Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 166 C.d.S. – Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102 .
Vedi anche
→CdS art. 165 - Articolo 165 Codice della Strada: Traino di veicoli in avaria→CdS art. 167 - Art. 167 C.d.S.: Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rim→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→D.Lgs. 36/2023 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 36/2023 - Principio del risultato→Articolo 164 Codice della Strada: Sistemazione del carico sui veicoli→Art. 168 C.d.S.: Disciplina del trasporto su strada dei material→Articolo 163 Codice della Strada: Convogli militari, cortei e simili→Art. 169 C.d.S.: Trasporto di persone, animali e oggetti sui vei→Articolo 162 Codice della Strada: Segnalazione di veicolo fermo→Art. 170 C.d.S.: Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a→Articolo 161 Codice della Strada: Ingombro della carreggiata
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I veicoli a trazione animale non possono trasportare cose oltre la massa indicata nella targa, pena sanzione da 21 a 85 euro.
Ratio
La disposizione mira a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e a prevenire danni alle infrastrutture viarie. Il sovraccarico di un veicolo a trazione animale riduce la manovrabilità dell'animale, aumenta i tempi di arresto e può deteriorare il manto stradale, con rischi per tutti gli utenti della strada.
Analisi
Il primo comma fissa la regola sostanziale: il carico trasportato su veicoli a trazione animale non può eccedere la massa complessiva a pieno carico riportata sulla targa. Tale indicazione costituisce il parametro oggettivo di riferimento per accertare la violazione. Il secondo comma delinea la fattispecie sanzionatoria in via residuale rispetto all'art. 62 C.d.S.: la sanzione da 21 a 85 euro scatta esclusivamente quando il superamento del carico non integri già una delle ipotesi punite dalla norma richiamata, evitando così un doppio sanzionamento per la medesima condotta. La sanzione è di natura amministrativa pecuniaria e, come tale, segue il procedimento previsto dalla L. 689/1981.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un veicolo a trazione animale, carri, carretti, birrocci e simili, circola su strada pubblica con un carico che supera la massa massima indicata nella targa, indipendentemente dal tipo di merce trasportata. Non rileva la causa del sovraccarico né la buona fede del conducente. La clausola di riserva («ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62») impone all'agente accertatore di verificare preventivamente se il fatto rientri nel campo di applicazione del più grave art. 62, applicando in tal caso quest'ultima disposizione in luogo dell'art. 166.
Connessioni
L'art. 166 C.d.S. si collega direttamente all'art. 62 C.d.S., che disciplina il trasporto di cose su veicoli a motore e fissa limiti e sanzioni più articolati per il settore motorizzato. Rilevano inoltre le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative del Codice della Strada (artt. 194 e ss.) e le norme del regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) in materia di targatura e massa dei veicoli. Sul piano sistematico, la norma si inserisce nel Titolo IV del Codice, dedicato ai comportamenti del conducente durante la circolazione.
Prassi e linee guida
Polizia di Stato
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Scenario 1, Il carretto del mercato Tizio utilizza un carro trainato da un mulo per trasportare cassette di ortaggi dal suo fondo agricolo al mercato settimanale. La targa del veicolo indica una massa complessiva a pieno carico di 500 kg. Durante un controllo della Polizia Locale, gli agenti accertano che il carico supera di 80 kg il limite indicato. Tizio viene sanzionato ai sensi dell'art. 166 C.d.S. con una sanzione amministrativa di 85 euro, non ricorrendo alcuna delle ipotesi più gravi dell'art. 62 C.d.S.
Scenario 2, La consegna di materiali edili Caio impiega un calesse trainato da un cavallo per consegnare sacchi di ghiaia a un cantiere privato in un centro storico con accesso vietato ai veicoli a motore. La massa indicata sulla targa è di 400 kg, ma il carico effettivo raggiunge i 520 kg. Un agente di polizia stradale ferma Caio e, verificata l'insussistenza di violazioni ex art. 62, lo sanziona con una somma pari a 60 euro, con facoltà di pagamento in misura ridotta entro i termini di legge.
Scenario 3, La sagra paesana Sempronio partecipa con il proprio carro trainato da buoi a una rievocazione storica organizzata nel suo comune. Per l'occasione trasporta attrezzature e suppellettili in quantità superiore al limite targato. Durante il percorso su strada pubblica aperta al traffico, una pattuglia dei Carabinieri effettua un controllo e accerta il superamento della massa consentita. Nonostante il contesto festivo, la violazione sussiste oggettivamente e a Sempronio viene irrogata la sanzione minima di 21 euro, tenuto conto delle circostanze del caso.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 166 del Codice della Strada?
L'art. 166 C.d.S. disciplina il trasporto di cose sui veicoli a trazione animale, vietando di superare la massa complessiva a pieno carico indicata sulla targa del veicolo. Chi viola questa regola è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 21 a 85 euro, salvo che il fatto non configuri una violazione più grave ai sensi dell'art. 62 C.d.S.
Quali veicoli rientrano nell'ambito dell'art. 166 C.d.S.?
Rientrano tutti i veicoli trainati da animali che circolano su strada pubblica, come carri, carretti, birrocci e calessi, indipendentemente dal tipo di animale utilizzato (cavalli, muli, buoi, asini).
Come si determina il limite di carico per un veicolo a trazione animale?
Il limite di carico è indicato direttamente sulla targa del veicolo, sotto forma di massa complessiva a pieno carico. Tale dato è il parametro legale di riferimento: qualsiasi superamento, anche minimo, integra la violazione.
Qual è la differenza tra l'art. 166 e l'art. 62 del Codice della Strada?
L'art. 62 C.d.S. riguarda il trasporto di cose sui veicoli a motore e prevede sanzioni più articolate e generalmente più severe. L'art. 166 si applica in via residuale ai soli veicoli a trazione animale e solo quando il fatto non integri già una delle ipotesi punite dall'art. 62, evitando così un doppio sanzionamento.
È possibile pagare la sanzione dell'art. 166 C.d.S. in misura ridotta?
Sì. Come per tutte le sanzioni amministrative del Codice della Strada, è possibile pagare in misura ridotta, pari al minimo edittale di 21 euro, con eventuale riduzione del 30% se pagato entro 5 giorni dalla contestazione, seguendo le modalità indicate nel verbale di accertamento.
La violazione dell'art. 166 C.d.S. comporta la perdita di punti sulla patente?
No. La norma prevede esclusivamente una sanzione pecuniaria amministrativa, senza alcuna decurtazione di punti dalla patente di guida, trattandosi di una violazione di modesta entità relativa a veicoli a trazione animale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate