Art. 156 C.d.S. – Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l’uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
In sintesi
L'art. 156 C.d.S. disciplina l'uso del clacson: vietato nei centri abitati salvo pericolo immediato, consentito fuori abitato per sicurezza. Sanzione da 35 a 143 euro.
Ratio
L'art. 156 C.d.S. risponde a una duplice esigenza: garantire la sicurezza della circolazione attraverso segnalazioni acustiche tempestive, e tutelare al contempo la quiete pubblica, bene costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 32 Cost. (salute) e oggetto di specifica protezione nelle normative sull'inquinamento acustico (L. 447/1995 — Legge quadro sull'inquinamento acustico). Il legislatore del 1992 ha scelto un approccio differenziato per contesto: liberale fuori dai centri abitati, dove la distanza tra edifici riduce l'impatto del rumore e la sicurezza stradale prevale, restrittivo nei centri abitati, dove la densità abitativa rende il clacson una fonte di disturbo sistematico.
Analisi
Il comma 1 enuncia il principio-guida valevole in ogni contesto: moderazione e brevità. Si tratta di una clausola generale che funge da canone interpretativo per tutti i commi successivi. Il comma 2 disciplina la circolazione extraurbana: l'uso è consentito «ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano», formula aperta che lascia al conducente un margine di valutazione discrezionale, ancorché non arbitrario. Il riferimento esplicito alle «manovre di sorpasso» costituisce un esempio tipico ma non tassativo. La facoltà di sostituire il clacson con i fari abbaglianti a intermittenza — durante le ore notturne o, di giorno, «se ne ricorre la necessità» — introduce una modalità alternativa di avvertimento che riduce il disturbo acustico pur preservando la funzione di sicurezza. Il comma 3 capovolge la regola per i centri abitati: il divieto è la norma, l'uso del clacson è l'eccezione, limitata ai casi di «effettivo e immediato pericolo». L'avverbio «effettivo» esclude pericoli ipotetici o meramente precauzionali; «immediato» richiede una situazione contingente e non differibile. Il comma 4 introduce un'esenzione oggettiva per il trasporto d'urgenza di feriti o malati gravi, analoga — seppur non coincidente — al regime dei veicoli con diritto di precedenza (art. 177 C.d.S.): non è necessaria la qualifica di autista di ambulanza, essendo sufficiente la situazione di fatto del trasporto urgente. Il comma 5 fissa la sanzione in misura fissa edittale, senza previsione di sanzioni accessorie (es. decurtazione punti patente), il che conferma la natura di illecito di modesta gravità.
Quando si applica
La norma si applica a qualsiasi conducente di veicolo a motore che faccia uso del dispositivo di segnalazione acustica. I casi più ricorrenti di contestazione riguardano: uso del clacson in orario notturno nei centri abitati senza pericolo imminente (es. per sollecitare un pedone o protestare nel traffico); utilizzo prolungato e ripetuto del clacson in area urbana per motivi non di sicurezza (protesta, saluti); mancato uso del clacson in situazioni extraurbane in cui era necessario per prevenire un incidente (rilevante in sede civile per valutare la colpa del conducente). L'esenzione del comma 4 si applica ogniqualvolta vi sia la necessità di trasportare con urgenza una persona in gravi condizioni, prescindendo dal tipo di veicolo utilizzato.
Connessioni
L'art. 156 va letto in combinato disposto con: art. 155 C.d.S. (limitazioni alla circolazione per motivi di quiete pubblica); art. 177 C.d.S. (uso dei dispositivi supplementari di allarme per veicoli di emergenza, che prevede un regime più ampio di deroghe); art. 23 L. 447/1995 (inquinamento acustico da sorgenti mobili, che affida al Ministero dei Trasporti la definizione dei limiti per i dispositivi acustici dei veicoli); D.Lgs. 285/1992, art. 72 (requisiti di costruzione e omologazione dei dispositivi acustici, che fissano i limiti di intensità sonora ammissibili). Sul piano della responsabilità civile, la giurisprudenza di merito ha talvolta valorizzato la mancata segnalazione acustica extraurbana come elemento di valutazione del concorso di colpa ex art. 2054 c.c. La Direttiva 2014/44/UE e i successivi regolamenti UNECE (in particolare il Regolamento n. 28 ONU sui dispositivi di avvertimento acustico) armonizzano le caratteristiche tecniche dei clacson a livello europeo, ma rimettono ai singoli Stati la disciplina delle modalità d'uso.
Domande frequenti
Cosa prevede l'articolo 156 del Codice della Strada?
L'art. 156 C.d.S. disciplina l'uso del clacson (dispositivo di segnalazione acustica) imponendo che venga utilizzato con massima moderazione e solo per ragioni di sicurezza. Fuori dai centri abitati è consentito quando necessario per evitare incidenti; nei centri abitati è vietato salvo casi di pericolo effettivo e immediato. La violazione comporta una sanzione da 35 a 143 euro.
Posso usare il clacson in città?
No, nei centri abitati l'uso del clacson è vietato come regola generale. L'unica eccezione è il caso di pericolo effettivo e immediato (es. evitare una collisione imminente). Non è sufficiente una situazione di generica prudenza o di disagio nel traffico. Di notte, al posto del clacson, è consentito usare i fari abbaglianti a breve intermittenza.
Quanto è la multa per uso improprio del clacson?
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 156, comma 5, C.d.S. va da un minimo di 35 euro a un massimo di 143 euro. Non è prevista la decurtazione di punti dalla patente.
Si può usare il clacson fuori città?
Sì, fuori dai centri abitati l'uso del clacson è consentito ogni volta che le condizioni ambientali o di traffico lo richiedano per evitare incidenti. La norma cita espressamente le manovre di sorpasso come caso tipico. Anche fuori città, però, vale il principio di moderazione e brevità della segnalazione.
Il clacson può essere sostituito dai fari?
Sì. Sia fuori che dentro i centri abitati, durante le ore notturne (o di giorno se necessario, fuori città), i proiettori di profondità a breve intermittenza possono sostituire il segnale acustico. Questo vale però solo nei casi in cui tale sostituzione non sia espressamente vietata dalla normativa locale.
Chi trasporta un malato grave può usare il clacson in città?
Sì. Il comma 4 dell'art. 156 C.d.S. prevede un'esenzione esplicita: i conducenti di veicoli che trasportano feriti o malati gravi sono esonerari dall'obbligo di rispettare i divieti sull'uso del clacson, in caso di necessità. Non è richiesto che il veicolo sia un'ambulanza: è sufficiente la situazione di emergenza medica reale.
Usare il clacson per salutare qualcuno è una violazione?
Sì, se avviene in un centro abitato. L'art. 156 C.d.S. vieta nei centri abitati qualsiasi uso del clacson che non sia motivato da un pericolo effettivo e immediato. Suonare per salutare un amico o per protestare nel traffico rientra tra le violazioni sanzionabili con multa da 35 a 143 euro.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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