Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 63 C.d.S. – Traino veicoli

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l’effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10 e salvo quanto disposto dall’art. 105.

2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall’art. 159. La solidità dell’attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.

3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l’agganciamento.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 .

In sintesi

  • Divieto generale di trainare o essere trainati da più di un veicolo contemporaneamente.
  • Eccezione per i trasporti eccezionali ex art. 10 C.d.S. e per i casi di cui all'art. 105 C.d.S.
  • Un autoveicolo può trainare un veicolo non rimorchio solo in caso di avaria o mancanza di organi essenziali che impediscano la circolazione.
  • Il traino di emergenza è ammesso anche nei casi previsti dall'art. 159 C.d.S. (veicolo fermo sulla carreggiata).
  • L'attacco, le modalità di traino e la condotta di guida devono garantire la sicurezza della circolazione.
  • Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino di veicoli non qualificabili come rimorchi.
  • Il regolamento fissa i criteri per la massa limite rimorchiabile e le procedure di agganciamento.
  • La violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro.
Indice dei contenuti

L'art. 63 C.d.S. disciplina il traino di veicoli: limiti, condizioni di emergenza, sanzioni amministrative fino a 344 euro.

Ratio

L'articolo 63 disciplina i vincoli sul traino di veicoli al fine di contenere rischi di instabilità aerodinamica, manovrabilità limitata, lunghezza eccessiva, usura della strada e incidentalità connessa a combinazioni veicolari multiple. La norma fissa il principio generale di traino singolo (un trainante, un trainato), con deroghe solo per trasporto eccezionale e situazioni di emergenza (avaria), e riserva al Ministro competenza di autorizzare traini speciali per esigenze particolari non rientranti nelle categorie ordinarie.

Analisi

Il comma 1 vieta traino o esser trainato da più di un veicolo (es. camion trainante due rimorchi in tandem), salvo: a) trasporto eccezionale (art. 10, che disciplina i trasporti con sagoma, massa o configurazione fuori ordinaria autorizzati caso per caso); b) casi specifici art. 105 (non dettagliati nel testo fornito, ma generalmente riguardano autotreni e configurazioni articolate autorizzate). Il comma 2 consente traino di veicolo non-rimorchio (auto da rottamare, caravan, ecc.) solo se: a) non atto a circolare per avaria o mancanza di organi essenziali (freni, sterzo, illuminazione); b) o nei casi autorizzati dall'art. 159 (rimorchi di recupero per automobili danneggiate). La solidità dell'attacco, modalità del traino, condotta e cautele di guida devono rispondere a esigenze di sicurezza. Il comma 3 autorizza il Ministero a disciplinare, per speciali esigenze, traino con autoveicoli di veicoli non-rimorchi mediante decreto specifico. Il comma 4 rinvia al regolamento per criteri di determinazione massa rimorchiabile (dipendente da potenza motore, classe emissioni, sospensioni), modalità e procedure di agganciamento. Il comma 5 fissa sanzione amministrativa (euro 87-286) per violazione.

Quando si applica

Si applica a qualunque combinazione di traino su strada pubblica italiana. Controlli sono effettuati da organi di polizia stradale, preliminari all'omologazione del veicolo trainante e revisione periodica del complesso trainante+trainato. Superamento dei vincoli è sanzionato e può determinare sequestro della combinazione.

Connessioni

Correlato all'art. 10 (trasporto eccezionale), art. 105 (autotreni e composizioni articolate), art. 159 (autocarri da rottamare), art. 61 (sagoma limite), art. 62 (massa limite), Regolamento di esecuzione su masse rimorchiabili e agganciamenti, Decreto Ministeriale su traini speciali, e norme europee di omologazione su combinazioni veicolari.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio traina l'auto del vicino in avaria

Tizio, percorrendo la provinciale, trova il suo vicino Caio fermo con l'automobile in panne per un guasto al motore. Tizio aggancia il veicolo di Caio con una fune e lo traina fino all'officina più vicina. L'operazione è lecita ai sensi del comma 2 dell'art. 63, trattandosi di veicolo non più atto a circolare per avaria. Tizio dovrà tuttavia assicurarsi che la fune di traino sia solida, che la distanza tra i veicoli sia adeguata e che la velocità sia ridotta per garantire la sicurezza della manovra; in caso contrario, pur non violando il divieto principale, potrebbe essere sanzionato per inosservanza delle cautele di guida.

Caso 2: Sempronio forma un convoglio abusivo con due rimorchi

Sempronio, titolare di un'impresa di traslochi, aggancia al proprio furgone due rimorchi in serie per trasportare mobili in un'unica soluzione, ritenendo di risparmiare tempo e carburante. La condotta integra la violazione del comma 1 dell'art. 63 C.d.S., che vieta espressamente il traino di più di un veicolo contemporaneamente al di fuori delle ipotesi di trasporto eccezionale ex art. 10. Sempronio è soggetto alla sanzione pecuniaria da 71 a 286 euro e, in caso di sinistro causato dall'instabilità del convoglio, risponderà civilmente e potenzialmente penalmente dei danni causati a terzi.

Caso 3: Mevio traina un'imbarcazione su carrello oltre la massa consentita

Mevio deve trasportare la propria barca dal cantiere nautico al porto su un carrello portaimbarcazioni. Verificata la massa del carrello con il carico, scopre che supera di 200 kg la massa rimorchiabile indicata nella carta di circolazione della sua autovettura. Mevio decide ugualmente di procedere, ritenendo trascurabile lo sforamento. Oltre alla violazione dell'art. 63 C.d.S. per il mancato rispetto dei criteri regolamentari sulla massa limite rimorchiabile, Mevio rischia di essere contestato anche per eccesso di massa complessiva e, in caso di controllo, la polizia stradale può disporre il fermo del veicolo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Domande frequenti

Posso trainare un'auto in panne con la mia vettura senza incorrere in sanzioni?

Sì, il comma 2 dell'art. 63 C.d.S. lo consente espressamente quando il veicolo non è più in grado di circolare per avaria o mancanza di organi essenziali. È indispensabile che l'attacco sia sicuro, che la velocità sia ridotta e che la guida sia improntata alla massima prudenza.

Qual è la sanzione per chi viola l'art. 63 del Codice della Strada?

Il comma 5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 71 a 286 euro. Non sono previste decurtazioni di punti dalla patente né sanzioni accessorie di ritiro del documento di guida.

Posso trainare due rimorchi con il mio camion?

No, salvo che si tratti di un trasporto eccezionale autorizzato ai sensi dell'art. 10 C.d.S. o di un treno stradale regolato dall'art. 105 C.d.S. Il traino di due o più veicoli in serie è vietato dalla regola generale del comma 1 dell'art. 63.

Chi può autorizzare il traino di veicoli non classificati come rimorchi?

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 3, può rilasciare autorizzazioni speciali per il traino di veicoli che non rientrano nella categoria dei rimorchi, quando sussistano esigenze particolari che giustificano la deroga.

Dove trovo i limiti di massa rimorchiabile per il mio veicolo?

La massa rimorchiabile massima è indicata nella carta di circolazione del veicolo trainante. I criteri tecnici per la sua determinazione sono fissati dal Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/1992) in attuazione del comma 4 dell'art. 63.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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