Art. 216 C.d.S. – Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all’accertamento della violazione, dall’organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 214.
2. La restituzione del documento può essere chiesta dall’interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell’art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell’accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l’interessato può chiedere immediatamente all’ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.
In sintesi
L'art. 216 C.d.S. disciplina il ritiro immediato di carta di circolazione, targa o patente da parte dell'organo accertatore e la procedura di restituzione.
Ratio
L'art. 216 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) costituisce la norma procedurale di riferimento per l'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie consistenti nel ritiro dei documenti di circolazione, della targa e della patente di guida (o della carta di qualificazione del conducente). La sua collocazione sistematica, nel Capo I del Titolo VI dedicato alle sanzioni amministrative, ne rivela la funzione strumentale: non introduce una sanzione autonoma, ma regola come si attua una misura accessoria già disposta da altre norme del codice.
La ratio dell'istituto è duplice. Da un lato, il ritiro immediato del documento persegue una finalità cautelare e preventiva: privare il trasgressore dello strumento che ha consentito o favorito la violazione, evitando che egli continui a circolare in condizioni di irregolarità. Dall'altro, il meccanismo di restituzione subordinato all'adempimento della prescrizione omessa ha una funzione coercitiva indiretta: incentiva l'interessato a regolarizzare la propria posizione (ad esempio, riparare un difetto tecnico del veicolo o produrre la documentazione mancante) senza che sia necessario ricorrere a misure esecutive più invasive.
Il legislatore ha quindi costruito un sistema in cui la sanzione accessoria si autoestingue non con il pagamento di una somma di denaro, ma con il compimento di un comportamento attivo da parte del trasgressore, riportando la situazione alla conformità normativa. Questo approccio differenzia il ritiro documentale da altre sanzioni accessorie, come la sospensione della patente, che si estingue per mero decorso del tempo.
Analisi
Il ritiro contestuale (comma 1). La norma stabilisce che il ritiro avvenga contestualmente all'accertamento della violazione. L'organo accertatore — che può essere la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale o il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo le rispettive competenze — ha l'obbligo di ritirare fisicamente il documento nel momento stesso in cui redige il verbale di contestazione. Non vi è spazio per un ritiro differito, salvo impedimenti materiali documentati.
Il documento ritirato deve essere inviato, entro i cinque giorni successivi, all'ufficio competente per territorio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (già DTT) se si tratta di carta di circolazione, certificato di idoneità tecnica per macchine agricole, autorizzazioni, licenze o targa; alla prefettura se si tratta di patente di guida o carta di qualificazione del conducente. La competenza territoriale è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione, e non alla residenza del trasgressore o al luogo di immatricolazione del veicolo: una scelta che semplifica il coordinamento tra organo accertatore e ufficio destinatario.
Del ritiro deve essere fatta espressa menzione nel verbale di contestazione. Questa annotazione ha rilevanza sia processuale (costituisce prova dell'avvenuto ritiro) sia pratica (il verbale funge da ricevuta temporanea per l'interessato, che può esibirlo in caso di controllo durante il periodo di ritiro).
Ritiro della targa e fermo amministrativo (comma 1, ult. parte). Quando la sanzione accessoria riguarda la targa, la norma dispone espressamente il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214 C.d.S. Il collegamento è logico: senza targa, il veicolo non può circolare legalmente, e il fermo ne impedisce materialmente l'uso. Questa previsione evita che il proprietario sostituisca la targa con un'altra o circoli senza, aggirando la sanzione.
La restituzione condizionata (comma 2). La restituzione del documento non è automatica né subordinata al mero pagamento della sanzione pecuniaria principale. L'interessato deve aver adempiuto alla prescrizione omessa: la specifica condotta richiesta varia a seconda della violazione che ha determinato il ritiro. Ad esempio, se il ritiro è conseguito alla mancata revisione del veicolo, l'interessato dovrà sottoporre il mezzo a revisione e ottenere il relativo esito positivo; se il ritiro è conseguito all'assenza di copertura assicurativa, dovrà stipulare una nuova polizza RCA valida.
L'adempimento viene verificato dagli stessi enti destinatari del documento ritirato (DTT o prefettura), che effettuano un controllo documentale prima di disporre la restituzione. La procedura è quindi bifasica: richiesta dell'interessato corredata della prova dell'adempimento, verifica da parte dell'ente, restituzione.
L'annotazione (comma 3). Ritiro e successiva restituzione vengono annotati sulla carta di circolazione o sulla patente. L'annotazione ha funzione di pubblicità e tracciabilità: consente a qualsiasi organo di controllo di rilevare immediatamente la storia del documento, comprese eventuali precedenti sanzioni accessorie.
Il raccordo con i mezzi di impugnazione (commi 4 e 5). Il comma 4 prevede che il ricorso al prefetto ex art. 203, proposto contro la sanzione principale, si estenda automaticamente anche alla sanzione accessoria: non è necessario impugnare separatamente il ritiro del documento. Se il ricorso è rigettato, la sanzione accessoria è confermata. Se invece l'accertamento è dichiarato infondato, questa declaratoria si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente la restituzione del documento, senza attendere ulteriori adempimenti. Il comma 5 estende la medesima logica all'opposizione al prefetto ex art. 205 (oggi, dopo le modifiche normative, l'opposizione innanzi al giudice di pace).
La circolazione abusiva durante il ritiro (comma 6). La norma sanziona autonomamente chiunque circoli con il veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato. La sanzione è doppia: pecuniaria (pagamento di una somma) e accessoria (fermo amministrativo del veicolo per tre mesi). La previsione è necessaria per dare effettività al sistema: senza questa norma, il ritiro del documento sarebbe facilmente eluso continuando a utilizzare il veicolo, con il rischio di rendere la sanzione accessoria puramente simbolica. Il fermo triennale — ben più lungo del ritiro ordinario — ha funzione deterrente rafforzata.
Quando si applica
L'art. 216 si applica ogni volta che una norma del Codice della Strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, il ritiro di uno dei seguenti documenti: carta di circolazione (o certificato di idoneità tecnica per macchine agricole), targa, patente di guida, carta di qualificazione del conducente, autorizzazioni o licenze nei casi espressamente previsti. Non si applica, invece, alle sanzioni accessorie di sospensione della patente (disciplinate dall'art. 218 C.d.S.) o di revoca (art. 219 C.d.S.), che seguono procedure distinte.
Tra le fattispecie più comuni che determinano il ritiro del documento ai sensi dell'art. 216 si segnalano: circolazione con veicolo non revisionato, circolazione senza copertura assicurativa (nei casi in cui la legge prevede il ritiro della carta di circolazione), mancanza di requisiti tecnici per la circolazione, violazioni in materia di trasporto professionale che comportano il ritiro della carta di qualificazione del conducente.
È importante distinguere il ritiro documentale dal sequestro del veicolo e dal fermo amministrativo: il ritiro riguarda i documenti, non il mezzo fisicamente considerato (salvo il caso del ritiro della targa, che trascina il fermo del veicolo). Il fermo ex art. 214 riguarda invece il veicolo in quanto tale e segue una procedura separata, sebbene coordinata.
Connessioni
L'art. 216 si inserisce in un sistema di norme strettamente interconnesse. L'art. 214 disciplina il fermo amministrativo del veicolo, richiamato espressamente dal comma 1 nel caso di ritiro della targa. L'art. 203 regola il ricorso al prefetto contro le sanzioni amministrative, esteso automaticamente alla sanzione accessoria dal comma 4. L'art. 205 (oggi letto in combinato con le norme sul giudice di pace) disciplina l'opposizione giurisdizionale, anch'essa estesa dalla norma in commento. L'art. 218 regola la sospensione della patente, sanzione più grave del semplice ritiro e con procedura propria. L'art. 219 disciplina la revoca della patente, misura permanente che non consente restituzione. Infine, il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.) contiene disposizioni attuative sulle modalità operative del ritiro e della restituzione dei documenti.
Domande frequenti
Chi ritira il documento e in quale momento?
Il documento (carta di circolazione, targa, patente o carta di qualificazione del conducente) è ritirato direttamente dall'organo accertatore — Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale o altro organo competente — contestualmente all'accertamento della violazione. Il ritiro non può essere differito: avviene sul posto, al momento del controllo, e viene annotato nel verbale di contestazione.
Dove viene inviato il documento ritirato?
Dipende dal tipo di documento. La carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica per macchine agricole, le autorizzazioni, le licenze e la targa vengono inviati all'ufficio del Dipartimento per i trasporti (DTT) competente per il luogo della violazione. La patente di guida e la carta di qualificazione del conducente vengono invece inviate alla prefettura del luogo in cui è avvenuta la violazione. L'invio deve avvenire entro cinque giorni dall'accertamento.
Come si ottiene la restituzione del documento ritirato?
La restituzione non è automatica e non consegue al semplice pagamento della sanzione pecuniaria. L'interessato deve dimostrare di aver adempiuto alla prescrizione omessa che ha causato il ritiro (ad esempio: effettuare la revisione del veicolo, stipulare una nuova polizza assicurativa, produrre la documentazione mancante). Una volta compiuto l'adempimento, l'interessato ne fa richiesta all'ufficio DTT o alla prefettura competente, allegando la prova dell'adempimento. L'ufficio verifica e, se tutto è in ordine, restituisce il documento.
Il ricorso contro la multa copre anche il ritiro del documento?
Sì. L'art. 216, comma 4, stabilisce che il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 C.d.S. contro la sanzione principale si estende automaticamente anche alla sanzione accessoria del ritiro. Non è necessario presentare un'impugnazione separata. Se il ricorso è accolto e l'accertamento è dichiarato infondato, l'interessato può chiedere subito la restituzione del documento senza dover prima adempiere ad alcuna prescrizione. Analoga estensione è prevista per l'opposizione ex art. 205 (giudice di pace).
Cosa succede se circolo con il veicolo mentre il documento è ritirato?
Il comma 6 dell'art. 216 sanziona specificamente questa condotta. Chi circola abusivamente con il veicolo durante il periodo di ritiro del documento è soggetto a una nuova sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Si tratta di un illecito autonomo, distinto e aggiuntivo rispetto alla violazione originaria che aveva determinato il ritiro del documento.
Il ritiro della targa comporta anche il fermo del veicolo?
Sì, automaticamente. L'art. 216, comma 1, ultima parte, dispone espressamente che nei casi di ritiro della targa si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214 C.d.S. La ratio è evidente: senza targa il veicolo non può legalmente circolare, e il fermo ne garantisce l'effettiva immobilizzazione. Il fermo cessa quando vengono adempiute le prescrizioni necessarie per ottenere la restituzione della targa.
Il ritiro del documento lascia traccia permanente sulla patente o sulla carta di circolazione?
Sì. L'art. 216, comma 3, prevede che sia il ritiro sia la successiva restituzione vengano annotati sulla carta di circolazione (o sul certificato di idoneità per macchine agricole) o sulla patente. Questa annotazione è permanente e consente a qualsiasi organo di controllo di rilevare la storia del documento. Tuttavia, l'annotazione non ha di per sé effetti sospensivi o revocatori: documenta l'accaduto senza incidere sulla validità del documento una volta restituito.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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