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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 217 C.d.S. – Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L’organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe apportare. L’ordinanza è notificata all’interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L’interdizione alla circolazione è comunicata all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.

3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all’interessato dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all’ufficio del P.R.A. per l’iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.

4. Avverso l’ordinanza di cui al comma 2 l’interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l’immediata restituzione.

5. L’opposizione di cui all’art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.693 a euro 6.774. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo.

In sintesi

  • La carta di circolazione viene ritirata sul posto dall'agente che accerta la violazione che prevede la sospensione come sanzione accessoria.
  • L'agente rilascia un permesso provvisorio di circolazione per consentire di condurre il veicolo al luogo di custodia indicato dall'interessato.
  • L'organo accertatore trasmette la carta di circolazione al Dipartimento per i trasporti terrestri entro 5 giorni; l'ufficio emana l'ordinanza di sospensione nei successivi 15 giorni.
  • La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della violazione, al danno prodotto e al pericolo per la circolazione futura.
  • Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro del documento, non dalla notifica dell'ordinanza.
  • L'interessato può ricorrere al prefetto avverso l'ordinanza di sospensione; il prefetto conferma o ordina la restituzione del documento.

L'art. 217 C.d.S. disciplina la sospensione della carta di circolazione: ritiro immediato da parte dell'agente, ordinanza entro 15 giorni, ricorso al prefetto.

Ratio

L'articolo 217 del Codice della Strada costituisce la norma di chiusura del sistema delle sanzioni accessorie nel settore della circolazione stradale, con specifico riguardo alla sospensione della carta di circolazione. Mentre la patente di guida incide sulla capacità personale del conducente di guidare veicoli, la carta di circolazione attiene al veicolo in sé e alla sua idoneità a circolare sul territorio nazionale. La sospensione di questo documento, pertanto, colpisce il mezzo a prescindere da chi lo guidi, con effetti potenzialmente più estesi rispetto alla sospensione della patente, poiché preclude l'uso del veicolo a qualunque soggetto, compresi i familiari o i dipendenti del titolare.

La ratio della disposizione è duplice. Da un lato, si mira a rimuovere dalla circolazione veicoli che, a causa della violazione commessa o dello stato in cui versano, rappresentano un pericolo per la sicurezza stradale. Dall'altro, si intende esercitare una funzione deterrente e sanzionatoria nei confronti del proprietario o del titolare della carta di circolazione, rendendo inutilizzabile il bene sino all'avvenuta regolarizzazione o alla scadenza del periodo di sospensione.

Il legislatore ha costruito la procedura secondo un modello bifasico: una fase immediata e materiale (il ritiro del documento da parte dell'agente accertatore) e una fase amministrativa successiva (l'emanazione dell'ordinanza di sospensione da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri). Questo schema garantisce da un lato tempestività nell'intervento preventivo, dall'altro rispetto delle garanzie procedimentali, consentendo all'autorità competente di valutare la situazione concreta e all'interessato di esercitare i propri diritti di difesa.

Analisi

Il ritiro immediato (comma 1)

Il primo comma regola la fase iniziale della procedura. Il presupposto è che una norma del Codice della Strada preveda espressamente la sospensione della carta di circolazione come sanzione accessoria per la specifica violazione accertata. In assenza di tale previsione normativa, l'agente non ha titolo per ritirare il documento.

Il ritiro è operato dall'agente o dall'organo di polizia che constata la violazione, nel momento stesso dell'accertamento. Dell'avvenuto ritiro deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, che costituisce l'atto fondamentale dell'intera procedura. Il verbale documenta la violazione, la circostanza del ritiro e gli elementi necessari per la successiva fase amministrativa.

Contestualmente al ritiro, l'agente rilascia un permesso provvisorio di circolazione. Questo documento ha una funzione strettamente limitata: consentire al conducente di raggiungere il luogo di custodia del veicolo indicato dall'interessato stesso. Non si tratta, dunque, di un'autorizzazione generale alla circolazione, ma di un titolo a tempo determinato, circoscritto al tragitto necessario per portare il mezzo in custodia. Il luogo di custodia è indicato dall'interessato, ma deve essere accettato e annotato sul verbale. Il permesso cessa di avere efficacia al momento del raggiungimento del luogo di custodia.

La procedura amministrativa e l'ordinanza di sospensione (comma 2)

L'organo che ha proceduto al ritiro deve trasmettere la carta di circolazione, insieme a copia del verbale di accertamento, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri entro cinque giorni. Questo termine ha natura ordinatoria, ma il suo rispetto è fondamentale per garantire la tempestività della procedura.

Il Dipartimento, ricevuta la documentazione, dispone di quindici giorni per emanare l'ordinanza di sospensione. Questa ordinanza deve indicare il periodo di sospensione, che è determinato tenendo conto di tre parametri: la gravità della violazione commessa, l'entità del danno prodotto e il pericolo che la continuazione della circolazione del veicolo potrebbe rappresentare. La valutazione è discrezionale, ma vincolata ai limiti minimo e massimo previsti dalla singola norma che prevede la sanzione accessoria.

Un elemento di assoluto rilievo pratico riguarda la decorrenza del periodo di sospensione: questo inizia dal giorno in cui il documento è stato ritirato ai sensi del comma 1, non dal giorno di notifica dell'ordinanza. Ciò significa che i giorni trascorsi tra il ritiro e l'emanazione dell'ordinanza sono già computati nel periodo di sospensione, con vantaggio per l'interessato.

Se l'ordinanza non viene emanata entro i quindici giorni previsti, il titolare ha diritto a ottenere la restituzione del documento direttamente dall'ufficio competente. Si tratta di una forma di tutela automatica contro i ritardi burocratici, che evita che l'interessato rimanga privo del documento sine die per inerzia dell'amministrazione.

L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto, al fine di consentire sia l'esercizio dei diritti di difesa che il controllo di legalità prefettizio.

La restituzione del documento (comma 3)

Al termine del periodo di sospensione, la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. La restituzione non è automatica nel senso che avviene su richiesta o comunque tramite l'ufficio, non per semplice decorso del termine. Della restituzione viene data comunicazione al prefetto e all'ufficio del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) per la relativa iscrizione nei registri.

Il ricorso al prefetto (comma 4)

L'ordinanza di sospensione è impugnabile davanti al prefetto. Il ricorso è l'unica via di contestazione in via amministrativa dell'ordinanza stessa. Il prefetto, esaminata la questione, può adottare due decisioni: se ritiene fondato l'accertamento, conferma la sanzione accessoria applicata; se invece ritiene non fondato l'accertamento, ordina la restituzione del documento. Il procedimento prefettizio non sospende automaticamente l'efficacia della sospensione, salvo diversa disposizione.

Quando si applica

L'articolo 217 C.d.S. trova applicazione ogni volta che una norma del Codice della Strada prevede espressamente la sospensione della carta di circolazione come sanzione accessoria. Le ipotesi più ricorrenti nella prassi sono le seguenti:

La sospensione della carta di circolazione è prevista, tra le altre, in caso di revisione obbligatoria del veicolo non effettuata, in caso di circolazione con veicolo in condizioni non regolamentari per caratteristiche tecniche, in caso di violazioni relative alla copertura assicurativa (per le quali è però previsto anche il sequestro del veicolo), in caso di omessa revisione periodica, nonché in altre ipotesi specificamente disciplinate dal Codice.

È importante distinguere questa misura dalla sospensione della patente di guida (art. 218 C.d.S.) e dal fermo amministrativo del veicolo (art. 214 C.d.S.): si tratta di sanzioni accessorie diverse, con presupposti e procedure distinte, che possono cumularsi quando le relative norme lo prevedono.

La sospensione della carta di circolazione colpisce il veicolo e non il conducente: pertanto, durante il periodo di sospensione, nessuno può legittimamente circolare con quel veicolo, salvo il limitato permesso provvisorio rilasciato al momento del ritiro. La violazione di questo divieto costituisce autonoma infrazione sanzionata dal Codice.

L'istituto si applica sia ai veicoli privati che a quelli commerciali o adibiti al trasporto di persone, con la conseguenza che la sospensione può avere riflessi significativi sull'attività professionale o imprenditoriale del titolare, e va quindi gestita con attenzione anche dal punto di vista dei rimedi procedurali disponibili.

Connessioni

L'articolo 217 C.d.S. si inserisce in un sistema articolato di sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada e deve essere letto in collegamento con una serie di disposizioni correlate.

L'articolo 218 C.d.S. disciplina la sospensione della patente di guida, con una procedura in parte analoga ma con presupposti soggettivi (riguardanti il conducente) anziché oggettivi (riguardanti il veicolo). Le due sanzioni possono cumularsi.

L'articolo 214 C.d.S. regola il fermo amministrativo del veicolo, misura più incisiva della sola sospensione della carta di circolazione, che comporta l'indisponibilità materiale del mezzo affidato alla custodia di un depositario.

L'articolo 216 C.d.S. disciplina il ritiro dei documenti di circolazione, che costituisce il presupposto operativo della sospensione regolata dall'art. 217.

Sul piano del diritto amministrativo generale, la procedura dell'art. 217 si interseca con le norme della Legge n. 689/1981 (legge di depenalizzazione), che costituisce la disciplina generale delle sanzioni amministrative e che trova applicazione in materia di violazioni al Codice della Strada in quanto compatibile. In particolare, le disposizioni sul procedimento sanzionatorio e sui ricorsi si integrano con le previsioni dell'art. 217.

Sul piano processuale, avverso l'ordinanza-ingiunzione definitiva (dopo l'esaurimento dei ricorsi amministrativi) è esperibile il ricorso al giudice di pace ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S., che costituisce il rimedio giurisdizionale ordinario in materia di violazioni al Codice della Strada.

Infine, l'art. 217 va coordinato con le norme che disciplinano la revisione dei veicoli (art. 80 C.d.S.) e con la normativa in materia assicurativa (D.Lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private), che incidono sui presupposti di alcune delle violazioni che possono determinare la sospensione della carta di circolazione.

Domande frequenti

Cosa succede immediatamente quando un agente ritira la carta di circolazione?

Al momento del ritiro, l'agente annota l'accaduto nel verbale di contestazione e rilascia all'interessato un permesso provvisorio di circolazione. Questo permesso ha un'unica finalità: consentire di condurre il veicolo fino al luogo di custodia indicato dall'interessato stesso. Non consente di continuare a circolare liberamente. Raggiunto il luogo di custodia, il permesso esaurisce la sua efficacia e il veicolo non può più essere utilizzato fino alla restituzione della carta di circolazione.

Quando inizia a decorrere il periodo di sospensione?

Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui la carta di circolazione è ritirata dall'agente accertatore, non dalla data di notifica dell'ordinanza di sospensione. Questo significa che tutti i giorni trascorsi tra il ritiro e la notifica dell'ordinanza sono già conteggiati nel periodo di sospensione. Se, ad esempio, la sospensione è di trenta giorni e l'ordinanza viene notificata dopo venti giorni dal ritiro, ne mancano solo dieci alla restituzione del documento.

Cosa accade se l'ordinanza di sospensione non viene emessa entro quindici giorni?

Se il Dipartimento per i trasporti terrestri non emana l'ordinanza di sospensione entro i quindici giorni previsti dalla norma, il titolare ha diritto di ottenere la restituzione immediata della carta di circolazione recandosi direttamente all'ufficio competente. È sufficiente presentarsi allo sportello e richiedere la restituzione per decorrenza del termine. Questo non determina l'estinzione della violazione principale, ma impedisce l'applicazione della sanzione accessoria per quel ritiro.

Come si contesta l'ordinanza di sospensione?

L'ordinanza di sospensione può essere impugnata con ricorso al prefetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 217 C.d.S. Il prefetto esamina la fondatezza dell'accertamento e può adottare due decisioni: se ritiene fondato l'accertamento, conferma la sospensione; se invece ritiene che l'accertamento non sia fondato, ordina la restituzione del documento. Avverso le decisioni definitive in materia di violazioni al Codice della Strada è inoltre esperibile il ricorso al giudice di pace ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S.

Durante la sospensione della carta di circolazione, chi può guidare il veicolo?

Nessuno può legittimamente guidare il veicolo durante il periodo di sospensione della carta di circolazione. A differenza della sospensione della patente, che colpisce solo il singolo conducente, la sospensione della carta di circolazione riguarda il veicolo in quanto tale. Ciò significa che né il proprietario, né i familiari, né eventuali collaboratori possono utilizzare il mezzo. Chi circola con il veicolo privo di carta di circolazione valida commette un'autonoma violazione del Codice della Strada.

Come si recupera la carta di circolazione al termine della sospensione?

Al termine del periodo di sospensione indicato nell'ordinanza, il titolare deve recarsi presso l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri per ottenere la restituzione del documento. La restituzione non avviene automaticamente a domicilio. L'ufficio, dopo la restituzione, dà comunicazione al prefetto e all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei relativi registri. È quindi consigliabile presentarsi tempestivamente alla scadenza per rientrare in possesso del documento e poter riprendere a circolare regolarmente con il veicolo.

La sospensione della carta di circolazione è la stessa cosa del fermo amministrativo del veicolo?

No, si tratta di misure distinte. La sospensione della carta di circolazione (art. 217 C.d.S.) comporta l'invalidità del documento e il divieto di circolazione con il veicolo, ma il mezzo resta fisicamente nella disponibilità del titolare (nel luogo di custodia indicato). Il fermo amministrativo (art. 214 C.d.S.) è invece una misura più incisiva: il veicolo viene affidato materialmente a un depositario autorizzato e il titolare ne perde la disponibilità fisica fino alla cessazione del fermo. Le due sanzioni hanno presupposti diversi e possono in alcuni casi cumularsi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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