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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 166 C.d.S. – Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.

2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.

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In sintesi

  • Ambito di applicazione: riguarda tutti i veicoli a trazione animale che circolano su strada e trasportano cose.
  • Limite di carico: la massa complessiva a pieno carico non può superare quella indicata nella targa del veicolo.
  • Sanzione: chi supera il limite di carico è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 21 a 85 euro.
  • Rapporto con l'art. 62 C.d.S.: la sanzione dell'art. 166 si applica solo se il fatto non configura una delle violazioni più gravi previste dall'art. 62, che disciplina il trasporto di cose su veicoli a motore.
  • Decorrenza: la norma è in vigore dal 1° gennaio 1993, introdotta con il D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada vigente).

I veicoli a trazione animale non possono trasportare cose oltre la massa indicata nella targa, pena sanzione da 21 a 85 euro.

Ratio

La disposizione mira a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e a prevenire danni alle infrastrutture viarie. Il sovraccarico di un veicolo a trazione animale riduce la manovrabilità dell'animale, aumenta i tempi di arresto e può deteriorare il manto stradale, con rischi per tutti gli utenti della strada.

Analisi

Il primo comma fissa la regola sostanziale: il carico trasportato su veicoli a trazione animale non può eccedere la massa complessiva a pieno carico riportata sulla targa. Tale indicazione costituisce il parametro oggettivo di riferimento per accertare la violazione. Il secondo comma delinea la fattispecie sanzionatoria in via residuale rispetto all'art. 62 C.d.S.: la sanzione da 21 a 85 euro scatta esclusivamente quando il superamento del carico non integri già una delle ipotesi punite dalla norma richiamata, evitando così un doppio sanzionamento per la medesima condotta. La sanzione è di natura amministrativa pecuniaria e, come tale, segue il procedimento previsto dalla L. 689/1981.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un veicolo a trazione animale — carri, carretti, birrocci e simili — circola su strada pubblica con un carico che supera la massa massima indicata nella targa, indipendentemente dal tipo di merce trasportata. Non rileva la causa del sovraccarico né la buona fede del conducente. La clausola di riserva («ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62») impone all'agente accertatore di verificare preventivamente se il fatto rientri nel campo di applicazione del più grave art. 62, applicando in tal caso quest'ultima disposizione in luogo dell'art. 166.

Connessioni

L'art. 166 C.d.S. si collega direttamente all'art. 62 C.d.S., che disciplina il trasporto di cose su veicoli a motore e fissa limiti e sanzioni più articolati per il settore motorizzato. Rilevano inoltre le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative del Codice della Strada (artt. 194 e ss.) e le norme del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) in materia di targatura e massa dei veicoli. Sul piano sistematico, la norma si inserisce nel Titolo IV del Codice, dedicato ai comportamenti del conducente durante la circolazione.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 166 del Codice della Strada?

L'art. 166 C.d.S. disciplina il trasporto di cose sui veicoli a trazione animale, vietando di superare la massa complessiva a pieno carico indicata sulla targa del veicolo. Chi viola questa regola è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 21 a 85 euro, salvo che il fatto non configuri una violazione più grave ai sensi dell'art. 62 C.d.S.

Quali veicoli rientrano nell'ambito dell'art. 166 C.d.S.?

Rientrano tutti i veicoli trainati da animali che circolano su strada pubblica, come carri, carretti, birrocci e calessi, indipendentemente dal tipo di animale utilizzato (cavalli, muli, buoi, asini).

Come si determina il limite di carico per un veicolo a trazione animale?

Il limite di carico è indicato direttamente sulla targa del veicolo, sotto forma di massa complessiva a pieno carico. Tale dato è il parametro legale di riferimento: qualsiasi superamento, anche minimo, integra la violazione.

Qual è la differenza tra l'art. 166 e l'art. 62 del Codice della Strada?

L'art. 62 C.d.S. riguarda il trasporto di cose sui veicoli a motore e prevede sanzioni più articolate e generalmente più severe. L'art. 166 si applica in via residuale ai soli veicoli a trazione animale e solo quando il fatto non integri già una delle ipotesi punite dall'art. 62, evitando così un doppio sanzionamento.

È possibile pagare la sanzione dell'art. 166 C.d.S. in misura ridotta?

Sì. Come per tutte le sanzioni amministrative del Codice della Strada, è possibile pagare in misura ridotta — pari al minimo edittale di 21 euro, con eventuale riduzione del 30% se pagato entro 5 giorni dalla contestazione — seguendo le modalità indicate nel verbale di accertamento.

La violazione dell'art. 166 C.d.S. comporta la perdita di punti sulla patente?

No. La norma prevede esclusivamente una sanzione pecuniaria amministrativa, senza alcuna decurtazione di punti dalla patente di guida, trattandosi di una violazione di modesta entità relativa a veicoli a trazione animale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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