Indice
- L'art. 59 del Codice della Strada definisce la categoria dei veicoli atipici, ovvero quei veicoli che non rientrano nelle categorie ordinarie degli artt. 52-58.
- Rientrano espressamente nella categoria i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri.
- La norma ha carattere residuale e aperto: possono essere qualificati atipici anche altri veicoli con caratteristiche non altrimenti classificabili.
- La classificazione concreta è demandata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione degli altri Ministri interessati.
- Il MIT stabilisce con decreto ministeriale la categoria assimilabile ai fini della circolazione e della guida.
- Il decreto ministeriale individua altresì i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione mediante criteri di equivalenza rispetto alle categorie ordinarie.
- La norma risponde all'esigenza di adeguare il quadro regolatorio all'evoluzione tecnologica della mobilità, in particolare elettrica e a basso impatto ambientale.
- Il meccanismo della delega regolamentare consente flessibilità normativa senza necessità di modifiche legislative ad ogni innovazione tecnologica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 59 C.d.S. – Veicoli con caratteristiche atipiche
Testo vigente — D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione
Stesso numero, altri codici
- Art. 59 D.Lgs. 504/1995 — Sanzioni (Art. 20 T.U. energia elettrica 1924 Art. 2 legge 28 dicembre 1993, n. 562
- Articolo 59 L. 184/1983: Modifica del capo I del titolo VIII del codice civile
- Art. 59 Reg. (UE) 2024/1689 — Ulteriore trattamento dei dati personali per lo sviluppo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA di determinati sistemi di IA nell'interesse pubblico
- Art. 59 Cod. Amb. — competenze della Conferenza Stato-regioni
- Art. 59 D.Lgs. 159/2011 — Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo
- Art. 59 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti e procedura
Commento
L'art. 59 C.d.S. disciplina i veicoli atipici, come e-bike pesanti e microveicoli elettrici, demandando al MIT la relativa classificazione.
Ratio
L'articolo 59 affronta il problema normativo dei veicoli con caratteristiche costruttive non previste dagli articoli 52-58 del C.d.S., specialmente con l'evoluzione della mobilità urbana e della tecnologia elettrica. La norma rinvia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero dei trasporti) il compito di classificare tali veicoli mediante decreto, assimilandoli a una delle categorie codificate al fine di garantire coerenza regolamentare e sicurezza stradale.
Analisi
Il comma 1 elenca veicoli atipici: veicoli elettrici leggeri da città (e-bike, monopattini), ibridi o multimodali (combinazione motori), microveicoli elettrici ultraleggeri (Quadricieli, Tricicli leggeri), e genericamente quant'altro non rientri nelle categorie art. 52-58. Il comma 2 demanda al Ministro l'emanazione di decreto che stabilisca: a) la categoria ordinaria (auto, moto, ciclomotore, ecc.) alla quale assimilare il veicolo atipico; b) i requisiti tecnici di idoneità costruttiva e funzionale, adattando gli standard previsti per una o più categorie ordinarie. Questo meccanismo consente flessibilità normativa di fronte all'innovazione, evitando vuoti legali e permettendo assimilazione rapida senza ricorso a legge ordinaria.
Quando si applica
L'articolo si applica ogni volta che un veicolo innovativo con propulsione ibrida, elettrica o caratteristiche costruttive non standard richieda certificazione per la circolazione stradale in Italia. È fondamentale verificare l'emanazione del decreto ministeriale relativo alla tipologia specifica, poiché in assenza di decreto la circolazione potrebbe essere vietata. Negli ultimi anni sono stati emanati decreti per e-bike, monopattini, Quadricieli, Tricicli leggeri.
Connessioni
Rinvia agli articoli 52-58 per le categorie ordinarie, agli articoli 61-62 per sagoma e massa limite (che potrebbero non applicarsi interamente per assimilazione parziale), e al Regolamento di esecuzione per norme tecniche di dettaglio. Collegato anche al Decreto Ministeriale interministeriale, ai Circolari ACI, e alle normative europee di omologazione (direttive UE su quadricicli, tricicli, ecc.).
Prassi e linee guida
Ministero Infrastrutture e Trasporti · normativa e circolari sul Codice della Strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Leggi il documento su www.mit.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio e il microveicolo elettrico quadriruota
Tizio acquista un quadriciclo elettrico leggero con velocità massima di 45 km/h e peso a vuoto inferiore a 350 kg, presentato dal costruttore come «microveicolo elettrico ultraleggero». Al momento dell'acquisto il rivenditore non è in grado di indicare quale patente occorra per la guida. Tizio consulta il decreto ministeriale adottato dal MIT ai sensi dell'art. 59 C.d.S., che assimila il veicolo alla categoria dei quadricicli leggeri (L6e) ex art. 53 C.d.S., richiedendo la patente di categoria AM. Tizio, sprovvisto di tale abilitazione, si astiene dalla guida fino al conseguimento della patente, evitando così le sanzioni per guida senza patente.
Caso 2: Caio e il veicolo ibrido multimodale per le consegne
Caio gestisce un servizio di logistica urbana e intende utilizzare un veicolo ibrido a pedalata assistita con motore ausiliario termico, capace di trasportare fino a 200 kg di merci. Il veicolo non rientra né nella categoria dei ciclomotori né in quella dei velocipedi. La società di Caio presenta istanza al MIT per l'ottenimento di un decreto di assimilazione ai sensi dell'art. 59 C.d.S. Il Ministero, valutate le caratteristiche tecniche, assimila il mezzo a un quadriciclo leggero a propulsione ibrida, individuando i requisiti tecnici di sicurezza equivalenti. Caio può così immatricolare il veicolo e operare regolarmente nelle ZTL della città.
Caso 3: Sempronio e il sinistro con un veicolo atipico non classificato
Sempronio viene coinvolto in un sinistro con Mevio, il quale circolava a bordo di un elettroveicolo ultraleggero mai assoggettato a decreto ministeriale di assimilazione ex art. 59 C.d.S. e privo di copertura assicurativa. In sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il tribunale accerta che il veicolo di Mevio non era legalmente autorizzato alla circolazione su strade pubbliche, in assenza della classificazione ministeriale. Mevio risponde sia civilmente dei danni causati a Sempronio, sia amministrativamente per la violazione delle norme sulla circolazione, con le conseguenti sanzioni pecuniarie e il fermo amministrativo del veicolo.
Domande frequenti
Cosa si intende per veicolo atipico ai sensi dell'art. 59 del Codice della Strada?
Per veicolo atipico si intende un veicolo che, per le sue specifiche caratteristiche tecniche, non rientra in nessuna delle categorie ordinarie definite dagli artt. 52-58 del C.d.S. Rientrano espressamente in questa definizione i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, oltre a qualsiasi altro mezzo con caratteristiche non classificabili nelle categorie tipizzate.
Chi ha il potere di classificare i veicoli atipici e con quale atto?
Il potere di classificazione spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede con proprio decreto ministeriale, sentiti gli altri Ministri interessati. Il decreto stabilisce sia la categoria ordinaria a cui il veicolo atipico viene assimilato ai fini della circolazione e della guida, sia i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione, determinati con criteri di equivalenza rispetto alle categorie ordinarie.
Un veicolo atipico può circolare su strade pubbliche prima dell'emanazione del decreto ministeriale di classificazione?
No. In assenza del decreto ministeriale di assimilazione previsto dall'art. 59, comma 2, il veicolo atipico non dispone di un inquadramento normativo che ne legittimi la circolazione su strade pubbliche. La circolazione in tale condizione espone il conducente alle sanzioni previste per l'utilizzo di veicoli non omologati o non abilitati alla circolazione, oltre ai rischi connessi all'assenza di copertura assicurativa obbligatoria.
I monopattini elettrici rientrano nella categoria dei veicoli atipici ex art. 59 C.d.S.?
I monopattini elettrici hanno ricevuto una disciplina specifica con il D.L. 34/2020 (convertito in L. 77/2020) e i successivi decreti attuativi, che li hanno inquadrati come veicoli a propulsione prevalentemente elettrica con specifiche limitazioni di velocità e di utilizzo. Prima di tale intervento normativo, potevano astrattamente rientrare nella categoria residuale dell'art. 59. Oggi costituiscono una categoria con autonoma disciplina, anche se il meccanismo dell'art. 59 ha contribuito a strutturare il percorso di regolamentazione.
Quali conseguenze ha l'assimilazione di un veicolo atipico a una categoria ordinaria ai fini assicurativi?
L'assimilazione disposta dal decreto ministeriale ex art. 59 determina l'assoggettamento del veicolo alla disciplina assicurativa della categoria ordinaria di riferimento. Se il veicolo viene assimilato a un ciclomotore o a un quadriciclo, il proprietario sarà tenuto a stipulare una polizza R.C. auto obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). L'assenza di copertura assicurativa obbligatoria comporta sanzioni amministrative e, in caso di sinistro, l'obbligo di risarcimento diretto con esclusione dell'intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada solo nelle ipotesi previste dalla legge.
Vedi anche