Art. 65 C.d.S. – Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all’indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l’uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
In sintesi
Art. 65 CdS: obblighi di segnalazione visiva per veicoli a trazione animale e slitte, dispositivi richiesti e sanzioni.
Ratio
L'articolo 65 disciplina i dispositivi di segnalazione visiva (illuminazione e retroriflessione) per veicoli a trazione animale e slitte, al fine di garantire visibilità in condizioni di scarsa luminosità (sera, notte, cattivo tempo). Tali veicoli, a causa della bassa velocità e della naturale ridotta luminosità di lanterne e legni costruttivi, richiedono equipaggiamenti di segnalazione significativi per prevenire collisioni con veicoli motore e garantire sicurezza di conducente e animali trainanti. La norma riconosce la peculiarità storica e tecnologica di tali veicoli, distinguendo equipaggiamenti da norme veicolari ordinarie (auto, moto).
Analisi
Il comma 1 prescrive, nelle ore e casi previsti dall'art. 152 (disposizioni sulla illuminazione), che veicoli a trazione animale e slitte siano muniti di: a) due fanali anteriori emettenti luce bianca in avanti (equivalenti ai fari di auto); b) due fanali posteriori emettenti luce rossa all'indietro (equivalenti ai fanali posteriori di auto), disposti sui lati del veicolo per visibilità laterale; c) due catadiottri bianchi anteriormente (retroriflessori che rimandano luce di proiettori frontali verso fonte luminosa); d) due catadiottri rossi posteriormente (retroriflessori posteriori); e) un catadiottro arancione su ciascun lato, per visibilità laterale (criterio distintivo per segnalazione laterale non previsto in auto). Il comma 2 prescrive che veicoli siano dotati di segnale mobile di pericolo (triangolo arancione riflettente, in caso di panne o emergenza). Il comma 3 fissa sanzione amministrativa (euro 35-143) per circolazione senza dispositivi conformi, o con dispositivi non rispondenti alle specifiche costruttive indicate. La norma è coordinata con art. 69 (norme comuni a trazione animale) per uniformità sanzionatoria.
Quando si applica
Si applica nelle ore e circostanze previste dall'art. 152 (generalmente: al tramonto, in galleria, con scarsa visibilità, durante la notte fino all'alba). Verifica di conformità è effettuata in controlli stradali da organi di polizia municipale e stradale. Non si applica a veicoli confinati in proprietà private senza accesso stradale pubblico.
Connessioni
Correlato all'art. 152 (disposizioni sulla illuminazione oraria e in caso di scarsa visibilità), art. 64 (freni), art. 66 (cerchioni), art. 69 (norme comuni), Regolamento di esecuzione su specifiche tecniche di fanali e catadiottri, e standard UE per retroriflessori su veicoli speciali.
Domande frequenti
Quando scatta l'obbligo di usare i dispositivi di segnalazione visiva sui veicoli a trazione animale?
L'obbligo scatta nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1 del Codice della Strada, ovvero dall'imbrunire all'alba e ogni volta che le condizioni atmosferiche o ambientali riducono la visibilità in modo significativo, come in caso di nebbia, pioggia intensa o scarsa luminosità.
Quali sono esattamente i dispositivi obbligatori previsti dall'art. 65 CdS?
Sono obbligatori: due fanali anteriori a luce bianca, due fanali posteriori a luce rossa (disposti ai lati), due catadiottri bianchi anteriori, due catadiottri rossi posteriori, un catadiottro arancione per ciascun lato del veicolo. A questi si aggiunge il segnale mobile di pericolo, previsto dal comma 2.
A quanto ammonta la multa per chi circola senza i dispositivi previsti dall'art. 65 CdS?
La sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra 35 e 143 euro. La stessa sanzione si applica sia in caso di totale assenza dei dispositivi sia in caso di dispositivi presenti ma non conformi alle caratteristiche tecniche prescritte.
I catadiottri sono sufficienti o servono anche i fanali?
No, i catadiottri non sostituiscono i fanali. L'art. 65 CdS prevede entrambi come obblighi autonomi e distinti: i fanali (attivi) e i catadiottri (passivi, rifrangenti) svolgono funzioni complementari e devono essere presenti contemporaneamente.
L'art. 65 CdS si applica anche alle slitte?
Sì. Il comma 1 dell'art. 65 CdS equipara espressamente le slitte ai veicoli a trazione animale quanto agli obblighi di segnalazione visiva. Anche le slitte devono quindi essere dotate di tutti i dispositivi elencati dalla norma, pena l'applicazione della sanzione prevista dal comma 3.
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