Art. 218 C.d.S. – Sanzione accessoria della sospensione della patente
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
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2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. L’ordinanza è notificata immediatamente all’interessato e comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (594), che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
In sintesi
L'art. 218 C.d.S. disciplina il procedimento di sospensione della patente: ritiro da parte dell'agente, ordinanza prefettizia entro 15 giorni, ricorso e restituzione.
Ratio
L'articolo 218 del Codice della Strada costituisce la norma cardine del procedimento amministrativo di sospensione della patente di guida, sanzione accessoria che si affianca alle sanzioni pecuniarie principali previste per le infrazioni più gravi al codice stradale. La sua ratio fondamentale risiede nell'esigenza di sottrarre temporaneamente la facoltà di guida a quei conducenti che, attraverso comportamenti pericolosi o gravemente irregolari, hanno dimostrato di non essere, almeno momentaneamente, idonei a circolare in sicurezza sulle strade pubbliche.
Il legislatore ha costruito un sistema bifasico: un intervento immediato da parte dell'organo accertatore (ritiro materiale del documento) e un successivo provvedimento formale da parte dell'autorità amministrativa competente (ordinanza prefettizia). Questa duplicità risponde a due esigenze contrappuntistiche: da un lato, la necessità di agire con tempestività per rimuovere dalla circolazione un soggetto ritenuto pericoloso; dall'altro, la garanzia che il provvedimento definitivo di sospensione provenga da un'autorità dotata di piena discrezionalità valutativa e del potere di comminare sanzioni amministrative.
La norma si inserisce nel più ampio sistema delle sanzioni accessorie stradali, che comprende anche la revoca e la decurtazione dei punti dalla patente, e risponde a una logica preventiva e deterrente: la prospettiva di perdere temporaneamente il documento di guida costituisce un incentivo potente al rispetto delle norme della circolazione, particolarmente efficace per quei conducenti che utilizzano l'automobile per ragioni lavorative o familiari.
Analisi
Il comma 1 disciplina la fase immediatamente successiva all'accertamento della violazione. L'agente o l'organo di polizia che constata l'infrazione procede al ritiro materiale della patente di guida, annotando tale circostanza nel verbale di contestazione. Contestualmente, viene rilasciato un permesso provvisorio di guida, la cui validità è strettamente limitata al tempo necessario per condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato. Si tratta di una misura di buon senso pratico: sarebbe sproporzionato e controproducente lasciare il veicolo in mezzo alla strada senza possibilità di spostarlo.
Il comma 2 regola la fase prefettizia, che si articola in più passaggi sequenziali con termini perentori. Entro cinque giorni dal ritiro, l'organo accertatore deve trasmettere la patente alla prefettura del luogo in cui è avvenuta la violazione, allegando copia del verbale. Il prefetto dispone poi di quindici giorni per emanare l'ordinanza di sospensione. Nella determinazione della durata — sempre nei limiti (minimo e massimo) fissati dalla singola norma violata — il prefetto deve valutare tre parametri distinti: la gravità della violazione commessa, l'entità del danno cagionato e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe determinare. L'ordinanza deve essere notificata immediatamente all'interessato e comunicata all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (oggi MIT — Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Motorizzazione), che provvede alle annotazioni nei registri. La norma prevede poi un meccanismo di silenzio-inadempimento a favore del conducente: se il prefetto non emana l'ordinanza nel termine di quindici giorni, il titolare può richiedere la restituzione della patente. In tal caso, la sospensione non viene meno automaticamente, ma il conducente ha diritto a riottenere il documento in attesa del provvedimento.
Il comma 3 affronta il caso della recidiva specifica, ossia della reiterazione della medesima violazione in presenza di disposizioni che prevedono un aumento della durata della sospensione. L'agente accertatore, constatando dalle iscrizioni sulla patente l'esistenza di precedenti sospensioni per la stessa infrazione, deve indicare nel verbale sia la norma applicata sia il numero delle sospensioni già subite. Questo meccanismo presuppone che la patente contenga effettivamente le iscrizioni relative alle sospensioni precedenti, funzione certificativa che il documento di guida assolve anche in questa sede.
Il comma 4 chiude il ciclo procedimentale: al termine del periodo di sospensione, la patente viene restituita dal prefetto e l'avvenuta restituzione viene comunicata al Dipartimento per i trasporti terrestri per l'aggiornamento delle annotazioni.
Il comma 5 garantisce il diritto di difesa del trasgressore, ammettendo il ricorso al prefetto avverso l'ordinanza di sospensione, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 203 C.d.S. Il prefetto, esaminato il ricorso, può confermare la sospensione (se ritiene fondato l'accertamento) oppure ordinare la restituzione della patente (se ritiene il ricorso meritevole di accoglimento). Va segnalato che il ricorso al prefetto non produce effetti sospensivi automatici: la sospensione continua a decorrere durante il procedimento di impugnazione, salvo diverso provvedimento cautelare.
Il comma 6 introduce una disciplina sanzionatoria particolarmente severa per chi viola la sospensione guidando durante il periodo in cui la patente è stata ritirata. Tale comportamento — che integra una vera e propria sfida aperta all'autorità — è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e, cumulativamente, con la sanzione accessoria della revoca definitiva della patente. Il salto dalla sospensione temporanea alla revoca definitiva rappresenta una risposta proporzionalmente aggravata a una condotta che dimostra il dispregio del trasgressore per il provvedimento amministrativo adottato nei suoi confronti.
Quando si applica
L'articolo 218 C.d.S. trova applicazione ogniqualvolta una specifica norma del Codice della Strada preveda, come sanzione accessoria, la sospensione della patente di guida. Non ha quindi operatività autonoma e autosufficiente: è una norma di procedura che si attiva in abbinamento alle disposizioni sostanziali che comminano la sospensione.
Le ipotesi più frequenti in cui scatta la sospensione — e quindi si attiva il procedimento disciplinato dall'art. 218 — riguardano: la guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.), la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), il superamento dei limiti di velocità oltre determinate soglie (art. 142 C.d.S.), il mancato rispetto dei segnali semaforici, l'inversione di marcia in autostrada, il sorpasso in condizioni vietate e numerose altre infrazioni classificate come gravi o gravissime. Il procedimento dell'art. 218 si applica sia alle sospensioni di durata fissa sia a quelle con forbice edittale (minimo e massimo) rimessa alla valutazione del prefetto.
Occorre distinguere il procedimento dell'art. 218 dalla revoca della patente (art. 219 C.d.S.) e dalla decurtazione dei punti (art. 126-bis C.d.S.): la sospensione è una misura temporanea, la revoca è definitiva, la decurtazione punti è automatica e non richiede un provvedimento formale del prefetto. In alcuni casi le tre sanzioni accessorie possono cumularsi.
Il procedimento disciplinato dall'art. 218 si distingue anche dalla sospensione cautelare della patente prevista in sede penale (ad esempio, nel caso di omicidio stradale o lesioni stradali gravi, ove il giudice penale può disporre misure cautelari reali), che obbedisce a regole processuali differenti e non è soggetta al procedimento amministrativo prefettizio qui analizzato.
Connessioni
L'art. 218 C.d.S. si collega strutturalmente a numerose altre disposizioni del Codice della Strada e dell'ordinamento amministrativo generale. In primo luogo, va letto in stretta connessione con l'art. 203 C.d.S., richiamato espressamente dal comma 5, che disciplina il procedimento di ricorso al prefetto avverso le sanzioni amministrative stradali: termini, modalità di presentazione, effetti e decisione.
Sul versante sostanziale, l'art. 218 si attiva in correlazione con tutte le norme del codice che comminano la sospensione accessoria, tra cui: art. 142 (velocità), art. 148 (sorpasso), art. 176 (infrazioni in autostrada), art. 186 (guida in stato di ebbrezza), art. 187 (guida sotto l'effetto di droghe). Ciascuna di queste norme fissa i limiti minimi e massimi della sospensione, all'interno dei quali il prefetto esercita la propria discrezionalità ai sensi del comma 2.
L'art. 218-bis C.d.S. integra la disciplina base prevedendo la sospensione della patente nei casi di guida senza copertura assicurativa e in altri casi specifici, mentre l'art. 218-ter C.d.S. introduce ulteriori ipotesi di sospensione legate all'uso del telefono alla guida e ad altre infrazioni tecnologiche. Entrambe le norme richiamano il procedimento dell'art. 218 per la fase esecutiva.
Con l'art. 219 C.d.S. (revoca della patente), l'art. 218 forma un sistema progressivo di sanzioni accessorie: la sospensione reiterata, o la guida durante la sospensione stessa (comma 6 dell'art. 218), può determinare il passaggio alla sanzione più grave della revoca definitiva. Con l'art. 126-bis C.d.S. (sistema a punti), invece, il raccordo avviene nel senso che le stesse violazioni che comportano sospensione determinano anche la decurtazione di un certo numero di punti, con possibile effetto cumulativo sulla posizione del conducente.
Sul piano del diritto amministrativo generale, il procedimento dell'art. 218 si inscrive nell'ambito della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (sul procedimento amministrativo), con particolare riguardo alle norme sulla partecipazione del privato, sulla motivazione dei provvedimenti e sui termini procedimentali. Il termine di quindici giorni per l'ordinanza prefettizia, pur non essendo perentorio nel senso tecnico (il prefetto può emetterla anche dopo), è tuttavia sanzionato con la restituzione del documento al titolare, configurando un meccanismo di tutela procedurale del trasgressore analogo al silenzio-inadempimento.
Domande frequenti
Cosa succede subito dopo che l'agente ritira la patente?
L'agente annota il ritiro nel verbale di contestazione e rilascia immediatamente un permesso provvisorio di guida. Tale permesso ha una validità strettamente limitata: consente di condurre il veicolo unicamente fino al luogo di custodia indicato dall'interessato (garage privato, parcheggio, ecc.), con annotazione sul verbale. Successivamente, entro cinque giorni, la patente viene inviata alla prefettura del luogo in cui è avvenuta la violazione.
Entro quanto tempo il prefetto deve emettere l'ordinanza di sospensione?
Il prefetto dispone di quindici giorni dalla ricezione della patente e del verbale per emanare l'ordinanza di sospensione. Se questo termine viene superato senza che l'ordinanza sia stata emessa, il titolare della patente ha diritto di richiederne la restituzione alla prefettura. Il termine, tuttavia, non è considerato perentorio in senso assoluto: la prefettura può emettere l'ordinanza anche successivamente, ma nel frattempo il conducente può riottenere il documento.
Da quale data decorre il periodo di sospensione?
Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente da parte dell'agente accertatore, non dalla data dell'ordinanza prefettizia. Questo principio, espressamente stabilito dal comma 2 dell'art. 218, è favorevole al conducente: i giorni trascorsi tra il ritiro materiale del documento e l'emanazione dell'ordinanza vengono computati nel periodo di sospensione, riducendo di fatto il tempo in cui il soggetto rimane senza patente.
È possibile fare ricorso contro l'ordinanza di sospensione?
Sì. Il comma 5 dell'art. 218 C.d.S. prevede espressamente il ricorso al prefetto, secondo le modalità e i termini disciplinati dall'art. 203 C.d.S. Il prefetto esamina il ricorso e può confermare la sospensione (se ritiene fondato l'accertamento) oppure ordinare la restituzione della patente (se ritiene il ricorso meritevole di accoglimento). Va tenuto presente che il ricorso non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento: la sospensione continua a decorrere durante l'esame del ricorso, salvo diverso provvedimento cautelare.
Cosa rischia chi guida durante il periodo di sospensione della patente?
Le conseguenze sono particolarmente severe. Chi guida durante la sospensione incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria e, cumulativamente, nella revoca definitiva della patente (comma 6, art. 218 C.d.S.). La revoca è una misura molto più grave della sospensione temporanea: il soggetto perde il diritto di guida in modo definitivo e per riottenere la patente dovrà attendere i termini previsti dalla legge e sostenere nuovamente l'esame di idoneità.
Come viene determinata la durata della sospensione?
La durata è determinata dal prefetto all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla singola norma violata, tenendo conto di tre parametri indicati dal comma 2: la gravità della violazione, l'entità del danno apportato e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Ad esempio, una guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico molto elevato e in orario di punta comporterà verosimilmente una sospensione di durata maggiore rispetto a una con tasso appena oltre la soglia e su una strada deserta.
Cosa accade in caso di recidiva nella stessa infrazione?
Molte norme del Codice della Strada prevedono un aumento della durata della sospensione in caso di reiterazione della stessa violazione. In tali ipotesi, l'agente che accerta l'ultima infrazione verifica dalle iscrizioni sulla patente l'esistenza di sospensioni precedenti per la medesima violazione, indica nel verbale la norma applicata e il numero delle sospensioni già subite, e procede al ritiro secondo il procedimento ordinario del comma 1. Si applica poi il procedimento prefettizio del comma 2, con la durata aumentata secondo quanto previsto dalla singola disposizione violata.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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