-bis. Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall’organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.

Domande rapide

Quando si applica il sequestro del veicolo ex art. 213?
Come misura cautelare per violazioni gravi (guida senza patente, senza RCA, in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti) e come sanzione accessoria nei casi previsti. Affidato in custodia al proprietario o a terzi idonei in attesa della definizione.
Chi e il custode del veicolo sequestrato?
Di regola il proprietario, che lo riceve in custodia con obbligo di non circolare e di metterlo a disposizione delle autorita. In caso di assenza del proprietario o di sua inidoneita, custode e un terzo (impresa autorizzata, depositeria giudiziaria).
Cosa accade se si circola con veicolo sequestrato?
Sanzione pecuniaria aggravata, sospensione della patente da uno a tre mesi, confisca obbligatoria del veicolo (anche se il sequestro era cautelare e non sanzionatorio). La condotta integra altresi violazione dei doveri di custodia.
Si puo evitare la confisca del veicolo?
Solo in casi specifici: dimostrazione che il veicolo appartiene a terzo estraneo (es. acquirente in buona fede senza coinvolgimento nella violazione), regolarizzazione tempestiva della violazione (es. stipula RCA), accordi transattivi con autorita.
Chi paga le spese di custodia?
Il proprietario, in caso di sequestro confermato e successiva confisca o di prolungata custodia da parte di depositerie convenzionate. Le tariffe sono fissate da decreto ministeriale; il mancato pagamento puo comportare iscrizione a ruolo esattoriale.

In sintesi

  • Gli organi di polizia procedono al sequestro del veicolo nei casi espressamente previsti dal Codice, redigendo apposito verbale in quattro esemplari.
  • Il veicolo sequestrato che non può essere condotto viene affidato in custodia a soggetti individuati dall'organo di polizia procedente, secondo le convenzioni prefettizie.
  • Il verbale di sequestro va notificato al proprietario assente entro sessanta giorni; da tale notifica decorrono i termini per proporre opposizione.
  • Il veicolo è restituito al proprietario, previa corresponsione delle spese di custodia e trasporto, quando la confisca non viene disposta o il procedimento si estingue.
  • La confisca è disposta con ordinanza-ingiunzione (o con sentenza/decreto penale) e non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione.
  • In caso di confisca definitiva, il custode provvede alla demolizione, rottamazione o alienazione del veicolo.
Indice dei contenuti

L'art. 213 C.d.S. disciplina il sequestro cautelare dei veicoli e la confisca amministrativa: procedura, custodia, restituzione e opposizione al prefetto.

Ratio

L'articolo 213 del Codice della Strada rappresenta il cardine normativo dell'istituto del sequestro cautelare e della confisca amministrativa in materia di circolazione stradale. La sua ratio fondamentale è duplice e strettamente interconnessa: da un lato, garantire l'efficacia della sanzione accessoria della confisca, impedendo che il veicolo, strumento o oggetto dell'illecito, venga sottratto alla disponibilità dell'amministrazione prima che il procedimento sanzionatorio si concluda; dall'altro, assicurare la corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria principale, fungendo il sequestro da garanzia patrimoniale reale.

Il legislatore del D.Lgs. 285/1992 ha inteso costruire un sistema cautelare autonomo rispetto a quello penale, pur mutuandone alcune logiche di fondo. Il sequestro previsto dall'art. 213 non è, di per sé, una sanzione: è una misura cautelare strumentale, temporanea e funzionale all'applicazione della sanzione definitiva. Questo distinguo è fondamentale sotto il profilo giuridico, perché determina il regime di impugnazione, le garanzie procedimentali e le condizioni di restituzione del bene.

Nel tempo, la norma ha subito significative modifiche, in particolare attraverso il D.L. 117/2007, il D.L. 92/2008 e successivi interventi correttivi, che hanno progressivamente razionalizzato il sistema di custodia, introdotto la figura del custode-acquirente e disciplinato in modo più analitico le modalità di notifica e di opposizione. Queste modifiche rispondono anche a esigenze pratiche emerse nell'applicazione concreta: la gestione dei depositi giudiziari, la lievitazione dei costi di custodia e la necessità di smaltire il parco veicoli sequestrati.

Analisi

Il sequestro: presupposti e procedura (commi 1 e 2-bis)

Il comma 1 dell'art. 213 C.d.S. stabilisce la regola generale: il sequestro opera nei soli casi in cui il Codice lo preveda espressamente, sia a fini di confisca sia a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria. La norma, quindi, non ha portata autonoma: è una disposizione di chiusura che disciplina il quomodo del sequestro, rimandando alle singole fattispecie (ad esempio: artt. 97, 116, 186, 187 C.d.S.) per l'individuazione dei casi in cui esso è obbligatorio o facoltativo.

Gli organi di polizia stradale, ma anche le forze di polizia con competenze generali, sono tenuti a redigere apposito verbale di sequestro. Ai sensi del comma 2-bis, tale verbale deve essere redatto in quattro esemplari e consegnato: al trasgressore, al proprietario del veicolo (se diverso dal trasgressore), al custode del veicolo, e trasmesso all'ufficio o al comando da cui dipende l'organo procedente. Questa quadruplicazione garantisce la tracciabilità dell'atto e tutela i soggetti coinvolti, ciascuno dei quali ha interesse giuridicamente rilevante nella vicenda.

La custodia del veicolo (commi 2 e 2-sexies)

Un aspetto pratico di primaria importanza riguarda la destinazione del veicolo dopo il sequestro. Il comma 2 prevede una soluzione preferenziale: qualora sia possibile, il veicolo viene condotto dal proprietario, dal conducente o da altro soggetto abilitato, senza necessità di affidamento a terzi. Solo quando ciò non sia possibile, l'organo di polizia affida il veicolo in custodia a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 2-sexies.

Il comma 2-sexies rinvia all'art. 214-bis C.d.S. e alle convenzioni stipulate dal prefetto con soggetti privati per la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca. Tale sistema convenzionale mira a creare una rete di depositari qualificati sul territorio, riducendo i disagi organizzativi e garantendo una custodia diligente del bene. Il costo della custodia, come vedremo, è a carico del soggetto che alla fine ottiene la restituzione del veicolo.

La notifica al proprietario assente e i termini di opposizione (comma 2-ter)

Il comma 2-ter presidia il diritto di difesa del proprietario che non fosse presente al momento del sequestro o che non fosse stato identificato. In tal caso, il verbale deve essergli notificato entro sessanta giorni dall'esecuzione del sequestro. Il termine per proporre opposizione decorre dalla data di notificazione del verbale, e non dal momento dell'esecuzione materiale del sequestro: si tratta di una garanzia procedurale essenziale, che impedisce che il termine decorra a danno di un soggetto che non aveva ancora conoscenza legale del provvedimento.

La restituzione del veicolo (commi 2-quater e 6)

Il comma 2-quater individua le condizioni per la restituzione del veicolo sequestrato, salvo le specifiche eccezioni previste per i casi di guida in stato di ebbrezza grave (art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.) e guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 1, C.d.S.), nonché per i casi di cui all'art. 186-bis, comma 7. La restituzione avviene quando: (a) non è disposta la confisca; (b) il procedimento viene archiviato; (c) interviene sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o declaratoria di estinzione del reato. In tutti questi casi, il veicolo è restituito previa corresponsione delle spese di custodia e trasporto maturate durante il periodo di sequestro.

Il comma 6 ribadisce e generalizza lo stesso principio per i casi di procedimento estinto senza pronuncia di confisca. La duplicazione normativa evidenzia la volontà del legislatore di non lasciare zone d'ombra: in ogni ipotesi in cui la confisca non venga definitivamente irrogata, il proprietario ha diritto alla restituzione.

La confisca: disciplina e limiti (commi 4 e 2-decies)

Il comma 4 disciplina il procedimento di adozione della confisca. La regola generale è che la confisca venga disposta con l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'autorità amministrativa competente (di norma il prefetto). Costituiscono eccezione i casi in cui la confisca è disposta direttamente dal giudice penale con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna: in tali ipotesi si realizza una confluenza tra il procedimento penale e la sanzione accessoria amministrativa, senza che l'autorità amministrativa debba emettere un atto autonomo.

Un limite esplicito e di grande rilevanza pratica è quello del secondo periodo del comma 4: la confisca non è disposta quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa. Questa norma, che riflette un principio generale di diritto sanzionatorio (la responsabilità non si estende ai terzi in buona fede), tutela il terzo proprietario che non abbia avuto alcun ruolo nell'illecito. La giurisprudenza ha però precisato che l'estraneità deve essere accertata in concreto: non è sufficiente la mera qualità di terzo proprietario, occorrendo dimostrare l'assenza di qualsiasi coinvolgimento o connivenza nella violazione.

Il comma 2-decies disciplina l'epilogo della confisca definitiva: il custode provvede alla demolizione e rottamazione del veicolo ovvero alla sua alienazione. La scelta tra le due modalità dipende dalle condizioni del veicolo e dalle determinazioni dell'autorità.

L'opposizione al verbale di sequestro (comma 3)

Il comma 3 individua il rimedio giurisdizionale avverso il verbale di sequestro: l'opposizione si propone al prefetto competente per territorio, secondo le disposizioni dell'art. 203 C.d.S. Si tratta di uno strumento di tutela amministrativa, che precede e si affianca all'eventuale ricorso al giudice di pace. L'opposizione consente al trasgressore o al proprietario di contestare sia i presupposti sostanziali del sequestro sia eventuali vizi procedurali dell'atto.

Quando si applica

L'art. 213 C.d.S. si applica ogni volta che una disposizione del Codice della Strada prevede espressamente il sequestro del veicolo. I casi più frequenti e rilevanti nella pratica sono i seguenti:

Guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.), Il sequestro finalizzato alla confisca è obbligatorio nelle ipotesi più gravi (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, recidiva, incidente stradale). Nelle ipotesi meno gravi, il sequestro può essere disposto a garanzia della sanzione pecuniaria.

Guida sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 C.d.S.), Il sequestro finalizzato alla confisca è previsto dalla norma speciale, con le stesse logiche dell'art. 186.

Circolazione senza copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.), Il veicolo privo di assicurazione RCA è soggetto a sequestro amministrativo e, in caso di mancata regolarizzazione, a confisca.

Guida senza patente o con patente revocata/sospesa (artt. 115, 116 C.d.S.), In alcuni casi di guida senza mai aver conseguito la patente o con patente revocata, il Codice prevede il sequestro del veicolo.

Veicoli non immatricolati o con targhe contraffatte (art. 97 C.d.S.), La circolazione con veicoli privi di immatricolazione comporta il sequestro obbligatorio.

Eccesso di velocità grave con recidiva, In talune ipotesi di recidiva nelle violazioni dei limiti di velocità, il legislatore ha introdotto il sequestro come misura cautelare.

In tutti questi casi, la procedura di sequestro segue lo schema delineato dall'art. 213: verbale, custodia, notifica, opposizione al prefetto, e poi eventuale confisca con ordinanza-ingiunzione o restituzione.

Connessioni

Connessioni interne al Codice della Strada

L'art. 213 si inserisce in un sistema di norme strettamente interconnesse. L'art. 214 C.d.S. disciplina il fermo amministrativo del veicolo, misura analoga ma distinta dal sequestro: mentre il sequestro è preordinato alla confisca o alla garanzia della sanzione, il fermo è una misura autonoma di carattere preventivo-sanzionatorio. L'art. 214-bis C.d.S. regola il sistema dei soggetti abilitati alla custodia dei veicoli, richiamato dal comma 2-sexies dell'art. 213. L'art. 203 C.d.S., richiamato dal comma 3, disciplina il procedimento di opposizione al verbale davanti al prefetto. Gli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S. costituiscono le principali fattispecie sostanziali che attivano il meccanismo dell'art. 213, con alcune deroghe esplicite alla disciplina generale della restituzione.

Connessioni con la L. 689/1981

La L. 689/1981 (legge di depenalizzazione) costituisce la cornice generale del diritto sanzionatorio amministrativo in cui si inscrive l'art. 213 C.d.S. In particolare, le disposizioni relative all'ordinanza-ingiunzione (artt. 18 e ss. L. 689/1981) e al sequestro cautelare (art. 19 L. 689/1981) forniscono il substrato normativo di riferimento per l'interpretazione delle corrispondenti disposizioni del Codice della Strada. L'art. 213, nella misura in cui prevede la confisca con ordinanza-ingiunzione, si raccorda direttamente con questo impianto normativo generale.

Connessioni con il diritto penale

Il comma 4 dell'art. 213 prevede espressamente l'ipotesi in cui la confisca sia disposta con sentenza penale o decreto penale di condanna. Questa connessione con il diritto penale è particolarmente rilevante nei reati stradali (artt. 186 e 187 C.d.S. qualificati come reati contravvenzionali), dove la medesima vicenda può dar luogo contemporaneamente a un procedimento penale e a un procedimento amministrativo. In tali ipotesi, occorre coordinare i due procedimenti per evitare duplicazioni o contraddizioni nella comminatoria della confisca.

Connessioni con la giurisprudenza amministrativa e costituzionale

La Corte Costituzionale si è più volte pronunciata sulla legittimità del sequestro e della confisca amministrativa in materia stradale, in particolare sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità e della tutela della proprietà privata (art. 42 Cost.). Il limite della confisca in caso di veicolo appartenente a terzo estraneo (comma 4, secondo periodo) è stato interpretato alla luce di questi principi, e la giurisprudenza ha elaborato criteri per definire quando il terzo proprietario possa davvero considerarsi «estraneo» alla violazione. Il Consiglio di Stato e i TAR hanno fornito indicazioni importanti anche sul procedimento di opposizione davanti al prefetto e sui termini di notifica del verbale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: , Sequestro per guida in stato di ebbrezza grave e restituzione dopo archiviazione

Tizio viene fermato di notte da una pattuglia della Polizia Stradale sulla statale. Il test con l'etilometro rileva un tasso alcolemico di 1,8 g/l, ben al di sopra della soglia di 1,5 g/l che fa scattare l'ipotesi più grave dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. Gli agenti procedono al sequestro dell'autovettura di Tizio ai sensi dell'art. 213 C.d.S., redigono il verbale in quattro esemplari e, poiché Tizio non è in condizioni di condurre il veicolo, lo affidano a un deposito convenzionato con la Prefettura. Viene avviato un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza grave.

Nelle settimane successive, il Pubblico Ministero, valutati gli atti, ritiene che vi siano vizi nella procedura di rilevamento del tasso alcolemico e chiede l'archiviazione del procedimento. Il GIP accoglie la richiesta e decreta l'archiviazione. A questo punto, ricorrendo la condizione prevista dal comma 2-quater dell'art. 213, Tizio ha diritto alla restituzione del veicolo. Si rivolge alla Prefettura, che dispone la restituzione previa corresponsione delle spese di custodia e trasporto maturate durante i mesi di sequestro. Tizio paga le spese e rientra in possesso della propria autovettura. In questo caso, pur trattandosi di un'ipotesi rientrante tra le eccezioni del comma 2-quater (art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.), l'archiviazione del procedimento penale fa venire meno il presupposto stesso del mantenimento del sequestro.

Caso 2: , Confisca del veicolo di terzo proprietario e questione dell'estraneità

Caio presta la propria automobile all'amico Sempronio per una breve commissione. Sempronio, durante la guida, viene fermato dalla Polizia Locale e trovato a circolare senza patente, avendola questa già sospesa per precedente infrazione. L'agente procede al sequestro dell'autovettura intestata a Caio ai sensi degli artt. 116 e 213 C.d.S. Il verbale viene consegnato a Sempronio (trasgressore) e, poiché Caio non è presente, gli viene notificato entro sessanta giorni, come previsto dal comma 2-ter dell'art. 213.

Caio propone opposizione al Prefetto competente ai sensi del comma 3, sostenendo di essere estraneo alla violazione: non sapeva che la patente di Sempronio fosse sospesa, non era presente al momento dell'infrazione e non aveva ricevuto alcun vantaggio dall'illecito. Il Prefetto, esaminata la documentazione prodotta da Caio (dichiarazioni, corrispondenza con Sempronio, assenza di precedenti), accerta l'estraneità di Caio alla violazione amministrativa. In applicazione del comma 4, secondo periodo, dell'art. 213, che vieta la confisca quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione, il Prefetto dispone la restituzione dell'autovettura a Caio, previa corresponsione delle spese di custodia.

Caso 3: , Confisca definitiva, demolizione e questione delle spese di custodia

Sempronia è sorpresa alla guida di un ciclomotore sprovvisto di assicurazione RCA obbligatoria (violazione dell'art. 193 C.d.S.). Gli agenti procedono al sequestro del mezzo ai sensi dell'art. 213 C.d.S. e lo affidano a un depositario convenzionato. Il verbale viene consegnato a Sempronia. Quest'ultima, valutata la situazione economica del veicolo, un ciclomotore datato dal valore commerciale inferiore alle spese di custodia già maturate, decide di non regolarizzare la posizione assicurativa e di non proporre opposizione nei termini.

Il Prefetto, all'esito del procedimento, emette l'ordinanza-ingiunzione che dispone la confisca del ciclomotore ai sensi del comma 4 dell'art. 213. La confisca diviene definitiva. In applicazione del comma 2-decies, il custode provvede alla demolizione e rottamazione del veicolo, data la sua scarsa utilità commerciale. Le spese di custodia maturate nel frattempo rimangono a carico della procedura. Sempronia, che non si era opposta e non aveva richiesto la restituzione, perde definitivamente la proprietà del ciclomotore, senza tuttavia poter recuperare alcunché, poiché il valore del mezzo era ampiamente assorbito dai costi di gestione del sequestro.

Domande frequenti

Cosa stabilisce l'art. 213 del Codice della Strada?

L'art. 213 del Codice della Strada disciplina la misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo nei casi tassativi previsti dal Codice. La polizia redige verbale in quattro esemplari, affidando il mezzo a custode convenzionato. Il verbale va notificato al proprietario assente entro sessanta giorni; da tale data decorrono i termini per opposizione e per la richiesta di restituzione.

Cos'è il sequestro previsto dall'art. 213 C.d.S. e in cosa si distingue dalla confisca?

Il sequestro previsto dall'art. 213 C.d.S. è una misura cautelare temporanea, non una sanzione. Serve a garantire la futura applicazione della confisca o il pagamento della sanzione pecuniaria, e può essere rimosso (con la restituzione del veicolo) se il procedimento si conclude senza confisca. La confisca, invece, è la sanzione accessoria definitiva che trasferisce la proprietà del veicolo allo Stato: è disposta con ordinanza-ingiunzione del Prefetto oppure con sentenza o decreto penale di condanna. Solo con la confisca si perde definitivamente la proprietà del bene.

Entro quanto tempo deve essere notificato il verbale di sequestro al proprietario che non era presente?

Ai sensi del comma 2-ter dell'art. 213 C.d.S., se il proprietario del veicolo non era presente al momento del sequestro o non è stato identificato, il verbale deve essergli notificato entro sessanta giorni dall'esecuzione del sequestro. I termini per proporre opposizione decorrono dalla data di notificazione del verbale, e non da quella del sequestro: questa regola tutela il proprietario assente, evitando che i termini decorrano a suo danno prima che abbia avuto conoscenza legale del provvedimento.

Quando ho diritto alla restituzione del veicolo sequestrato?

Il veicolo sequestrato viene restituito al proprietario o al legittimo detentore nei seguenti casi previsti dai commi 2-quater e 6 dell'art. 213 C.d.S.: quando la confisca non viene disposta dall'autorità amministrativa; in caso di archiviazione del procedimento penale; in caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento; in caso di declaratoria di estinzione del reato (ad esempio per prescrizione). In tutti questi casi, la restituzione avviene previa corresponsione delle spese di custodia e trasporto maturate. Attenzione: per i casi di guida in stato di ebbrezza grave (art. 186, comma 2, lett. c) e guida sotto stupefacenti (art. 187, comma 1) vigono regole speciali che possono limitare la restituzione.

La confisca può essere disposta se il veicolo è intestato a un parente che non era presente al momento dell'infrazione?

Il comma 4, secondo periodo, dell'art. 213 C.d.S. stabilisce che la confisca non è disposta quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l'estraneità non si presume automaticamente dal semplice fatto di essere intestatari del veicolo: occorre dimostrare in concreto di non aver avuto alcun ruolo, non aver autorizzato consapevolmente l'uso illecito e non aver tratto vantaggio dalla violazione. Il proprietario che ha prestato il veicolo sapendo che il conducente non aveva la patente, ad esempio, difficilmente potrà essere considerato «estraneo». È quindi fondamentale produrre documentazione e argomentazioni a supporto dell'estraneità nell'ambito dell'opposizione al Prefetto.

Come si fa opposizione al sequestro del veicolo e davanti a chi?

Ai sensi del comma 3 dell'art. 213 C.d.S., l'opposizione al verbale di sequestro si propone al Prefetto competente per territorio, secondo le modalità previste dall'art. 203 C.d.S. Il ricorso va presentato entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Nel ricorso si possono contestare sia i presupposti sostanziali del sequestro (ad esempio l'insussistenza della violazione che lo legittima) sia eventuali vizi formali del verbale. L'esito del procedimento davanti al Prefetto può essere impugnato davanti al giudice di pace competente per territorio.

Chi paga le spese di custodia del veicolo sequestrato?

Le spese di custodia e di trasporto del veicolo sequestrato sono a carico del soggetto che ottiene la restituzione del mezzo. In pratica, chi ritira il veicolo, solitamente il proprietario o il legittimo detentore, deve corrispondere al depositario le spese maturate durante il periodo di sequestro, prima di poter rientrare in possesso del bene. È quindi importante richiedere la restituzione nel più breve tempo possibile, poiché le spese di custodia si accumulano giorno per giorno e possono diventare significative, soprattutto per procedure lunghe.

Cosa succede al veicolo dopo la confisca definitiva?

Una volta che la confisca diviene definitiva, il comma 2-decies dell'art. 213 C.d.S. prevede che il custode provveda alla demolizione e rottamazione del veicolo oppure alla sua alienazione (vendita). La scelta tra le due modalità dipende dalle condizioni del mezzo e dalle valutazioni dell'autorità: veicoli in buono stato possono essere messi all'asta o alienati altrimenti, mentre veicoli fatiscenti o di scarso valore vengono avviati alla rottamazione. In nessun caso il provento dell'alienazione spetta al precedente proprietario: il veicolo è ormai di proprietà dello Stato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
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