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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 153 C.d.S. – Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma *1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente.

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.

4. È consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati.

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

a) nei casi di ingombro della carreggiata;

b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.

9. È vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151.

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.

1*1. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Obbligo notturno e in galleria: da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba, e sempre in galleria, i veicoli devono tenere accese luci di posizione, luce targa e proiettori anabbaglianti.
  • Condizioni atmosferiche avverse: in caso di nebbia, neve, pioggia intensa o scarsa visibilità anche di giorno, scatta l'obbligo degli anabbaglianti, che possono essere sostituiti dai fendinebbia anteriori.
  • Abbaglianti (proiettori di profondità): consentiti solo fuori dai centri abitati quando l'illuminazione esterna manca o è insufficiente; vanno obbligatoriamente spenti all'incrocio con altri veicoli o quando si segue un veicolo a breve distanza.
  • Lampo di luce (flash): l'uso intermittente degli abbaglianti è consentito per segnalare l'intenzione di sorpasso o per avvertire di pericoli imminenti.
  • Veicoli con feriti gravi: i proiettori anabbaglianti devono essere tenuti accesi in ogni caso, anche di giorno e nei centri abitati, sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi.

L'art. 153 C.d.S. disciplina l'obbligo di accendere luci di posizione, anabbaglianti e fendinebbia in condizioni di scarsa visibilità, di notte e in galleria.

Ratio

La norma risponde all'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale attraverso la corretta visibilità reciproca tra i conducenti. Il legislatore del 1992 ha inteso codificare in modo sistematico le condizioni e i limiti di utilizzo dei diversi dispositivi luminosi, distinguendo tra situazioni ordinarie (notte, gallerie) e situazioni eccezionali (nebbia, neve, pioggia intensa), con l'obiettivo primario di prevenire incidenti causati da abbagliamento o da insufficiente segnalazione del veicolo.

Analisi

Il comma 1 stabilisce la regola generale: nell'arco temporale che va da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba — nonché nelle gallerie e nelle situazioni di scarsa visibilità diurna — è obbligatorio tenere accesi luci di posizione, luci della targa (e luci di ingombro, ove prescritte) e, sui veicoli a motore, i proiettori anabbaglianti. Gli abbaglianti (proiettori di profondità) sono ammessi fuori dai centri abitati in assenza o insufficienza di illuminazione esterna, con espressa esclusione durante le brevi soste connesse alla circolazione. Il comma 2 introduce la facoltà sostitutiva dei fendinebbia anteriori in luogo di anabbaglianti e abbaglianti nelle condizioni di visibilità ridotta elencate, e prevede l'obbligo rafforzato degli anabbaglianti per i veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi. Il comma 3 elenca i casi in cui gli abbaglianti devono essere obbligatoriamente disattivati: incrocio con veicoli, seguire un veicolo a breve distanza (salvo il flash intermittente per segnalare il sorpasso), e ogni altra circostanza di possibile abbagliamento. Il comma 4 disciplina la liceità del flash luminoso intermittente come strumento di comunicazione tra conducenti per prevenire incidenti o segnalare il sorpasso.

Quando si applica

L'articolo trova applicazione in tutti i casi di circolazione su strada dei veicoli a motore e dei rimorchi. Si applica: (a) sistematicamente nelle ore notturne e nelle gallerie indipendentemente dalla condizione atmosferica; (b) durante la marcia in nebbia, neve, pioggia intensa, fumo o foschia anche in orario diurno; (c) ogni volta che un conducente intende utilizzare gli abbaglianti fuori dai centri abitati; (d) ai conducenti di veicoli che trasportano feriti o malati gravi. Non si applica ai veicoli fermi, salvo le brevi interruzioni di marcia legate alla circolazione (semafori, stop), in cui permane l'obbligo degli anabbaglianti.

Connessioni

L'art. 153 C.d.S. si coordina con l'art. 152 C.d.S. (caratteristiche tecniche dei dispositivi di illuminazione), con l'art. 154 C.d.S. (uso delle luci per i veicoli in sosta e in fermata) e con l'art. 155 C.d.S. (uso del dispositivo acustico). Sul piano regolamentare, il D.P.R. 495/1992 agli artt. 213-215 specifica le caratteristiche costruttive dei proiettori. A livello europeo, la disciplina si raccorda con la Direttiva 76/756/CEE e successive modifiche sull'installazione dei dispositivi di illuminazione.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 153 del Codice della Strada?

L'art. 153 C.d.S. disciplina l'obbligo di utilizzo dei dispositivi luminosi sui veicoli a motore e sui rimorchi. Stabilisce quando devono essere accesi gli anabbaglianti (di notte, in galleria, con nebbia o scarsa visibilità), quando è consentito usare gli abbaglianti (fuori dai centri abitati in assenza di illuminazione pubblica), quando devono essere spenti (all'incrocio con altri veicoli o quando si segue un veicolo a breve distanza) e quando è lecito il flash luminoso intermittente.

Quando è obbligatorio accendere gli anabbaglianti di giorno?

Di giorno gli anabbaglianti sono obbligatori in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto o pioggia intensa (art. 153, commi 1 e 2 C.d.S.). In alternativa, in queste condizioni atmosferiche avverse, è consentito usare i proiettori fendinebbia anteriori. L'obbligo vale anche sempre, a qualsiasi ora, per i veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi.

Si possono usare gli abbaglianti in città?

No, di regola gli abbaglianti non possono essere usati nei centri abitati. L'art. 153, comma 1, C.d.S. li ammette esclusivamente fuori dai centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.

Il flash con gli abbaglianti è consentito dal Codice della Strada?

Sì. L'art. 153, comma 4, C.d.S. consente esplicitamente l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili a evitare incidenti e per segnalare l'intenzione di sorpassare. L'uso deve essere breve e intermittente.

Nelle gallerie è sempre obbligatorio accendere i fari?

Sì. L'art. 153, comma 1, C.d.S. prevede l'obbligo di tenere accese luci di posizione, luce targa e proiettori anabbaglianti anche di giorno nelle gallerie, indipendentemente dalla lunghezza del tunnel o dall'orario.

Quali sono le sanzioni previste dall'articolo 153 comma 11 del Codice della Strada?

Il comma 11 dell'art. 153 C.d.S. prevede sanzioni amministrative pecuniarie per chi viola le disposizioni sull'uso dei dispositivi di illuminazione. Nelle ipotesi più gravi, come l'uso improprio degli abbaglianti con rischio di abbagliamento, è prevista anche la decurtazione di punti dalla patente.

Cosa si intende per 'breve distanza' nell'art. 153 comma 3 lett. b)?

Il Codice della Strada non fornisce una definizione numerica precisa. In via interpretativa si ritiene che seguire un veicolo a una distanza tale da poterlo abbagliare con i proiettori di profondità imponga la commutazione agli anabbaglianti, salvo il flash intermittente per segnalare l'intenzione di sorpasso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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