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Testo dell'articoloVigente
Art. 62 C.d.S. – Massa limite
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veiocolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veiocli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t. per quelli a 3 o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rmorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’aerea di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall’art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o quattro assi quando l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensione penumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere 19,5 t .
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravente sull’asse può caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall’art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 10.
7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 62 CdS fissa i limiti di massa complessiva per veicoli isolati, rimorchi e complessi veicolari su strada.
Ratio
L'articolo 62 pone limiti di massa complessiva (carico + proprio peso) al fine di preservare integrità strutturale della rete stradale, prevenire usura accelerata del manto stradale, garantire stabilità dinamica e capacità frenante di veicoli pesanti, contenere incidentalità connessa a sovraccarichi. La norma articola regimi diversificati in base al tipo di veicolo (rimorchio, autoveicolo), tipo di pneumatico (pneumatici vs. gomme piene), qualità delle sospensioni (pneumatiche vs. tradizionali), distanza tra assi (criterio di distribuzione carico), consentendo flessibilità costruttiva moderata per trasporti specifici (autobus urbani, trasporti merci internazionali).
Analisi
Il comma 1 fissa limiti generali: 5 t monoasse, 8 t biasse, 10 t pluriasse per veicoli generici. Il comma 2 deroga per rimorchi pneumatici ad elevata capacità di carico (carico medio inferiore a 8 daN/cm²): 6 t monoasse, 22 t biasse, 26 t pluriasse. Il comma 3 fissa limiti per autoveicoli motore con pneumatici adatti (carico medio inferiore a 8 daN/cm² e distanza assiale minima 1 m): 18 t biasse, 25 t pluriasse; 26 t e 32 t se pluriasse con sospensioni pneumatiche o equivalenti. Deroga specifica per autobus di linea urbana biasse: 19 t massimo. Il comma 4 (parzialmente omesso nel testo fornito) tratta le condizioni di autotreni e autocombinazioni. I commi successivi precisano che non sono computati nel carico gli equipaggiamenti non strutturali (sedili rimovibili, ecc.) e che il Ministro può individuare nuove categorie di veicoli con regimi speciali di massa.
Quando si applica
Si applica a qualunque veicolo in circolazione stradale, preliminare a controlli stradali, registrazione, revisione periodica. Controlli di conformità sono effettuati presso stazioni di pesatura autorizzate, da autorità di polizia, e all'atto di certificazione tecnica. Superamento limiti di massa è sanzionato da violazioni amministrative e può determinare sequestro del veicolo.
Connessioni
Correlato all'art. 61 (sagoma limite), art. 63 (traino), artt. 108-110 (trasporto merci e limitazioni orarie), art. 79 (trasporto eccezionale), Regolamento di esecuzione (specifiche tecniche su assi, sospensioni, pneumatici), Decreto Ministeriale su nuove categorie veicolari, e normative europee di omologazione su masse assiali.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
circolare
Casi pratici
Caso 1: Tizio, trasportatore su autoarticolato a 4 assi
Tizio effettua un trasporto di calcestruzzo prefabbricato con un autoarticolato a 4 assi. Al momento del controllo da parte della Polizia Stradale, la massa complessiva rilevata è di 42 t. Poiché l'art. 62, comma 4, fissa il limite a 40 t per gli autoarticolati a 4 assi, il veicolo risulta in eccedenza di 2 t. Tizio viene sanzionato ai sensi dell'art. 167 CdS; il veicolo è fermato fino allo scarico della massa eccedente presso un'area di sosta autorizzata. Il committente del trasporto risponde in solido della sanzione pecuniaria.
Caso 2: Caio, gestore di una linea di autobus urbani
Caio gestisce una flotta di autobus a due assi utilizzati sul servizio urbano del proprio Comune. In occasione di un evento pubblico con forte affluenza, uno degli autobus viene messo in servizio con un carico di passeggeri tale da portare la massa totale a 19,5 t. L'art. 62, comma 3, prevede un limite di 19 t per gli autobus a due assi adibiti a servizi urbani e suburbani; l'eccedenza di 0,5 t integra la violazione dell'art. 167 CdS. L'azienda di trasporto, quale proprietaria del veicolo, risponde in solido con il conducente e sarà tenuta a rivedere la procedura di controllo del carico massimo ammissibile prima della partenza.
Caso 3: Sempronio, imprenditore edile con autocarro a tre assi
Sempronio utilizza un autocarro a tre assi isolato, dotato di pneumatici con carico unitario inferiore a 8 daN/cm² e distanza tra assi contigui superiore a 1 m, per trasportare inerti da cava. Il veicolo è equipaggiato con sospensioni pneumatiche e asse motore a pneumatici accoppiati, per cui l'art. 62, comma 3, consente una massa fino a 26 t. Sempronio carica tuttavia 27 t di inerti, confidando erroneamente nel limite ordinario di 25 t previsto per i veicoli senza tali requisiti tecnici. Al controllo risulta comunque in eccedenza di 1 t rispetto al limite applicabile al suo veicolo; la sanzione ex art. 167 CdS viene irrogata, con diffida a ricondurre immediatamente il carico nei limiti.
Domande frequenti
Qual è la massa massima consentita per un autoarticolato a 5 assi?
Per un autoarticolato (o autosnodato) con cinque o più assi, l'art. 62, comma 4, CdS fissa il limite di massa complessiva a pieno carico a 44 tonnellate. Si tratta del tetto massimo previsto dalla normativa italiana, in linea con la Direttiva 96/53/CE.
Cosa succede se un veicolo supera i limiti di massa dell'art. 62 CdS?
Il superamento dei limiti di massa previsti dall'art. 62 CdS integra la violazione dell'art. 167 CdS, che prevede sanzioni pecuniarie graduate in base all'entità dell'eccedenza. È inoltre possibile il fermo del veicolo fino alla riduzione del carico entro i limiti. Rispondono in solido il conducente, il proprietario del veicolo e, nei casi previsti dalla legge, il committente del trasporto.
Esiste una deroga ai limiti di massa per i trasporti eccezionali?
Sì. L'art. 62, comma 1, CdS rinvia espressamente all'art. 10 CdS, che disciplina i trasporti eccezionali. Chi necessita di trasportare carichi superiori ai limiti ordinari deve ottenere una specifica autorizzazione dall'ente proprietario della strada percorsa, con eventuali prescrizioni su itinerario, orari e scorta.
Qual è il limite di massa per un singolo asse, indipendentemente dalla massa totale del veicolo?
L'art. 62, comma 5, CdS stabilisce che la massa gravante sull'asse più caricato non può in nessun caso superare 12 tonnellate. Questo limite si applica trasversalmente a tutte le categorie di veicoli e complessi veicolari, a prescindere dalla massa complessiva ammessa per quel determinato tipo di convoglio.
Come si calcolano i limiti di massa per gli assi contigui ravvicinati?
L'art. 62, comma 6, CdS prevede tre fasce in base alla distanza tra gli assi contigui: se la distanza è inferiore a 1 metro il limite è di 12 t; se è compresa tra 1 e 1,3 metri il limite sale a 16 t; se è compresa tra 1,3 e 2 metri il limite è di 20 t. L'obiettivo è evitare che assi molto ravvicinati, che si comportano come un unico punto di carico, danneggino la pavimentazione stradale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate