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Testo dell'articoloVigente
Art. 167 C.d.S. – Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 42 a euro 173, se l’eccedenza non supera 1 t;
b) da euro 87 a euro 345, se l’eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 173 a euro 695, se l’eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 431 a euro 1.734, se l’eccedenza supera le 3 t
2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l’eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva
3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 10 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia di eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694, ferma restando la responsabilità civile di cui all’art. 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 5 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al 5 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’ accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido
13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 167 C.d.S. vieta il superamento della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione, con sanzioni crescenti in base all'eccedenza di peso.
Ratio
L'art. 167 del Codice della Strada tutela l'incolumità pubblica e la conservazione delle infrastrutture viarie. Il sovraccarico dei veicoli commerciali riduce la capacità frenante, compromette la stabilità del mezzo e accelera il degrado del manto stradale e dei ponti. Il legislatore ha scelto un sistema sanzionatorio progressivo per calibrare la risposta punitiva alla concreta gravità del rischio: quanto maggiore è l'eccedenza di peso, tanto più elevata è la sanzione, fino a giustificare la sospensione della carta di circolazione.
Analisi
La norma distingue due regimi principali in base alla massa complessiva a pieno carico del veicolo. Per i veicoli con massa superiore a 10 tonnellate (comma 2), le sanzioni sono graduate in quattro fasce assolute di eccedenza (1 t, 2 t, 3 t, oltre 3 t). Per quelli con massa non superiore a 10 t (comma 3), le stesse fasce sanzionatorie si attivano invece al raggiungimento di soglie percentuali (10%, 20%, 30% di eccedenza oltre la già prevista franchigia del 5%). La ratio di questa differenziazione risiede nella maggiore pericolosità oggettiva dei veicoli pesanti: un'eccedenza di 2 t su un mezzo da 8 t è proporzionalmente più grave della stessa eccedenza su un mezzo da 40 t. Il comma 5 estende la disciplina agli autotreni e agli autoarticolati, prevedendo un'unica sanzione per il complesso veicolare, mentre il comma 6 chiarisce che la sanzione si applica anche quando l'eccedenza riguardi un solo componente del convoglio. Il comma 9 prevede infine la sospensione della carta di circolazione come sanzione accessoria nelle ipotesi di maggiore gravità.
Quando si applica
L'art. 167 si applica ogni volta che un agente di polizia stradale, durante un controllo su strada (tipicamente presso le piazzole di pesatura o mediante pese dinamiche), accerti che la massa complessiva a pieno carico del veicolo supera di oltre il 5% quanto riportato nella carta di circolazione. La norma riguarda tutti i veicoli a motore e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, inclusi autocarri, autotreni, autoarticolati, furgoni e veicoli speciali. Si applica sia ai vettori italiani sia a quelli stranieri in transito sul territorio nazionale. Restano fuori dall'ambito applicativo i veicoli adibiti al trasporto di persone e i motoveicoli.
Connessioni
L'art. 167 va letto in combinato disposto con l'art. 10 C.d.S., che disciplina i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, e con l'art. 61 C.d.S., relativo alle sagome limite. Il riferimento all'art. 10, co. 3, lett. d) nel comma 4 richiama i veicoli adibiti al trasporto di altri veicoli, soggetti a restrizioni di percorso specifiche. Sul piano sanzionatorio accessorio, la sospensione della carta di circolazione prevista dal comma 9 si coordina con l'art. 218 C.d.S. che ne disciplina le modalità attuative. In ambito penale, nei casi di reiterazione o di gravità estrema, la condotta può rilevare anche ai fini della responsabilità per danneggiamento di beni pubblici (infrastrutture stradali). Rilevanti anche il D.Lgs. 286/2005 in materia di autotrasporto e le norme regolamentari europee sui pesi e dimensioni dei veicoli commerciali (Direttiva 96/53/CE).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Polizia di Stato
Domande frequenti
Quali sono le sanzioni dell'art. 167 Codice della Strada?
Le sanzioni dell'art. 167 CdS per sovraccarico dei veicoli sono progressive: da 35 a 143 euro per eccedenze fino a 1 tonnellata, fino a 357-1.433 euro oltre 3 tonnellate. Si applicano solo quando il sovraccarico supera il 5% della massa autorizzata. Nei casi più gravi scatta la sospensione della carta di circolazione.
Cosa prevede l'articolo 167 del Codice della Strada?
L'art. 167 C.d.S. vieta la circolazione di veicoli a motore e rimorchi che superino la massa complessiva indicata nella carta di circolazione. Stabilisce sanzioni amministrative graduate in base all'entità del sovraccarico e, nei casi più gravi, prevede anche la sospensione della carta di circolazione come sanzione accessoria.
Qual è la soglia minima di eccedenza per scattare la sanzione?
Le sanzioni dell'art. 167 si applicano solo quando l'eccedenza di massa supera il 5% della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Al di sotto di questa soglia non è prevista alcuna sanzione, rappresentando una franchigia di tolleranza operativa.
Quali sono le sanzioni previste dall'art. 167 comma 2 per i veicoli oltre le 10 tonnellate?
Per i veicoli con massa superiore a 10 t, il comma 2 prevede: da 35 a 143 € per eccedenze fino a 1 t; da 71 a 286 € fino a 2 t; da 143 a 573 € fino a 3 t; da 357 a 1.433 € per eccedenze superiori a 3 t. Tutte queste fasce si attivano solo se l'eccedenza supera il 5% della massa autorizzata.
Come funziona l'art. 167 comma 3 per i veicoli fino a 10 tonnellate?
Per i veicoli con massa non superiore a 10 t, le stesse fasce sanzionatorie del comma 2 si applicano in base a soglie percentuali: fino al 10% di eccedenza (oltre la franchigia del 5%), fino al 20%, fino al 30%, oppure oltre il 30%. Questo sistema tiene conto del peso relativo del sovraccarico rispetto alla massa del veicolo.
Quando scatta la sospensione della carta di circolazione prevista dal comma 9?
La sospensione della carta di circolazione scatta automaticamente, come sanzione accessoria, nei casi previsti dal comma 2 lettere c) e d) (eccedenza superiore a 2 t per veicoli oltre 10 t) e, per i veicoli fino a 10 t, quando l'eccedenza supera il 20% della massa complessiva autorizzata.
L'art. 167 si applica anche agli autotreni e agli autoarticolati?
Sì. Il comma 5 prevede un'unica sanzione per autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva superi del 5% quella indicata in carta di circolazione. Il comma 6 aggiunge che la sanzione si applica anche se l'eccedenza riguarda solo uno dei veicoli del convoglio, anche in assenza di eccedenza di massa nel complesso.
Esistono restrizioni di percorso per i veicoli che trasportano altri veicoli?
Sì. Il comma 4 prevede che gli autoveicoli adibiti al trasporto di altri veicoli (art. 10, co. 3, lett. d) possano circolare solo su autostrade o strade con carreggiata di almeno 6,50 m e con altezza libera sufficiente a garantire un franco minimo di 20 cm rispetto all'intradosso delle opere d'arte. La violazione comporta una sanzione da 143 a 573 euro.
Fonti consultate: 1 fonte verificate