Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 65 C.d.S. – Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all’indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.

2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.

3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l’uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173 .

In sintesi

  • I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere dotati di dispositivi di segnalazione visiva nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1 CdS.
  • Obbligo di due fanali anteriori a luce bianca e due fanali posteriori a luce rossa, disposti lateralmente.
  • Obbligo di due catadiottri bianchi anteriori e due catadiottri rossi posteriori.
  • Obbligo di un catadiottro arancione su ciascun lato del veicolo.
  • Il veicolo deve essere dotato di un segnale mobile di pericolo.
  • La mancanza dei dispositivi prescritti o la loro non conformità comporta sanzione amministrativa pecuniaria.
  • La sanzione è compresa tra 35 e 143 euro per chi circola senza i dispositivi richiesti o con dispositivi non conformi.
  • La norma si applica sia ai veicoli a trazione animale sia alle slitte, equiparandoli quanto agli obblighi di visibilità.
Indice dei contenuti

Art. 65 CdS: obblighi di segnalazione visiva per veicoli a trazione animale e slitte, dispositivi richiesti e sanzioni.

Ratio

L'articolo 65 disciplina i dispositivi di segnalazione visiva (illuminazione e retroriflessione) per veicoli a trazione animale e slitte, al fine di garantire visibilità in condizioni di scarsa luminosità (sera, notte, cattivo tempo). Tali veicoli, a causa della bassa velocità e della naturale ridotta luminosità di lanterne e legni costruttivi, richiedono equipaggiamenti di segnalazione significativi per prevenire collisioni con veicoli motore e garantire sicurezza di conducente e animali trainanti. La norma riconosce la peculiarità storica e tecnologica di tali veicoli, distinguendo equipaggiamenti da norme veicolari ordinarie (auto, moto).

Analisi

Il comma 1 prescrive, nelle ore e casi previsti dall'art. 152 (disposizioni sulla illuminazione), che veicoli a trazione animale e slitte siano muniti di: a) due fanali anteriori emettenti luce bianca in avanti (equivalenti ai fari di auto); b) due fanali posteriori emettenti luce rossa all'indietro (equivalenti ai fanali posteriori di auto), disposti sui lati del veicolo per visibilità laterale; c) due catadiottri bianchi anteriormente (retroriflessori che rimandano luce di proiettori frontali verso fonte luminosa); d) due catadiottri rossi posteriormente (retroriflessori posteriori); e) un catadiottro arancione su ciascun lato, per visibilità laterale (criterio distintivo per segnalazione laterale non previsto in auto). Il comma 2 prescrive che veicoli siano dotati di segnale mobile di pericolo (triangolo arancione riflettente, in caso di panne o emergenza). Il comma 3 fissa sanzione amministrativa (euro 35-143) per circolazione senza dispositivi conformi, o con dispositivi non rispondenti alle specifiche costruttive indicate. La norma è coordinata con art. 69 (norme comuni a trazione animale) per uniformità sanzionatoria.

Quando si applica

Si applica nelle ore e circostanze previste dall'art. 152 (generalmente: al tramonto, in galleria, con scarsa visibilità, durante la notte fino all'alba). Verifica di conformità è effettuata in controlli stradali da organi di polizia municipale e stradale. Non si applica a veicoli confinati in proprietà private senza accesso stradale pubblico.

Connessioni

Correlato all'art. 152 (disposizioni sulla illuminazione oraria e in caso di scarsa visibilità), art. 64 (freni), art. 66 (cerchioni), art. 69 (norme comuni), Regolamento di esecuzione su specifiche tecniche di fanali e catadiottri, e standard UE per retroriflessori su veicoli speciali.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio circola di notte con il carro privo di fanali posteriori

Tizio è un agricoltore che, al termine di una giornata di lavoro, percorre una strada provinciale con il proprio carro a trazione animale dopo il tramonto. Il carro è sprovvisto dei fanali posteriori rossi, sebbene monti i catadiottri. Un agente della Polizia Stradale lo ferma e contesta la violazione dell'art. 65, comma 3 CdS: i catadiottri da soli non sostituiscono i fanali, che costituiscono un obbligo autonomo e distinto. Tizio è soggetto alla sanzione amministrativa da 35 a 143 euro.

Caso 2: Caio monta catadiottri di colore non conforme

Caio utilizza una slitta per il trasporto di legname in un comune montano. Per sostituire i catadiottri laterali danneggiati, acquista dispositivi di colore bianco anziché arancione, ritenendo erroneamente che il colore sia indifferente. In sede di controllo, gli agenti verificano la non conformità cromatica e irrogano la sanzione prevista dall'art. 65, comma 3 CdS. La difesa di Caio, secondo cui i catadiottri erano comunque presenti, non è accoglibile: la norma richiede esplicitamente il colore arancione per i dispositivi laterali.

Caso 3: Sempronio è sprovvisto del segnale mobile di pericolo

Sempronio partecipa con il proprio calesse a una manifestazione folkloristica che si svolge anche in orario serale su strade aperte al traffico. Il veicolo è regolarmente dotato di tutti i fanali e catadiottri previsti dal comma 1, ma a bordo non è presente alcun segnale mobile di pericolo. Gli agenti della Polizia Municipale, intervenuti per un controllo di sicurezza dell'evento, contestano la violazione del comma 2 dell'art. 65 CdS: l'obbligo del segnale mobile di pericolo è autonomo rispetto ai dispositivi luminosi e la sua assenza integra comunque la violazione punita dal comma 3.

Domande frequenti

Quando scatta l'obbligo di usare i dispositivi di segnalazione visiva sui veicoli a trazione animale?

L'obbligo scatta nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1 del Codice della Strada, ovvero dall'imbrunire all'alba e ogni volta che le condizioni atmosferiche o ambientali riducono la visibilità in modo significativo, come in caso di nebbia, pioggia intensa o scarsa luminosità.

Quali sono esattamente i dispositivi obbligatori previsti dall'art. 65 CdS?

Sono obbligatori: due fanali anteriori a luce bianca, due fanali posteriori a luce rossa (disposti ai lati), due catadiottri bianchi anteriori, due catadiottri rossi posteriori, un catadiottro arancione per ciascun lato del veicolo. A questi si aggiunge il segnale mobile di pericolo, previsto dal comma 2.

A quanto ammonta la multa per chi circola senza i dispositivi previsti dall'art. 65 CdS?

La sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra 35 e 143 euro. La stessa sanzione si applica sia in caso di totale assenza dei dispositivi sia in caso di dispositivi presenti ma non conformi alle caratteristiche tecniche prescritte.

I catadiottri sono sufficienti o servono anche i fanali?

No, i catadiottri non sostituiscono i fanali. L'art. 65 CdS prevede entrambi come obblighi autonomi e distinti: i fanali (attivi) e i catadiottri (passivi, rifrangenti) svolgono funzioni complementari e devono essere presenti contemporaneamente.

L'art. 65 CdS si applica anche alle slitte?

Sì. Il comma 1 dell'art. 65 CdS equipara espressamente le slitte ai veicoli a trazione animale quanto agli obblighi di segnalazione visiva. Anche le slitte devono quindi essere dotate di tutti i dispositivi elencati dalla norma, pena l'applicazione della sanzione prevista dal comma 3.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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