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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 62 C.d.S. – Massa limite

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall’art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 10.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La massa complessiva massima per veicoli ad un asse è 5 tonnellate; a due assi 8 t; a tre o più assi 10 t (comma 1).
  • Per i rimorchi con pneumatici e carico unitario ≤ 8 daN/cm² i limiti salgono: 6 t (un asse), 22 t (due assi), 26 t (tre o più assi) (comma 2).
  • I veicoli a motore isolati con pneumatici e distanza assi contigui ≥ 1 m possono raggiungere 18 t (due assi) o 25 t (tre assi); con asse motore a pneumatici accoppiati e sospensioni pneumatiche i limiti salgono rispettivamente a 26 t e 32 t (comma 3).
  • Gli autobus e filobus a due assi adibiti a servizi urbani o suburbani hanno un limite speciale di 19 t (comma 3).
  • Per i complessi veicolari: autotreno a 3 assi ≤ 24 t; autoarticolato/autosnodato a 3 assi ≤ 30 t; a 4 assi ≤ 40 t; a 5 o più assi ≤ 44 t (comma 4).
  • La massa gravante sull'asse più caricato non può superare 12 t (comma 5).
  • Per gli assi contigui il limite dipende dalla distanza: meno di 1 m → 12 t; da 1 a 1,3 m → 16 t; da 1,3 a 2 m → 20 t (comma 6).
  • Le disposizioni si applicano salvo le deroghe previste dall'art. 10 CdS per trasporti eccezionali.

Art. 62 CdS fissa i limiti di massa complessiva per veicoli isolati, rimorchi e complessi veicolari su strada.

Ratio

L'articolo 62 pone limiti di massa complessiva (carico + proprio peso) al fine di preservare integrità strutturale della rete stradale, prevenire usura accelerata del manto stradale, garantire stabilità dinamica e capacità frenante di veicoli pesanti, contenere incidentalità connessa a sovraccarichi. La norma articola regimi diversificati in base al tipo di veicolo (rimorchio, autoveicolo), tipo di pneumatico (pneumatici vs. gomme piene), qualità delle sospensioni (pneumatiche vs. tradizionali), distanza tra assi (criterio di distribuzione carico), consentendo flessibilità costruttiva moderata per trasporti specifici (autobus urbani, trasporti merci internazionali).

Analisi

Il comma 1 fissa limiti generali: 5 t monoasse, 8 t biasse, 10 t pluriasse per veicoli generici. Il comma 2 deroga per rimorchi pneumatici ad elevata capacità di carico (carico medio inferiore a 8 daN/cm²): 6 t monoasse, 22 t biasse, 26 t pluriasse. Il comma 3 fissa limiti per autoveicoli motore con pneumatici adatti (carico medio inferiore a 8 daN/cm² e distanza assiale minima 1 m): 18 t biasse, 25 t pluriasse; 26 t e 32 t se pluriasse con sospensioni pneumatiche o equivalenti. Deroga specifica per autobus di linea urbana biasse: 19 t massimo. Il comma 4 (parzialmente omesso nel testo fornito) tratta le condizioni di autotreni e autocombinazioni. I commi successivi precisano che non sono computati nel carico gli equipaggiamenti non strutturali (sedili rimovibili, ecc.) e che il Ministro può individuare nuove categorie di veicoli con regimi speciali di massa.

Quando si applica

Si applica a qualunque veicolo in circolazione stradale, preliminare a controlli stradali, registrazione, revisione periodica. Controlli di conformità sono effettuati presso stazioni di pesatura autorizzate, da autorità di polizia, e all'atto di certificazione tecnica. Superamento limiti di massa è sanzionato da violazioni amministrative e può determinare sequestro del veicolo.

Connessioni

Correlato all'art. 61 (sagoma limite), art. 63 (traino), artt. 108-110 (trasporto merci e limitazioni orarie), art. 79 (trasporto eccezionale), Regolamento di esecuzione (specifiche tecniche su assi, sospensioni, pneumatici), Decreto Ministeriale su nuove categorie veicolari, e normative europee di omologazione su masse assiali.

Domande frequenti

Qual è la massa massima consentita per un autoarticolato a 5 assi?

Per un autoarticolato (o autosnodato) con cinque o più assi, l'art. 62, comma 4, CdS fissa il limite di massa complessiva a pieno carico a 44 tonnellate. Si tratta del tetto massimo previsto dalla normativa italiana, in linea con la Direttiva 96/53/CE.

Cosa succede se un veicolo supera i limiti di massa dell'art. 62 CdS?

Il superamento dei limiti di massa previsti dall'art. 62 CdS integra la violazione dell'art. 167 CdS, che prevede sanzioni pecuniarie graduate in base all'entità dell'eccedenza. È inoltre possibile il fermo del veicolo fino alla riduzione del carico entro i limiti. Rispondono in solido il conducente, il proprietario del veicolo e, nei casi previsti dalla legge, il committente del trasporto.

Esiste una deroga ai limiti di massa per i trasporti eccezionali?

Sì. L'art. 62, comma 1, CdS rinvia espressamente all'art. 10 CdS, che disciplina i trasporti eccezionali. Chi necessita di trasportare carichi superiori ai limiti ordinari deve ottenere una specifica autorizzazione dall'ente proprietario della strada percorsa, con eventuali prescrizioni su itinerario, orari e scorta.

Qual è il limite di massa per un singolo asse, indipendentemente dalla massa totale del veicolo?

L'art. 62, comma 5, CdS stabilisce che la massa gravante sull'asse più caricato non può in nessun caso superare 12 tonnellate. Questo limite si applica trasversalmente a tutte le categorie di veicoli e complessi veicolari, a prescindere dalla massa complessiva ammessa per quel determinato tipo di convoglio.

Come si calcolano i limiti di massa per gli assi contigui ravvicinati?

L'art. 62, comma 6, CdS prevede tre fasce in base alla distanza tra gli assi contigui: se la distanza è inferiore a 1 metro il limite è di 12 t; se è compresa tra 1 e 1,3 metri il limite sale a 16 t; se è compresa tra 1,3 e 2 metri il limite è di 20 t. L'obiettivo è evitare che assi molto ravvicinati — che si comportano come un unico punto di carico — danneggino la pavimentazione stradale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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