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Art. 152 C.d.S. – Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna.
Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173 .
Domande rapide
Quando vanno accese le luci ex art. 152 C.d.S.?
Da mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima del sorgere del sole, in galleria e ogni qualvolta le condizioni atmosferiche richiedano illuminazione (pioggia, nebbia, neve). Anabbaglianti obbligatorie di giorno fuori centri abitati.
Quali luci usare in caso di nebbia o pioggia?
Luci anabbaglianti sempre, integrate da fendinebbia anteriori (se di dotazione) e fendinebbia posteriori solo con visibilita gravemente ridotta. Le luci abbaglianti vanno spente per non abbagliare i veicoli in senso opposto.
Le luci di marcia diurna sono sufficienti?
No fuori dai centri abitati. Le DRL (daytime running lights) di nuova generazione sono utili in citta, ma fuori dai centri abitati l'art. 152 impone l'uso delle anabbaglianti anche di giorno, per maggiore visibilita del veicolo.
Quali sanzioni per la mancata accensione delle luci?
Sanzione amministrativa da 42 a 173 euro circa, con decurtazione di 1 punto patente. La violazione e contestabile da agenti accertatori e puo concorrere ad altre fattispecie (es. circolazione pericolosa, mancata precedenza).
Cosa sono le luci di emergenza (4 frecce)?
Lampeggianti simultanee usate solo per segnalare soste pericolose (panne, incidente, coda improvvisa), traino di altro veicolo, fermate in luoghi non consentiti per cause di forza maggiore. L'uso improprio e sanzionabile.
In sintesi
Indice dei contenuti
Fuori dai centri abitati è obbligatorio l'uso di luci di posizione e anabbaglianti; per moto e ciclomotori anche in città. Sanzione da 35 a 173 euro.
Ratio
La norma persegue la finalità di garantire la visibilità dei veicoli durante la circolazione, riducendo il rischio di collisioni frontali e laterali, in particolare nelle condizioni di scarsa luminosità tipiche delle strade extraurbane. L'estensione dell'obbligo ai motocicli e ciclomotori anche in ambito urbano risponde alla maggiore vulnerabilità di queste categorie di utenti della strada e alla loro minore percettibilità visiva rispetto agli altri veicoli.
Analisi
Il comma 1 dell'art. 152 C.d.S. definisce l'obbligo di illuminazione durante la marcia articolandolo su due livelli: uno generale per i veicoli a motore extraurbani e uno rafforzato per i motoveicoli. L'eccezione per i veicoli storici iscritti nei registri ufficiali riconosce le oggettive difficoltà tecniche di adeguamento di mezzi d'epoca agli standard illuminotecnici moderni. La previsione delle luci di marcia diurna (DRL, Daytime Running Lights) come alternativa recepisce la normativa europea (Direttiva 2008/89/CE e Regolamento ECE-R87) che ha progressivamente introdotto tale dispositivo come strumento equivalente di visibilità. Il comma 2 è stato abrogato, eliminando una previsione che disciplinava ulteriori obblighi ora assorbiti da normativa speciale.
Quando si applica
L'obbligo scatta ogni volta che un veicolo a motore circola fuori dai centri abitati, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche o di illuminazione ambientale: anche in pieno giorno e con cielo sereno, le luci devono essere accese. Per i ciclomotori e motocicli l'obbligo opera invece in qualsiasi contesto stradale, urbano ed extraurbano, senza eccezioni legate alla luminosità. Non si applica, fuori dai centri abitati, ai veicoli storici dotati di certificazione dei registri indicati dalla norma. Le luci di marcia diurna sono ammesse in sostituzione solo se il veicolo ne è tecnicamente equipaggiato e non ricorrono le condizioni dell'art. 153, comma 1, che impone i proiettori abbaglianti.
Connessioni
L'art. 152 va letto in coordinamento con l'art. 153 C.d.S., che disciplina l'uso dei proiettori abbaglianti e i casi in cui questi sono obbligatori o vietati, costituendo il naturale complemento della disciplina illuminotecnica dei veicoli. Rilevante è anche il rinvio all'art. 79 C.d.S. e al relativo Regolamento, che fissano i requisiti tecnici dei dispositivi luminosi omologati. Sul piano sanzionatorio, la norma si collega all'art. 198 C.d.S. in tema di concorso di violazioni. Per i veicoli storici occorre considerare la disciplina speciale del D.M. 17 dicembre 2009 sui veicoli d'epoca e dei regolamenti delle federazioni di settore (ACI-ASI, FMI).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 88/2013
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
circolare
Domande frequenti
Quando bisogna accendere i fari in auto?
I fari anabbaglianti e le luci di posizione devono essere accesi durante la marcia fuori dai centri abitati a qualsiasi ora del giorno, secondo l'art. 152 del Codice della Strada. Per motocicli e ciclomotori l'obbligo vale anche in città. In alternativa sono ammessi i DRL omologati. La multa va da 35 a 143 euro.
Devo tenere le luci accese di giorno fuori città?
Sì. L'art. 152 C.d.S. impone l'uso delle luci di posizione e degli anabbaglianti (o in alternativa i DRL, se presenti) durante la marcia fuori dai centri abitati indipendentemente dall'ora del giorno o dalle condizioni meteo.
In moto devo accendere le luci anche in città?
Sì. Per ciclomotori e motocicli l'obbligo di illuminazione durante la marcia vale sia fuori che dentro i centri abitati, senza eccezioni legate alla luminosità ambientale.
Posso usare le luci diurne (DRL) al posto degli anabbaglianti?
Sì, ma solo se il veicolo è tecnicamente equipaggiato con DRL omologati e non ricorrono le condizioni dell'art. 153, comma 1, C.d.S. che impongono i proiettori abbaglianti (es. gallerie buie, scarsa visibilità).
Qual è la multa per chi circola senza luci obbligatorie?
La sanzione amministrativa va da 35 a 143 euro. Se si paga entro 5 giorni dalla contestazione si applica la riduzione del 30% prevista dall'art. 202-bis C.d.S.
I veicoli storici sono esenti dall'obbligo delle luci fuori città?
Sì. I veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI sono espressamente esentati dall'obbligo di illuminazione obbligatoria durante la marcia fuori dai centri abitati.
Le sole luci di posizione sono sufficienti fuori dai centri abitati?
No. La norma richiede sia le luci di posizione sia i proiettori anabbaglianti (o i DRL se disponibili). Le sole luci di posizione non soddisfano l'obbligo e costituiscono violazione dell'art. 152 C.d.S.
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