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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 167 C.d.S. – Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 35 a euro 143, se l’eccedenza non supera 1 t;

b) da euro 71 a euro 286, se l’eccedenza non supera le 2 t;

c) da euro 143 a euro 573, se l’eccedenza non supera le 3 t;

d) da euro 357 a euro 1.433, se l’eccedenza supera le 3 t.

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573, ferma restando la responsabilità civile di cui all’art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all’art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell’autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell’art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell’autorizzazione.

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Divieto generale: I veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata nella carta di circolazione.
  • Soglia di tolleranza: Le sanzioni scattano solo quando l'eccedenza supera il 5% della massa indicata sulla carta di circolazione.
  • Sanzioni progressive (veicoli oltre 10 t): L'importo aumenta in base all'entità del sovraccarico: da 35 € per eccedenze fino a 1 t fino a 1.433 € per eccedenze superiori a 3 t.
  • Regime speciale per veicoli fino a 10 t: Le stesse fasce sanzionatorie si applicano ma con soglie percentuali (10%, 20%, 30%) anziché in tonnellate assolute.
  • Autotreni e autoarticolati: Si applica un'unica sanzione anche se l'eccedenza riguarda solo uno dei veicoli del complesso, indipendentemente dalla massa complessiva.
  • Sanzione accessoria: Per le eccedenze più gravi (oltre il 20% per veicoli fino a 10 t, oltre 2 t per quelli sopra 10 t) scatta anche la sospensione della carta di circolazione.
  • Restrizioni di percorso: I veicoli adibiti al trasporto di altri veicoli (art. 10, co. 3, lett. d) possono circolare solo su autostrade o strade con carreggiata di almeno 6,50 m.

L'art. 167 C.d.S. vieta il superamento della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione, con sanzioni crescenti in base all'eccedenza di peso.

Ratio

L'art. 167 del Codice della Strada tutela l'incolumità pubblica e la conservazione delle infrastrutture viarie. Il sovraccarico dei veicoli commerciali riduce la capacità frenante, compromette la stabilità del mezzo e accelera il degrado del manto stradale e dei ponti. Il legislatore ha scelto un sistema sanzionatorio progressivo per calibrare la risposta punitiva alla concreta gravità del rischio: quanto maggiore è l'eccedenza di peso, tanto più elevata è la sanzione, fino a giustificare la sospensione della carta di circolazione.

Analisi

La norma distingue due regimi principali in base alla massa complessiva a pieno carico del veicolo. Per i veicoli con massa superiore a 10 tonnellate (comma 2), le sanzioni sono graduate in quattro fasce assolute di eccedenza (1 t, 2 t, 3 t, oltre 3 t). Per quelli con massa non superiore a 10 t (comma 3), le stesse fasce sanzionatorie si attivano invece al raggiungimento di soglie percentuali (10%, 20%, 30% di eccedenza oltre la già prevista franchigia del 5%). La ratio di questa differenziazione risiede nella maggiore pericolosità oggettiva dei veicoli pesanti: un'eccedenza di 2 t su un mezzo da 8 t è proporzionalmente più grave della stessa eccedenza su un mezzo da 40 t. Il comma 5 estende la disciplina agli autotreni e agli autoarticolati, prevedendo un'unica sanzione per il complesso veicolare, mentre il comma 6 chiarisce che la sanzione si applica anche quando l'eccedenza riguardi un solo componente del convoglio. Il comma 9 prevede infine la sospensione della carta di circolazione come sanzione accessoria nelle ipotesi di maggiore gravità.

Quando si applica

L'art. 167 si applica ogni volta che un agente di polizia stradale, durante un controllo su strada (tipicamente presso le piazzole di pesatura o mediante pese dinamiche), accerti che la massa complessiva a pieno carico del veicolo supera di oltre il 5% quanto riportato nella carta di circolazione. La norma riguarda tutti i veicoli a motore e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, inclusi autocarri, autotreni, autoarticolati, furgoni e veicoli speciali. Si applica sia ai vettori italiani sia a quelli stranieri in transito sul territorio nazionale. Restano fuori dall'ambito applicativo i veicoli adibiti al trasporto di persone e i motoveicoli.

Connessioni

L'art. 167 va letto in combinato disposto con l'art. 10 C.d.S., che disciplina i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, e con l'art. 61 C.d.S., relativo alle sagome limite. Il riferimento all'art. 10, co. 3, lett. d) nel comma 4 richiama i veicoli adibiti al trasporto di altri veicoli, soggetti a restrizioni di percorso specifiche. Sul piano sanzionatorio accessorio, la sospensione della carta di circolazione prevista dal comma 9 si coordina con l'art. 218 C.d.S. che ne disciplina le modalità attuative. In ambito penale, nei casi di reiterazione o di gravità estrema, la condotta può rilevare anche ai fini della responsabilità per danneggiamento di beni pubblici (infrastrutture stradali). Rilevanti anche il D.Lgs. 286/2005 in materia di autotrasporto e le norme regolamentari europee sui pesi e dimensioni dei veicoli commerciali (Direttiva 96/53/CE).

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 167 del Codice della Strada?

L'art. 167 C.d.S. vieta la circolazione di veicoli a motore e rimorchi che superino la massa complessiva indicata nella carta di circolazione. Stabilisce sanzioni amministrative graduate in base all'entità del sovraccarico e, nei casi più gravi, prevede anche la sospensione della carta di circolazione come sanzione accessoria.

Qual è la soglia minima di eccedenza per scattare la sanzione?

Le sanzioni dell'art. 167 si applicano solo quando l'eccedenza di massa supera il 5% della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Al di sotto di questa soglia non è prevista alcuna sanzione, rappresentando una franchigia di tolleranza operativa.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 167 comma 2 per i veicoli oltre le 10 tonnellate?

Per i veicoli con massa superiore a 10 t, il comma 2 prevede: da 35 a 143 € per eccedenze fino a 1 t; da 71 a 286 € fino a 2 t; da 143 a 573 € fino a 3 t; da 357 a 1.433 € per eccedenze superiori a 3 t. Tutte queste fasce si attivano solo se l'eccedenza supera il 5% della massa autorizzata.

Come funziona l'art. 167 comma 3 per i veicoli fino a 10 tonnellate?

Per i veicoli con massa non superiore a 10 t, le stesse fasce sanzionatorie del comma 2 si applicano in base a soglie percentuali: fino al 10% di eccedenza (oltre la franchigia del 5%), fino al 20%, fino al 30%, oppure oltre il 30%. Questo sistema tiene conto del peso relativo del sovraccarico rispetto alla massa del veicolo.

Quando scatta la sospensione della carta di circolazione prevista dal comma 9?

La sospensione della carta di circolazione scatta automaticamente, come sanzione accessoria, nei casi previsti dal comma 2 lettere c) e d) (eccedenza superiore a 2 t per veicoli oltre 10 t) e, per i veicoli fino a 10 t, quando l'eccedenza supera il 20% della massa complessiva autorizzata.

L'art. 167 si applica anche agli autotreni e agli autoarticolati?

Sì. Il comma 5 prevede un'unica sanzione per autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva superi del 5% quella indicata in carta di circolazione. Il comma 6 aggiunge che la sanzione si applica anche se l'eccedenza riguarda solo uno dei veicoli del convoglio, anche in assenza di eccedenza di massa nel complesso.

Esistono restrizioni di percorso per i veicoli che trasportano altri veicoli?

Sì. Il comma 4 prevede che gli autoveicoli adibiti al trasporto di altri veicoli (art. 10, co. 3, lett. d) possano circolare solo su autostrade o strade con carreggiata di almeno 6,50 m e con altezza libera sufficiente a garantire un franco minimo di 20 cm rispetto all'intradosso delle opere d'arte. La violazione comporta una sanzione da 143 a 573 euro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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