Art. 214 C.d.S. – Fermo amministrativo del veicolo
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro *2.628,15, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
1-bis. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all’interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l’accertamento della violazione, l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.
In sintesi
Il fermo amministrativo del veicolo è una sanzione accessoria che ne impedisce la circolazione per un periodo determinato, con custodia a carico del proprietario.
Ratio
L'articolo 214 del Codice della Strada disciplina in modo organico l'istituto del fermo amministrativo del veicolo, che costituisce una delle principali sanzioni accessorie previste dal D.Lgs. 285/1992. La norma assolve una duplice funzione: da un lato sanzionatoria-deterrente, dall'altro cautelare e preventiva.
La ratio legis risiede nell'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale rimuovendo temporaneamente dal traffico quei veicoli con i quali siano state commesse infrazioni di particolare gravità, o che versino in condizioni di irregolarità tali da renderli potenzialmente pericolosi. Il legislatore ha costruito la misura come temporanea — a differenza della confisca, che è definitiva — lasciando aperta la possibilità di reintegro nella disponibilità circolatoria una volta verificato il ripristino della legalità.
Il fermo si differenzia strutturalmente dalla confisca (art. 213 C.d.S.) e dal sequestro cautelare: mentre questi comportano rispettivamente il trasferimento definitivo della proprietà e la temporanea sottrazione del bene a fini probatori o conservativi in senso stretto, il fermo lascia il bene nella sfera patrimoniale del titolare ma ne sospende il diritto di uso sulla pubblica via. Si tratta, in sostanza, di una limitazione temporanea del diritto di circolazione del proprietario, non di una misura ablativa.
Analisi
Il comma 1 delinea il meccanismo di revoca del fermo: al termine del periodo, il proprietario non può riprendere automaticamente la circolazione, ma deve ottenere una verifica da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Tale verifica consiste nell'accertamento che la violazione sia stata eliminata — ad esempio, che sia stata rimossa la causa di irregolarità tecnica — oppure che siano stati effettuati i versamenti e le correzioni richiesti. Ciò implica un obbligo di interlocuzione attiva del proprietario con le autorità, e non una mera decorrenza del termine.
Il comma 2 regola la custodia durante il periodo di fermo. La scelta del legislatore è quella di gravare il proprietario, il conducente o chi abbia la disponibilità del veicolo dei relativi oneri custodiali, imponendo che il mezzo sia tenuto in un luogo di cui abbiano la disponibilità. Questa soluzione — che potremmo definire di custodia in loco privato — risponde a criteri di economicità (il veicolo non occupa spazi pubblici o depositerie autorizzate a spese dello Stato) e responsabilizza direttamente il titolare del bene. Il comma precisa inoltre che il veicolo può essere custodito anche dal proprietario del luogo in cui si trovava al momento dell'applicazione della misura, aprendo a soluzioni di custodia flessibili (ad es. il proprietario di un'area privata in cui il veicolo era parcheggiato).
Il comma 3 introduce la custodia coattiva: qualora i soggetti tenuti ex comma 2 non possano o non vogliano provvedere, l'organo di polizia dispone d'ufficio il collocamento del veicolo in luogo da esso individuato. Le spese di trasporto e custodia rimangono comunque a carico del proprietario, con una funzione sanzionatoria aggiuntiva che disincentiva l'inerzia o il rifiuto di cooperare. In pratica, queste spese possono essere significative e costituiscono un ulteriore onere economico rispetto alla sola sanzione pecuniaria principale.
Il comma 4 è la disposizione più severa dell'articolo: la violazione del fermo — ossia la conduzione del veicolo in circolazione nonostante il provvedimento — determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva e, soprattutto, la confisca del veicolo. La confisca in questo contesto opera come sanzione accessoria conseguente all'inosservanza della misura cautelare, e ha carattere definitivo: il veicolo viene trasferito al patrimonio dello Stato. Si tratta di una delle ipotesi in cui il legislatore ha previsto la confisca come reazione all'inadempimento del trasgressore, con un effetto moltiplicatore della sanzione particolarmente incisivo.
Il comma 5 definisce il rimedio giurisdizionale-amministrativo avverso il provvedimento di fermo: l'opposizione va proposta al prefetto competente per territorio, secondo il procedimento delineato dall'art. 203 C.d.S. Questo rinvio implica che si applichi il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, e che il procedimento prefettizio segua le regole generali del ricorso amministrativo stradale, con possibilità di successivo ricorso al giudice di pace.
Il comma 6 completa il quadro prevedendo che la restituzione del veicolo al termine del fermo sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e trasporto, qualora siano state sostenute nell'ambito della custodia coattiva ex comma 3. Il veicolo funge quindi da sorta di pegno legale fino all'estinzione del debito per spese.
Quando si applica
Il fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S. si applica esclusivamente nei casi in cui una specifica disposizione del Codice della Strada lo preveda come sanzione accessoria. Non è quindi una misura a discrezione dell'organo accertatore, ma consegue obbligatoriamente a determinate violazioni tipizzate. Le principali fattispecie che lo prevedono includono:
In tutti questi casi, la misura opera come strumento di pressione normativa volto a ripristinare la conformità del veicolo alle prescrizioni di legge prima che possa rientrare in circolazione. La durata del fermo è stabilita di volta in volta dalla norma che prevede la sanzione accessoria, o in mancanza dipende dal tempo necessario alla regolarizzazione.
È importante distinguere il fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S. dal fermo amministrativo tributario (o fermo fiscale) disciplinato dal D.P.R. 602/1973 e gestito dall'agente della riscossione: si tratta di istituti distinti per presupposti, procedura e autorità competente, sebbene entrambi incidano sulla disponibilità del veicolo.
Connessioni
L'art. 214 C.d.S. si inserisce in un sistema articolato di sanzioni accessorie che trovano il proprio nucleo normativo negli artt. 209-218 del Codice. Le principali connessioni sistematiche sono:
Domande frequenti
Che cos'è il fermo amministrativo del veicolo e come si differenzia dal sequestro?
Il fermo amministrativo è una sanzione accessoria che impedisce la circolazione del veicolo per un periodo determinato, lasciandone la proprietà e la custodia in capo al titolare. Si differenzia dal sequestro — che è una misura cautelare finalizzata alla conservazione del bene a fini probatori o alla futura confisca — e dalla confisca, che invece trasferisce definitivamente la proprietà del veicolo allo Stato. Durante il fermo, il veicolo rimane nel patrimonio del proprietario ma non può circolare sulla pubblica via.
Chi deve custodire il veicolo durante il fermo amministrativo?
Ai sensi dell'art. 214 comma 2 C.d.S., la custodia spetta in primo luogo al proprietario, al conducente o a chi abbia la disponibilità del veicolo, a proprie spese, in un luogo di cui abbiano la disponibilità (garage, cortile privato, ecc.). In alternativa, può provvedere anche il proprietario del luogo in cui il veicolo si trovava al momento del fermo. Se nessuno dei soggetti indicati può o vuole provvedere, interviene d'ufficio l'organo di polizia, che individua un deposito autorizzato con spese comunque a carico del proprietario del veicolo.
Cosa succede se circolo con il veicolo durante il fermo amministrativo?
È la conseguenza più grave prevista dall'art. 214. Il comma 4 stabilisce che chi conduce il veicolo in circolazione durante il periodo di fermo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva e alla confisca definitiva del veicolo. La confisca comporta il trasferimento immediato della proprietà del mezzo allo Stato, senza possibilità di restituzione. Si tratta di una sanzione particolarmente severa, pensata per scoraggiare l'elusione della misura cautelare.
Come posso oppormi al provvedimento di fermo amministrativo?
L'art. 214 comma 5 C.d.S. prevede che l'opposizione si proponga al prefetto competente per territorio, secondo le modalità dell'art. 203 C.d.S. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Il prefetto esamina il ricorso e può accoglierlo, rigettarlo o dichiararlo inammissibile. In caso di rigetto, è possibile ricorrere al giudice di pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento prefettizio.
Come viene restituito il veicolo al termine del fermo?
Ai sensi dell'art. 214 commi 1 e 6, per riottenere la disponibilità circolatoria del veicolo è necessario: (a) attendere la scadenza del periodo di fermo; (b) verificare con l'organo di polizia accertatore che la violazione sia stata eliminata o che siano stati effettuati i versamenti richiesti; (c) pagare le spese di custodia e trasporto, se il veicolo è stato affidato a un deposito autorizzato. Solo dopo tali adempimenti il proprietario può legalmente ricondurre il veicolo in circolazione.
Il fermo amministrativo stradale è uguale al fermo fiscale del veicolo?
No, sono istituti completamente distinti. Il fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S. è una sanzione accessoria irrogata per violazioni del Codice della Strada. Il fermo fiscale (o fermo di riscossione), disciplinato dal D.P.R. 602/1973, è invece una misura cautelare disposta dall'agente della riscossione per debiti tributari o contributivi non pagati, e segue un procedimento amministrativo del tutto diverso. Entrambi impediscono la circolazione del veicolo, ma per presupposti, autorità competenti e procedure di opposizione differenti.
In quali casi concreti viene applicato il fermo amministrativo ex art. 214 C.d.S.?
Il fermo amministrativo viene applicato ogni volta che una norma del Codice della Strada lo prevede espressamente come sanzione accessoria. I casi più frequenti nella pratica sono: mancata revisione periodica (art. 80 C.d.S.); circolazione senza assicurazione RC auto (art. 193 C.d.S.); superamento dei limiti di massa o sagoma (art. 167 C.d.S.); violazioni relative al cronotachigrafo sui veicoli pesanti (art. 179 C.d.S.); talune ipotesi di guida con patente sospesa. In ogni caso, la misura non è discrezionale: l'organo accertatore è tenuto ad applicarla ogni volta che la norma violata la prevede come conseguenza obbligatoria.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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