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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 67 C.d.S. – Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei cerchioni.

2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.

3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma *1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l’interessato corrisponderà al comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.

5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

In sintesi

  • I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa obbligatoria che riporta proprietario, comune di residenza, categoria, numero di matricola e, per i veicoli adibiti al trasporto di cose, massa complessiva a pieno carico e larghezza dei cerchioni (comma 1).
  • Il rinnovo della targa è necessario solo in caso di modifica delle indicazioni o quando queste non siano più leggibili (comma 2).
  • La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano complete delle indicazioni previste; il modello è stabilito dal regolamento e il prezzo dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3).
  • I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro comunale del comune di residenza del proprietario (comma 4).
  • La circolazione senza targa o la violazione delle norme sul rinnovo comporta una sanzione amministrativa da 35 a 143 euro (comma 5).
  • La fabbricazione o vendita abusiva di targhe, o l'uso di targhe abusivamente fabbricate, è punita con una sanzione amministrativa da 71 a 286 euro, salvo che il fatto costituisca reato (comma 6).
  • In entrambi i casi di violazione è prevista la confisca della targa non conforme o abusivamente fabbricata come sanzione accessoria (comma 7).
  • La norma è in vigore dal 1° gennaio 1993, ai sensi del D.Lgs. 285/1992.

L'art. 67 C.d.S. disciplina l'obbligo di targa per veicoli a trazione animale e slitte: contenuto, rinnovo, sanzioni e immatricolazione comunale.

Ratio

L'articolo 67 del Codice della Strada disciplina le targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte, fornendo una disciplina completa su composizione, contenuto informativo, rilascio e sanzioni per violazione. La norma attribuisce ai comuni il compito di fornire le targhe, stabilendo lo standard informativo che ogni targa deve contenere (proprietario, comune di residenza, categoria, numero di matricola, e per veicoli merci, massa massima e larghezza cerchioni). Questa disciplina consente l'identificazione univoca del veicolo e del proprietario, essenziale per la riscossione di sanzionamenti amministrativi e per l'attribuzione di responsabilità civile e penale.

Analisi

Il comma 1 specifica il contenuto obbligatorio della targa: indicazioni del proprietario, comune di residenza, categoria di appartenenza, numero di matricola, e per veicoli merci, massa complessiva a pieno carico e larghezza dei cerchioni. Il comma 2 stabilisce che la targa deve essere rinnovata solo quando occorra modificare alcuna delle indicazioni (ad esempio, cambio di proprietario o trasferimento di residenza) o quando le indicazioni non siano più chiaramente leggibili. Questa disposizione limita i costi di rinnovo per il proprietario. Il comma 3 attribuisce ai comuni il monopolio di fornitura della targa, stabilendo che il prezzo sia fissato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 4 prescrive l'iscrizione in un apposito registro comunale del veicolo. I commi 5 e 6 stabiliscono le sanzioni: la circolazione senza targa o in violazione delle prescrizioni di rinnovo comporta una somma amministrativa da euro 35 a euro 143; la fabbricazione o vendita abusiva di targhe comporta una sanzione da euro 71 a euro 286 (oltre eventuali profili penali). Il comma 7 prevede come sanzione accessoria la confisca della targa non rispondente ai requisiti.

Quando si applica

Questa norma si applica ogni volta che un soggetto intenda far circolare un veicolo a trazione animale o una slitta su strade pubbliche. Un proprietario di una carrozza trainata da cavalli deve richiedere la targa al comune di residenza prima di far circolare il veicolo; se cambia residenza, deve richiedere una nuova targa nel nuovo comune. Un soggetto che circoli con una slitta in assenza di targa è soggetto a sanzione amministrativa. Analogamente, un soggetto che fabbrica falsamente targhe per traffico è soggetto a sanzione grave e potenziale sequestro del materiale.

Connessioni

L'articolo 67 si relaziona strettamente con gli articoli 49 (veicoli a trazione animale) e 51 (slitte), che definiscono le categorie di veicoli a cui la norma si applica. Inoltre, rimanda all'articolo 69 per quanto concerne i dispositivi di segnalazione e frenatura applicabili a questi veicoli. La norma si situa all'interno della Parte Seconda del Codice della Strada, relativa alle prescrizioni di sicurezza e alle caratteristiche tecniche. La disciplina della targa è essenziale per l'applicazione corretta di tutte le norme comportamentali e sanzionatoria del Codice della Strada in relazione ai veicoli non motorizzati.

Domande frequenti

Quali veicoli sono soggetti all'obbligo di targa ai sensi dell'art. 67 C.d.S.?

Sono soggetti all'obbligo tutti i veicoli a trazione animale e le slitte che circolano su strada pubblica, indipendentemente dalla destinazione d'uso (trasporto persone o cose). Per i veicoli adibiti al trasporto di cose, la targa deve contenere anche la massa complessiva a pieno carico e la larghezza dei cerchioni.

Chi rilascia la targa per un veicolo a trazione animale e come si ottiene?

La fornitura delle targhe è riservata in via esclusiva ai comuni. Il proprietario deve rivolgersi al comune di residenza, che provvede a consegnare la targa completa di tutte le indicazioni previste dalla legge. Il prezzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Quando è obbligatorio rinnovare la targa di un veicolo a trazione animale?

Il rinnovo è obbligatorio solo in due casi: quando è necessario modificare una o più delle indicazioni riportate sulla targa (ad esempio in caso di cambio di residenza del proprietario) oppure quando le indicazioni non siano più chiaramente leggibili a causa del deterioramento della targa.

Quali sanzioni si applicano a chi circola senza targa o con una targa non conforme?

Chi circola con un veicolo a trazione animale o una slitta privi della targa prescritta, o viola le norme sul rinnovo, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 35 a 143 euro, oltre alla sanzione accessoria della confisca della targa non conforme ai requisiti di legge.

È reato produrre o vendere targhe per veicoli a trazione animale senza autorizzazione?

La fabbricazione o vendita abusiva di targhe per veicoli a trazione animale o slitte, così come l'uso di targhe abusivamente fabbricate, è sanzionata in via amministrativa con il pagamento di una somma da 71 a 286 euro, salvo che il fatto non costituisca reato (ad esempio falsità materiale ai sensi del codice penale). In tal caso si applicano le più gravi sanzioni penali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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