Art. 157 C.d.S. – Arresto, fermata e sosta dei veicoli
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
In sintesi
L'art. 157 C.d.S. definisce arresto, fermata, sosta e sosta di emergenza, stabilendo le regole di posizionamento del veicolo e le relative sanzioni amministrative.
Ratio
L'art. 157 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992, in vigore dal 1° gennaio 1993) nasce dall'esigenza di classificare con precisione i diversi stati di immobilizzazione del veicolo — che nella pratica quotidiana vengono spesso confusi — al fine di applicare la disciplina sanzionatoria corretta e garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione. La distinzione non è meramente terminologica: dall'inquadramento in una categoria piuttosto che in un'altra dipende l'obbligo o meno di restare a bordo, le modalità di posizionamento del veicolo e l'entità della sanzione irrogabile.
Analisi
Il comma 1 costruisce un sistema definitorio tassativo di quattro figure: l'arresto (lett. a) è una interruzione eterodeterminata, imposta cioè dalla circolazione stessa (semaforo rosso, stop, precedenza), e non implica una scelta del conducente; la fermata (lett. b) è invece una sosta volontaria ma di brevissima durata, tollerata anche in zone normalmente interdette alla sosta purché non arrechi intralcio e il conducente rimanga presente; la sosta (lett. c) è la sospensione protratta con possibilità di allontanamento; la sosta di emergenza (lett. d) è una fattispecie residuale legata a eventi eccezionali (avaria o malore) che giustifica la sosta anche in luoghi altrimenti vietati. Il comma 2 fissa la regola generale di posizionamento: margine destro della carreggiata, parallelo al senso di marcia, con motore spento durante la sosta e spazio minimo di un metro per i pedoni in assenza di marciapiede rialzato. Il comma 3 deroga per i centri extraurbani, imponendo di uscire dalla carreggiata (non sulle piste ciclabili né sulle banchine salvo segnalazione) e vietando la sosta sulle carreggiate delle strade con precedenza. Il comma 4 introduce un'eccezione per le strade urbane a senso unico: è ammessa la sosta anche a sinistra, purché rimanga uno spazio libero di almeno tre metri per una fila di veicoli. Il comma 6 impone la segnalazione dell'orario di inizio sosta nelle zone a tempo limitato (disco orario o parcometro). I commi 7 e 8 prevedono due fasce sanzionatorie differenziate: più elevata (42–173 euro) per le violazioni delle regole di posizionamento e di segnalazione oraria (commi 2, 3, 4, 5 e 6), più contenuta (35–143 euro) per le violazioni delle definizioni e degli altri obblighi dell'articolo.
Quando si applica
L'art. 157 C.d.S. si applica ogni volta che un agente accertatore deve qualificare lo stato di un veicolo fermo sulla carreggiata o in prossimità di essa. Le ipotesi più ricorrenti sono: veicolo parcheggiato con motore acceso (violazione del comma 2, ultima parte, sanzionata ai sensi del comma 7); veicolo fermato in seconda fila senza conducente a bordo (fermata impropria che diventa sosta abusiva); veicolo in zona disco orario senza esposizione del disco orario o con disco non azionato (violazione del comma 6); veicolo fermo sulla carreggiata di una strada extraurbana con precedenza (violazione del comma 3). La norma è applicabile anche nella controversa questione del motore acceso a veicolo fermo per usare l'aria condizionata: poiché il comma 2 impone il motore spento durante la sosta, tenere il motore acceso per alimentare il climatizzatore integra la violazione sanzionata dal comma 7.
Connessioni
L'art. 157 C.d.S. va letto in combinato disposto con: art. 158, che elenca i divieti specifici di sosta e di fermata (es. sugli attraversamenti pedonali, nelle intersezioni, sulle corsie riservate); art. 159, relativo alla sosta nelle zone a pagamento; art. 7, che attribuisce ai Comuni il potere di istituire zone a traffico limitato e aree pedonali; art. 6 e art. 5, sulla competenza a disciplinare la circolazione. Il Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/1992) integra le disposizioni agli artt. 351 e ss. per quanto riguarda la segnaletica di sosta. A livello europeo, la Direttiva 2015/413/UE (scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni stradali) rileva per i profili di notifica transfrontaliera delle sanzioni anche in materia di sosta.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra arresto, fermata e sosta secondo l'art. 157 del Codice della Strada?
L'arresto è l'interruzione della marcia imposta dalla circolazione (semaforo, stop), senza scelta del conducente. La fermata è una sospensione volontaria brevissima per far salire o scendere passeggeri, con conducente presente e pronto a ripartire. La sosta è invece la sospensione protratta nel tempo, con possibilità di allontanarsi dal veicolo. La sosta di emergenza riguarda i casi di avaria o malore.
Quali sono le multe previste dall'art. 157 del Codice della Strada?
L'art. 157 C.d.S. prevede due fasce di sanzione: da 42 a 173 euro per chi viola le regole di posizionamento e segnalazione oraria (commi 2, 3, 4, 5 e 6); da 35 a 143 euro per le violazioni delle altre disposizioni dell'articolo. Gli importi possono essere ridotti del 30% se pagati entro cinque giorni dalla contestazione (art. 202-bis C.d.S.).
Cosa prevede il comma 5 dell'art. 157 C.d.S.?
Il comma 5 stabilisce che nelle zone di sosta appositamente predisposte (parcheggi, stalli delimitati dalla segnaletica) i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica stessa. Chi non rispetta le modalità indicate dalla segnaletica (es. parcheggia trasversalmente in uno stallo longitudinale) è sanzionato ai sensi del comma 7.
Cosa prevede il comma 7 dell'art. 157 C.d.S.?
Il comma 7 sanziona con una somma da 42 a 173 euro le violazioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, ossia: posizionamento scorretto del veicolo in sosta o fermata, sosta sulla carreggiata di strade extraurbane con precedenza, mancato rispetto delle regole per le strade a senso unico, inosservanza della segnaletica negli stalli, mancata indicazione dell'orario di inizio sosta.
Il comma 8 dell'art. 157 C.d.S. si applica al motore acceso durante la sosta?
No. L'obbligo di tenere il motore spento durante la sosta è previsto dal comma 2, la cui violazione è sanzionata dal comma 7 (da 42 a 173 euro), non dal comma 8. Il comma 8 (da 35 a 143 euro) si applica alle violazioni delle definizioni e delle altre disposizioni dell'articolo non richiamate dal comma 7.
Si può tenere il motore acceso per l'aria condizionata se il veicolo è in sosta?
No. Il comma 2 dell'art. 157 C.d.S. impone che durante la sosta il veicolo abbia il motore spento, senza alcuna deroga per condizioni climatiche o per l'uso del climatizzatore. Lasciare il motore acceso in sosta costituisce violazione sanzionata da 42 a 173 euro ai sensi del comma 7, indipendentemente dalla motivazione.
Cosa prevede il comma 4 dell'art. 157 C.d.S. per le strade a senso unico?
Nelle strade urbane a senso unico, il comma 4 consente eccezionalmente la sosta anche sul margine sinistro della carreggiata (normalmente vietata), a condizione che rimanga uno spazio libero sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
Il comma 6 dell'art. 157 C.d.S. obbliga all'uso del disco orario: quando scatta la multa?
Il comma 6 impone ai conducenti di indicare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio sosta nelle zone a tempo limitato, e di attivare il dispositivo di controllo (disco orario o parcometro) dove disponibile. La multa da 42 a 173 euro scatta sia se il disco non è esposto, sia se non è stato azionato o indica un orario non corrispondente a quello di effettivo inizio della sosta.
Dove si trova il testo aggiornato dell'art. 157 C.d.S.?
Il testo vigente dell'art. 157 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) è consultabile gratuitamente su Normattiva (normattiva.it) e su Brocardi (brocardi.it), che ne riportano anche il commento giuridico. È in vigore nella formulazione originaria dal 1° gennaio 1993, con gli importi sanzionatori aggiornati per effetto delle rivalutazioni periodiche previste dall'art. 195 C.d.S.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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