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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 165 C.d.S. – Traino di veicoli in avaria

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Al di fuori dei casi previsti dall’art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.

2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all’art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all’art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all’art. 16*2. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Ambito di applicazione: si applica al traino di emergenza fuori dai casi dell'art. 63 (veicoli specificamente autorizzati), quando un veicolo in avaria deve essere trainato da un altro.
  • Collegamento obbligatorio: il traino deve avvenire tramite un aggancio solido tra i veicoli, realizzato con fune, catena, cavo, barra rigida o attrezzo analogo, purché idoneo e visibile agli altri utenti della strada.
  • Segnalazione del veicolo trainato: il veicolo trainato deve tenere attivi i dispositivi luminosi a luce intermittente (frecce di emergenza) oppure esporre il pannello di pericolo di cui all'art. 164 o il segnale mobile di cui all'art. 162.
  • Segnalazione del veicolo trainante: il veicolo trainante, se ne è dotato, deve attivare il dispositivo a luce gialla previsto per i veicoli di soccorso stradale.
  • Sanzione amministrativa: la violazione di una qualsiasi delle disposizioni dell'articolo comporta il pagamento di una somma da 71 a 286 euro.

L'art. 165 C.d.S. disciplina il traino di emergenza tra veicoli: prevede collegamento solido, segnalazione obbligatoria e luci lampeggianti, con sanzione da 71 a 286 euro.

Ratio

La norma risponde all'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale nelle situazioni di emergenza in cui un veicolo in panne debba essere spostato mediante traino da parte di un altro mezzo. Il legislatore ha voluto bilanciare la necessità pratica di consentire il traino improvvisato — inevitabile nelle avarie improvvise — con l'obbligo di adottare misure minime di sicurezza che rendano la manovra percepibile e prevedibile per gli altri utenti della strada, riducendo il rischio di incidenti.

Analisi

Il primo comma stabilisce il requisito fondamentale del collegamento fisico solido tra i due veicoli, escludendo implicitamente qualsiasi forma di traino a distanza o non vincolato. L'elencazione dei mezzi ammessi (fune, catena, cavo, barra rigida) è esemplificativa, ammettendo «altro analogo attrezzo», purché idoneo. Il secondo comma disciplina in dettaglio la segnalazione luminosa: il veicolo trainato ha l'obbligo primario di attivare i dispositivi a luce intermittente (le cosiddette "quattro frecce"), con soluzioni alternative solo in caso di loro mancanza o malfunzionamento (pannello art. 164 o segnale mobile art. 162). Il veicolo trainante è invece obbligato ad attivare la luce gialla solo se ne è già dotato. Il terzo comma sancisce la sanzione pecuniaria per qualsiasi violazione delle disposizioni dell'articolo.

Quando si applica

L'art. 165 C.d.S. si applica ogni volta che, in una situazione di emergenza, un veicolo privato ne traini un altro in avaria sulla pubblica via, escludendo le ipotesi dell'art. 63 (traino professionale o autorizzato). Rientrano nell'ambito della norma il traino con cavo elastico tra due autovetture private, l'utilizzo di una barra rigida di traino acquistata in commercio, o qualsiasi altro sistema di collegamento fisico improvvisato. Non si applica ai carri attrezzi e ai mezzi di soccorso stradale professionali, che seguono una disciplina specifica.

Connessioni

L'art. 165 C.d.S. va letto in combinato disposto con l'art. 63 C.d.S. (traino di veicoli in generale), con l'art. 151 (dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa), con l'art. 164 (segnali di pericolo per veicoli fermi), con l'art. 162 (segnali mobili di pericolo) e con le disposizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 495/1992) in materia di dispositivi luminosi per i veicoli di soccorso. Sul piano sanzionatorio, la norma si raccorda con l'art. 218 C.d.S. sul procedimento per le sanzioni amministrative pecuniarie.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 165 del Codice della Strada?

L'art. 165 C.d.S. disciplina il traino di emergenza di un veicolo in avaria da parte di un altro veicolo privato. Stabilisce l'obbligo di utilizzare un collegamento fisico solido (fune, catena, cavo, barra rigida o attrezzo analogo), di segnalare adeguatamente il veicolo trainato con luci lampeggianti o pannelli di pericolo, e prevede una sanzione amministrativa da 71 a 286 euro per chi viola queste prescrizioni.

Quali segnalazioni deve avere il veicolo trainato?

Il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente (le cosiddette quattro frecce, art. 151 lett. f C.d.S.). Se tale dispositivo è assente o non funzionante, il conducente deve esporre il pannello di pericolo previsto dall'art. 164, comma 6, oppure il segnale mobile di cui all'art. 162 C.d.S.

Il veicolo trainante deve attivare qualche segnalazione?

Il veicolo trainante ha l'obbligo di attivare il dispositivo a luce gialla prescritto per i veicoli di soccorso stradale solo se ne è già dotato. I veicoli privati ordinari — che normalmente non dispongono di tale dispositivo — non sono tenuti ad alcuna segnalazione aggiuntiva sul veicolo trainante.

Qual è la sanzione per chi viola l'articolo 165 C.d.S.?

Chi viola le disposizioni dell'art. 165 C.d.S. è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 71 euro a un massimo di 286 euro, per qualsiasi violazione delle prescrizioni dell'articolo.

Si può trainare un veicolo in avaria con una corda o un cavo elastico?

Sì, l'art. 165 C.d.S. ammette il traino con fune, catena, cavo, barra rigida o altro attrezzo analogo, purché il collegamento sia solido e idoneamente segnalato. È importante che il mezzo di collegamento scelto sia adeguato al peso e alle dimensioni del veicolo trainato.

L'art. 165 si applica anche ai carri attrezzi professionali?

No. L'art. 165 C.d.S. si applica esclusivamente al traino di emergenza effettuato da veicoli privati, al di fuori dei casi previsti dall'art. 63 C.d.S. I carri attrezzi e i veicoli di soccorso stradale professionali sono soggetti a una disciplina specifica diversa.

Cosa succede se le luci di emergenza del veicolo trainato non funzionano?

Se il dispositivo luminoso a luce intermittente del veicolo trainato è assente o non funzionante, il conducente deve esporre il pannello di pericolo di cui all'art. 164, comma 6 C.d.S., oppure il segnale mobile di cui all'art. 162 C.d.S. L'assenza di qualsiasi segnalazione comporta la sanzione prevista dall'art. 165, comma 3.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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