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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2 C.d.S. – Definizione e classificazione delle strade

In vigore dal 1° gennaio 1993 (D.Lgs. 285/1992)

1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A – Autostrade;

B – Strade extraurbane principali;

C – Strade extraurbane secondarie;

D – Strade urbane di scorrimento;

E – Strade urbane di quartiere;

F – Strade locali;

F-bis. Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A – Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B – Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C – Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D – Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E – Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada.

4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate «strade militari», ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A – Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale.

B – Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C – Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D – Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall’art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio di amministrazione dell’Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell’archivio nazionale delle strade previsto dall’art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all’individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Definisce «strada» come area ad uso pubblico per la circolazione di pedoni, veicoli e animali.
  • Classifica le strade in 7 tipi: A (autostrada), B (extraurbana principale), C (extraurbana secondaria), D (urbana di scorrimento), E (urbana di quartiere), F (locale), F-bis (itinerario ciclopedonale).
  • Fissa le caratteristiche minime per ogni categoria, determinanti per limiti di velocità e norme di comportamento.

L'art. 2 del Codice della Strada definisce la strada e classifica le strade in sette tipi, dall'autostrada (A) agli itinerari ciclopedonali (F-bis).

Ratio

La norma pone i fondamenti della disciplina stradale mediante la definizione giuridica di strada e la loro articolazione classificatoria. La ratio è duplice: primo, garantire uniformità terminologica nell'applicazione del codice su tutto il territorio nazionale; secondo, adattare le discipline di circolazione, segnaletica e sicurezza alle differenti caratteristiche costruttive e funzionali delle infrastrutture. La classificazione rappresenta uno strumento essenziale per l'esercizio dei poteri di regolamentazione attribuiti a prefetti, sindaci e enti proprietari delle strade.

Analisi

La definizione nel comma 1 qualifica la strada come «area ad uso pubblico destinata alla circolazione». L'elemento costitutivo è la destinazione al pubblico: ne esclude le vie private, anche se aperte occasionalmente al transito. Il comma 2 introduce la classificazione in sei categorie: A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), con aggiunta del nuovo tipo F-bis (itinerari ciclopedonali) introdotto dalla riforma 2010. Ciascuna categoria è caratterizzata da requisiti costruttivi specifici: le autostrade necessitano di carreggiate separate, numero minimo di corsie, priva di intersezioni a raso; le strade extraurbane presuppongono velocità elevate e carreggiate indipendenti; le strade urbane si differenziano per funzione di scorrimento (D) o quartieristica (E); le strade locali costituiscono il livello più elementare. I requisiti tecnici dettagliati nel comma 3 fissano le soglie costruttive che gli enti proprietari devono garantire.

Quando si applica

L'articolo opera costantemente nella pratica amministrativa stradale. Le amministrazioni locali lo applicano nel momento della classificazione iniziale delle strade e nella reclassificazione in caso di modificazioni costruttive. Concretamente, si manifesta nella decisione del tipo di segnaletica ammissibile, nella determinazione dei limiti di velocità, nella regolamentazione della sosta e della circolazione, nella decisione circa l'accessibilità ai veicoli speciali. Ad esempio, una strada classificata come categoria E non può ospitare forme di circolazione tipiche delle autostrade.

Connessioni

L'art. 2 costituisce il fondamento della disciplina successiva: gli artt. 3-8 dettagliano definizioni e prescrizioni; gli artt. 5-7 attribuiscono poteri di regolamentazione differenziati per le varie categorie; l'art. 141 specifica i limiti di velocità per tipo di strada; l'art. 188 regola la segnaletica verticale in funzione della categoria. Rilevante inoltre il coordinamento con le norme tecniche per la progettazione stradale (Decreto ministeriale 5 novembre 2001 e successivi aggiornamenti), che traducono i criteri costruttivi in standard progettuali. La giurisprudenza amministrativa (CDS di numerosi gradi) ha confermato che le controversie sulla corretta classificazione devono trovare risoluzione sulla base dei criteri obiettivi dell'art. 2, non sulla base di valutazioni soggettive dell'amministrazione.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra autostrada (tipo A) e superstrada?

Il termine «superstrada» non è previsto dall'art. 2 del Codice della Strada: è un'espressione colloquiale che corrisponde alla strada extraurbana principale di tipo B. L'autostrada di tipo A richiede requisiti aggiuntivi: recinzione obbligatoria, divieto assoluto di accessi privati, sistemi di assistenza all'utente e riserva esclusiva ai veicoli a motore.

Cosa si intende per strada locale di tipo F?

La strada locale (tipo F) è una strada aperta alla circolazione pubblica che non possiede le caratteristiche minime delle categorie superiori. Vi rientrano strade vicinali, strade di zona artigianale o residenziale e molte strade comunali minori. Il limite di velocità ordinario è quello del contesto in cui si trova: 50 km/h in centro abitato, 90 km/h fuori.

Le strade private sono soggette al Codice della Strada?

Solo se aperte all'uso pubblico. L'art. 2 C.d.S. definisce «strada» l'area ad uso pubblico: un'area privata non accessibile liberamente al pubblico (es. cortile condominiale chiuso, parcheggio privato recintato) non rientra nella definizione e il codice non si applica nella generalità delle sue disposizioni.

Cosa sono gli itinerari ciclopedonali di tipo F-bis?

Sono piste destinate esclusivamente alla circolazione di pedoni e ciclisti, riconosciute come categoria autonoma dall'art. 2 C.d.S. La classificazione F-bis rileva ai fini della segnaletica, delle regole di precedenza e della protezione dei ciclisti. I veicoli a motore non possono circolarvi.

I limiti di velocità dipendono dalla classificazione della strada dell'art. 2?

Sì. L'art. 142 C.d.S. fissa i limiti di velocità di default proprio in base ai tipi dell'art. 2: 130 km/h sulle autostrade (tipo A), 110 km/h sulle strade extraurbane principali (tipo B), 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie (tipo C) e 50 km/h nelle strade urbane. La classificazione della strada è quindi il primo elemento da verificare in caso di contestazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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