Art. 5 C.d.S. – Regolamentazione della circolazione in generale
In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
In sintesi
L'art. 5 C.d.S. disciplina la gerarchia di competenze nella regolamentazione della circolazione stradale tra Ministero, prefetti ed enti proprietari.
Ratio
L'articolo 5 del Codice della Strada attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di impartire direttive per la regolamentazione della circolazione stradale. In caso di inosservanza da parte degli enti proprietari delle strade, il Ministro può diffidare a emettere i provvedimenti necessari e, se non ottemperato nel termine indicato, può disporre l'esecuzione in caso di grave pericolo per la sicurezza, con diritto di rivalsa.
Analisi
La norma stabilisce un meccanismo gerarchico e sanzionatorio a carico degli enti proprietari. Il Ministro esercita sia un potere di indirizzo mediante direttive sia un potere di sostituzione quando gli enti non adempiono. I provvedimenti per la regolamentazione devono essere emanati dagli enti competenti tramite ordinanze motivate e rese pubbliche mediante segnali prescitti. Contro i provvedimenti del comando militare territoriale è consentito ricorso gerarchico al Ministro della difesa, salvaguardando così il diritto di difesa degli interessati.
Quando si applica
La disposizione opera quando occorre regolamentare la circolazione stradale e gli enti proprietari non adempiono spontaneamente. Si applica a tutte le strade di cui all'articolo 2 del Codice della Strada. L'intervento sostitutivo del Ministro è limitato ai casi di grave pericolo per la sicurezza, prevedendo un meccanismo di recupero delle spese tramite rivalsa.
Connessioni
Correlato agli articoli 2 (classificazione delle strade), 6 e 7 (organi competenti), nonché ai poteri e compiti degli enti proprietari (articolo 14). Il Codice della Strada costruisce un sistema multi-livello di responsabilità e competenze, con il Ministro quale garante della sicurezza generale della circolazione.
Domande frequenti
Chi emette le ordinanze di circolazione stradale?
Le ordinanze di circolazione sono emesse dagli enti proprietari delle strade tramite gli organi competenti individuati dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada. Per le strade comunali provvede il sindaco, per quelle provinciali il presidente della provincia, per le statali l'ANAS o il Ministero competente.
Cos'è un'ordinanza del prefetto in materia di circolazione?
Il prefetto può ricevere direttive dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e adottare provvedimenti di regolamentazione del traffico in situazioni particolari, ad esempio per garantire l'ordine pubblico o la sicurezza in occasione di eventi straordinari, agendo come terminale territoriale del potere ministeriale di indirizzo.
Chi è l'ente proprietario della strada e perché rileva?
L'ente proprietario è il soggetto pubblico — Comune, Provincia, Regione, ANAS, Ministero — cui appartiene la strada in base alla classificazione dell'art. 2 C.d.S. Rileva perché su di esso grava l'obbligo di emettere le ordinanze di circolazione, installare la segnaletica e mantenere la strada in sicurezza, rispondendo in caso di inadempienza anche al potere sostitutivo ministeriale.
Come si impugna un'ordinanza di regolamentazione della circolazione?
Le ordinanze di circolazione, in quanto atti amministrativi, sono impugnabili davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla piena conoscenza, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Per le ordinanze emesse dal comando militare territoriale, il comma 3 prevede invece il ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
Qual è la competenza per le strade militari?
Per le strade di pertinenza militare, i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sono emessi dal comando militare territoriale di regione. Avverso tali provvedimenti non è ammesso ricorso al TAR in via diretta, ma è previsto il ricorso gerarchico al Ministro della difesa, come stabilito dall'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 C.d.S.
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