← Torna a Codice della Strada
Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 155 C.d.S. – Limitazione dei rumori

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l’emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Divieto di rumori molesti: durante la circolazione è vietato causare rumori fastidiosi, sia per il modo di guidare sia per il posizionamento del carico.
  • Silenziatore efficiente: il dispositivo silenziatore, dove obbligatorio, deve essere mantenuto in buone condizioni e non può essere modificato o manomesso.
  • Limiti per radio e audio a bordo: l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora sui veicoli non può superare i limiti acustici fissati dal regolamento di attuazione del Codice.
  • Allarmi antifurto acustici: i dispositivi di allarme antifurto devono interrompere l'emissione sonora entro i tempi massimi previsti dal regolamento, nel rispetto dei limiti del D.P.C.M. 1° marzo 1991.
  • Sanzione amministrativa: la violazione di qualsiasi comma dell'articolo comporta una sanzione pecuniaria da 35 a 143 euro.

L'art. 155 C.d.S. vieta rumori molesti durante la circolazione, impone la manutenzione del silenziatore e limita il volume di radio e allarmi antifurto.

Ratio

L'art. 155 C.d.S. risponde all'esigenza di tutelare la quiete pubblica e la salute dei cittadini dall'inquinamento acustico generato dal traffico veicolare. Il legislatore del 1992 ha inteso raccogliere in un'unica disposizione tutte le condotte connesse alla circolazione stradale che possono produrre rumori eccessivi o molesti, ponendo obblighi a carico tanto del conducente quanto del proprietario del veicolo. La norma si inserisce nel più ampio contesto della tutela ambientale e si coordina con la legislazione sull'inquinamento acustico, in particolare con il D.P.C.M. 1° marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore.

Analisi

Il comma 1 introduce una clausola generale di divieto: qualsiasi rumore molesto causato dal modo di guidare, dalla sistemazione del carico o da altri atti connessi alla circolazione è vietato. La formula aperta («altri atti connessi») consente di ricomprendere condotte non espressamente tipizzate, lasciando un margine di valutazione agli organi accertatori. Il comma 2 riguarda il silenziatore: l'obbligo di mantenerlo efficiente e il divieto di alterarlo colpiscono sia le manomissioni intenzionali (es. rimozione del catalizzatore o del silenziatore sportivo non omologato) sia il semplice deterioramento per mancata manutenzione. I commi 3 e 4 introducono limiti quantitativi rimessi al regolamento di esecuzione e al D.P.C.M. 1991, creando una norma in bianco che si completa con fonti secondarie. In particolare, il comma 4 disciplina gli allarmi antifurto, un fenomeno di particolare rilevanza pratica nei centri urbani: l'emissione sonora deve cessare entro i tempi massimi regolamentari, anche in assenza di intervento del proprietario.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i veicoli in circolazione su strade aperte al pubblico transito (art. 2 C.d.S.). Le ipotesi più frequenti di violazione riguardano: accelerazioni brusche o sgommate che producono rumori eccessivi; veicoli con silenziatori rimossi, forati o sostituiti con versioni non omologate; uso dell'autoradio o di casse bluetooth a volume elevato mentre si è in sosta o in movimento; allarmi antifurto che continuano a suonare per lunghi periodi senza che il proprietario intervenga. L'accertamento è rimesso agli agenti di polizia stradale, municipale o carabinieri, che possono contestare la violazione anche in assenza di misurazione fonometrica per le condotte del comma 1 (rumore molesto generico), mentre per i commi 3 e 4 il confronto con i limiti regolamentari può richiedere strumentazione specifica.

Connessioni

L'art. 155 C.d.S. si coordina con diverse disposizioni del Codice e della normativa di settore. L'art. 72 C.d.S. disciplina i requisiti di costruzione e omologazione dei veicoli, compresi i limiti di rumorosità. L'art. 78 C.d.S. riguarda le modifiche alle caratteristiche costruttive, rilevante quando il silenziatore viene alterato. Il D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.) specifica i limiti sonori per radio e allarmi. Sul piano della normativa ambientale, il D.P.C.M. 1° marzo 1991 e la successiva Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995) fissano i valori limite di immissione sonora. A livello europeo, il Regolamento UE 540/2014 sui livelli sonori dei veicoli a motore ha progressivamente abbassato i limiti di omologazione per i nuovi veicoli, incidendo indirettamente sull'interpretazione dell'obbligo di mantenimento del silenziatore efficiente.

Domande frequenti

Cosa prevede l'articolo 155 del Codice della Strada?

L'art. 155 C.d.S. vieta di causare rumori molesti durante la circolazione, impone di mantenere il silenziatore in buone condizioni senza alterarlo, stabilisce limiti per il volume di radio e dispositivi audio a bordo e fissa obblighi per gli allarmi antifurto acustici. Chi viola queste disposizioni è soggetto a una sanzione amministrativa da 35 a 143 euro.

Posso essere multato se tengo la musica ad alto volume in auto?

Sì. Il comma 3 dell'art. 155 C.d.S. vieta di superare i limiti sonori massimi fissati dal regolamento di attuazione quando si utilizzano apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo del veicolo. Il mancato rispetto di questi limiti comporta la sanzione da 35 a 143 euro.

Quanto si rischia se il silenziatore dell'auto è rotto o manomesso?

La sanzione prevista è da 35 a 143 euro ai sensi del comma 5 dell'art. 155 C.d.S. Se il silenziatore è stato sostituito con un componente non omologato che modifica le caratteristiche costruttive del veicolo, possono aggiungersi le conseguenze dell'art. 78 C.d.S., con sanzioni più elevate e l'obbligo di ripristino.

L'allarme antifurto della mia auto che suona troppo a lungo può essere sanzionato?

Sì. Il comma 4 dell'art. 155 C.d.S. impone che i dispositivi di allarme acustico antifurto limitino l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e non superino i limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991. Il proprietario del veicolo risponde della violazione se l'allarme continua oltre i limiti consentiti.

Le sgommate o le accelerazioni brusche rientrano nell'art. 155 C.d.S.?

Sì. Il comma 1 vieta in modo generale i rumori molesti causati dal modo di guidare i veicoli. Sgommate, accelerazioni brusche e manovre che producono rumori eccessivi possono essere contestate dagli agenti come violazione di questa disposizione, indipendentemente da misurazioni fonometriche specifiche.

L'art. 155 C.d.S. si applica anche ai veicoli a pedali o ai monopattini?

Il comma 1 si applica a tutti i veicoli in circolazione, inclusi quelli non a motore, nella misura in cui producano rumori molesti (ad esempio per via del carico). I commi 2, 3 e 4, invece, si riferiscono specificamente ai veicoli a motore dotati di silenziatore, di impianti audio o di allarmi acustici.

La sanzione dell'art. 155 C.d.S. comporta anche la perdita di punti sulla patente?

No. Le violazioni dell'art. 155 C.d.S. sono sanzionate esclusivamente con una sanzione amministrativa pecuniaria da 35 a 143 euro. Non è prevista né la decurtazione di punti dalla patente né la sospensione della stessa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.