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Testo dell'articoloVigente
Art. 147 C.d.S. – Comportamento ai passaggi a livello
Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell’art. 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere e senza i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’articolo 44, gli utenti della strada:
a) nei casi in cui la segnaletica indichi il solo obbligo di dare la precedenza, devono assicurarsi che nessun treno sia in vista e, in caso affermativo, attraversare rapidamente il passaggio a livello; in caso contrario devono fermarsi, prima della linea di arresto discontinua, senza impegnare il passaggio a livello e riprendere la marcia dopo il passaggio del treno;
b) nei casi in cui la segnaletica indichi l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza, devono fermarsi, in ogni caso, prima della linea di arresto continua e attraversare rapidamente il passaggio a livello solo nel caso in cui non vi sia alcun treno in vista
2-bis. Nel caso di passaggi a livello senza barriere o semibarriere dotati dei dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’articolo 44, gli utenti della strada devono fermarsi prima della linea di arresto continua qualora tali dispositivi siano in funzione
3. Gli utenti della strada non devono impegnare o attraversare un passaggio a livello protetto con barriere o semibarriere quando:
a) le barriere o le semibarriere siano chiuse o in movimento di chiusura;
b) le barriere o le semibarriere siano in movimento di apertura;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall’articolo 44;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo
3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, può essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, approvati od omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
3-ter. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3, nel caso in cui siano presenti i dispositivi di segnalazione luminosa, può essere effettuato dopo almeno tre secondi dall’entrata in funzione dei medesimi dispositivi
4. Gli utenti della strada non devono impegnare un passaggio a livello quando non hanno la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’attraversamento e, in ogni caso, devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo o di intrappolamento tra le barriere, il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari , eventualmente anche abbattendo le barriere, o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.
5. Chiunque, in violazione delle disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3, lettere a), c) e d), impegna o attraversa un passaggio a livello con o senza barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni del comma 4, primo periodo. Chiunque, in violazione delle disposizioni del comma 3, lettera b), impegna o attraversa un passaggio a livello con barriere o semibarriere è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 , primo e secondo periodo, per almeno due volte, all’ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6-bis. L’installazione dei dispositivi di cui al comma 3-bis è consentita anche al gestore dell’infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa convenzione con l’ente proprietario o gestore della strada
In sintesi
Indice dei contenuti
Regola il comportamento degli utenti della strada ai passaggi a livello: obblighi di prudenza, divieti di attraversamento e sanzioni fino a 344 euro.
Ratio
L'art. 147 C.d.S. risponde a un'esigenza primaria di sicurezza pubblica: il passaggio a livello rappresenta uno dei punti di maggiore criticità nell'interazione tra la circolazione stradale e quella ferroviaria. La norma mira a prevenire collisioni tra veicoli stradali e convogli ferroviari, eventi potenzialmente catastrofici per la gravità delle conseguenze sia in termini di vite umane sia di danni materiali. Il legislatore ha quindi imposto obblighi di condotta estremamente rigorosi, che impongono all'utente stradale di subordinare sistematicamente la propria progressione alle esigenze del traffico ferroviario.
Analisi
La norma si articola in una serie di prescrizioni graduate in funzione della tipologia di impianto. Per i passaggi a livello custoditi (con barriere o semibarriere), il divieto di attraversamento scatta in presenza di segnalazioni visive, acustiche o meccaniche attive, senza che l'utente debba effettuare alcuna valutazione autonoma. Per i passaggi incustoditi (senza barriere), invece, il conducente è gravato da un obbligo di verifica diretta e personale dell'assenza di treni in transito, con conseguente maggiore responsabilizzazione. Il comma 4 introduce un'ulteriore fattispecie: quella del veicolo rimasto bloccato sui binari, disciplinando l'obbligo di sgombero immediato e, in caso di impossibilità, di avviso tempestivo ai macchinisti. Questa previsione riveste carattere di norma di salvaguardia residuale, mirando a minimizzare il danno anche nelle situazioni emergenziali già in corso.
Quando si applica
La norma si applica a tutti gli utenti della strada, conducenti di veicoli a motore, ciclisti, pedoni e conducenti di animali, ogni qualvolta si trovino ad affrontare un passaggio a livello, sia esso custodito con barriere o semibarriere complete, dotato di sole semibarriere, oppure totalmente incustodito. L'applicazione prescinde dalla tipologia di veicolo e dalla velocità di avvicinamento: la prudenza è dovuta sin dalla percezione della segnaletica di preavviso posta prima dell'impianto. Le sanzioni accessorie della sospensione della patente si attivano esclusivamente per i titolari di patente di guida che ricadano nella medesima violazione almeno due volte nell'arco di due anni.
Connessioni
L'art. 147 è strettamente collegato all'art. 44 C.d.S., che disciplina la segnaletica verticale e orizzontale apposta in prossimità dei passaggi a livello, nonché i dispositivi luminosi e acustici di avviso, il cui regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992) ne specifica le caratteristiche tecniche. Dal punto di vista sanzionatorio, il rinvio al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della Strada regola il procedimento di sospensione della patente in via accessoria. Sul piano della responsabilità civile, la violazione dell'art. 147 integra colpa specifica ai sensi dell'art. 43 c.p. e dell'art. 2043 c.c., rilevante sia in sede penale (artt. 589 e 590 c.p. per lesioni o omicidio colposo) sia per il risarcimento del danno. Rilevano inoltre le norme del Codice Civile in tema di responsabilità del vettore ferroviario e del gestore dell'infrastruttura (RFI), che possono concorrere con quella dell'utente stradale in caso di incidente.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Polizia di Stato
Domande frequenti
Cosa devo fare se mi avvicino a un passaggio a livello senza barriere?
Devi ridurre la velocità e fermarti in prossimità della segnaletica di avviso. Solo dopo esserti accertato visivamente che nessun treno sia in vista puoi attraversare i binari, e devi farlo rapidamente. Se un treno è in arrivo, devi aspettare che sia transitato prima di impegnare il passaggio.
Posso attraversare il passaggio a livello se le barriere non si sono ancora abbassate completamente?
No. Il divieto scatta non solo quando le barriere sono già chiuse, ma anche quando stanno per chiudersi (art. 147, comma 3, lettera a) e quando i segnali luminosi o acustici sono in funzione (lettera c). Attendere che le barriere siano fisicamente abbassate non è sufficiente: è vietato attraversare non appena si attivano i dispositivi di avviso.
Quanto sono le sanzioni per la violazione dell'art. 147 del Codice della Strada?
La sanzione amministrativa pecuniaria va da 71 a 286 euro. In caso di recidiva, cioè se lo stesso soggetto commette la medesima violazione almeno due volte nell'arco di due anni, all'ultima infrazione si aggiunge la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Cosa devo fare se il mio veicolo rimane bloccato sui binari a un passaggio a livello?
Devi tentare immediatamente di portare il veicolo fuori dai binari, anche manualmente o con l'aiuto di altri. Se è materialmente impossibile, devi fare tutto quanto possibile per segnalare il pericolo ai treni in arrivo: utilizzare i triangoli di emergenza, chiamare il numero di emergenza RFI (800-900-999) e allertare il personale ferroviario. La norma impone di agire tempestivamente per evitare ogni pericolo alle persone.
L'art. 147 si applica anche a ciclisti e pedoni?
Sì. La norma si rivolge a tutti gli 'utenti della strada', categoria che comprende non solo i conducenti di veicoli a motore, ma anche ciclisti, conducenti di animali e pedoni. Tutti sono tenuti a rispettare i segnali e i divieti previsti dall'articolo quando si approssimano a un passaggio a livello.
Cosa succede se le semibarriere sono in movimento di apertura? Posso passare?
No. L'art. 147, comma 3, lettera b), vieta espressamente di attraversare il passaggio a livello quando le semibarriere sono in movimento di apertura. Questo divieto tutela dal rischio che un secondo treno possa sopraggiungere in senso opposto mentre il primo ha appena liberato il passaggio.
Fonti consultate: 1 fonte verificate