Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 146 C.d.S. – Violazione della segnaletica stradale

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dall’articolo 191, comma 4.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 167 a € 665 .

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

In sintesi

  • Obbligo generale di rispetto della segnaletica: ogni utente della strada deve attenersi ai comportamenti imposti dalla segnaletica e dagli agenti del traffico (artt. 38-43 CdS).
  • Sanzione ordinaria (comma 2): la violazione generica della segnaletica comporta una sanzione da € 35 a € 143, salve le sanzioni speciali degli artt. 6, 7 e 191 c. 4 CdS.
  • Sanzione aggravata per semaforo rosso o ordine dell'agente (comma 3): chi prosegue nonostante il semaforo rosso o il segnale di stop dell'agente è soggetto a una multa da € 137,55 a € 550,20.
  • Recidiva e sospensione della patente (comma 3-bis): chi commette almeno due infrazioni al comma 3 nel biennio subisce, all'ultima violazione, la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
  • Decurtazione punti: la violazione del comma 3 comporta la decurtazione di 6 punti patente ai sensi dell'allegato al D.Lgs. 285/1992.
Indice dei contenuti

L'art. 146 CdS sanziona chi viola la segnaletica stradale o ignora gli agenti del traffico, con sanzioni più gravi per il passaggio col rosso.

Ratio

L'articolo 146 del Codice della Strada risponde all'esigenza fondamentale di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione attraverso il rispetto della gerarchia informativa imposta dalla segnaletica pubblica. La norma presuppone che la segnaletica e gli agenti del traffico costituiscano il sistema primario di regolazione del traffico, la cui violazione, anche senza causazione immediata di danno, espone la collettività a rischi gravi e sistemici. La ratio punitiva si intensifica nel comma 3, ove il passaggio con il semaforo rosso o la disobbedienza all'agente del traffico integra una condotta qualitativamente più pericolosa, poiché avviene in contesti tipicamente caratterizzati da flussi trasversali di veicoli e pedoni.

Analisi

Il comma 1 enuncia l'obbligo in termini generali, rinviando agli articoli 38-43 CdS e alle norme del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) per l'individuazione concreta dei comportamenti dovuti. Il comma 2 introduce la fattispecie sanzionatoria ordinaria, con un'esclusione espressa per le ipotesi già disciplinate in modo speciale dagli artt. 6 (circolazione nelle aree urbane), 7 (limitazioni nelle zone a traffico limitato) e 191 c. 4 CdS (precedenza ai pedoni sugli attraversamenti). Il comma 3 configura un illecito autonomo, più grave, caratterizzato da un elemento specializzante: la deliberata prosecuzione della marcia nonostante un divieto esplicito e attuale, il rosso semaforico o il segnale manuale dell'agente. Il comma 3-bis, introdotto per rafforzare la deterrenza nei confronti dei recidivi, collega alla seconda (o ulteriore) violazione biennale del comma 3 la sanzione accessoria della sospensione della patente, secondo le procedure del Capo I, Sezione II, Titolo VI CdS.

Quando si applica

Il comma 2 si applica a qualsiasi utente della strada, conducente, ciclista, pedone, che non rispetti segnali verticali, orizzontali o luminosi diversi dal semaforo in fase rossa, nonché le indicazioni di agenti del traffico diverse dall'ordine di fermarsi. Il comma 3 si applica esclusivamente ai conducenti di veicoli che transitano col semaforo rosso (incluso il giallo nelle situazioni in cui imponga l'arresto) o che non ottempèrano all'ordine di fermarsi impartito da un agente del traffico in servizio. La fattispecie è oggettiva: non rileva l'intenzione del conducente, ma la condotta materiale di proseguire la marcia vietata. Il comma 3-bis scatta automaticamente all'atto della seconda violazione del comma 3 accertata nel biennio, senza necessità di un autonomo procedimento valutativo.

Connessioni

L'art. 146 si raccorda con numerose disposizioni del CdS: gli artt. 38-43 definiscono il sistema della segnaletica cui il comma 1 rinvia; l'art. 6 e l'art. 7 introducono regimi speciali per centri abitati e ZTL che assorbono alcune fattispecie; l'art. 191 c. 4 disciplina la precedenza ai pedoni. Sul piano sanzionatorio accessorio, il rinvio al Titolo VI, Capo I, Sezione II richiama la procedura di sospensione della patente gestita dalla Prefettura. La decurtazione di 6 punti patente per il comma 3 è prevista dall'allegato alla tabella dei punteggi. In caso di incidente stradale causato dal passaggio col rosso possono concorrere le fattispecie di lesioni stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.) o omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), con rilevante aggravante quando il conducente abbia violato l'art. 146 c. 3.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Il semaforo rosso ignorato di Tizio

Tizio, alla guida della propria autovettura, si avvicina a un incrocio regolato da semaforo. Il segnale luminoso è giallo e, anziché frenare come imposto dalla segnaletica (il giallo impone l'arresto quando sia possibile farlo in sicurezza), Tizio accelera e transita a rosso conclamato. Un agente della Polizia Municipale, appostato nell'incrocio, accerta la violazione e contesta a Tizio la sanzione prevista dall'art. 146 comma 3 CdS: la multa ammonta a € 137,55 (minimo edittale). Trattandosi della prima violazione del comma 3 negli ultimi due anni, non scatta la sospensione della patente, ma vengono decurtati 6 punti dalla patente di Tizio.

Caso 2: La recidiva di Caio e la sospensione della patente

Caio, nell'aprile 2025, era già stato sanzionato ai sensi dell'art. 146 comma 3 CdS per aver ignorato il rosso semaforico in un'altra città. Nel febbraio 2026, quindi a distanza di circa 10 mesi, ben entro il biennio, Caio disobbedisce all'ordine di fermarsi impartito da un agente della Polizia Stradale durante un posto di blocco e prosegue la marcia. La Polizia identifica Caio grazie alla targa e procede alla contestazione: oltre alla sanzione pecuniaria del comma 3 (fino a € 550,20), l'agente verbalizza la recidiva ai sensi del comma 3-bis. Il rapporto viene trasmesso alla Prefettura competente, che emette decreto di sospensione della patente di Caio per un periodo compreso tra 1 e 3 mesi, determinato in concreto tenendo conto delle circostanze.

Caso 3: La violazione generica di Sempronio

Sempronio percorre in bicicletta una strada urbana e, non accorgendosi di un segnale di divieto di transito (segnale verticale di divieto), prosegue nell'area vietata. Un vigile urbano lo ferma e contesta la violazione dell'art. 146 comma 2 CdS. Poiché il segnale non era un semaforo rosso né un ordine diretto dell'agente, si applica la sanzione ordinaria da € 35 a € 143. Non essendo Sempronio titolare di patente di guida per la bicicletta, non vi è decurtazione di punti, ma l'obbligo di pagamento rimane.

Domande frequenti

Quanto è la multa per passaggio col semaforo rosso secondo l'art. 146 comma 3 CdS?

La sanzione pecuniaria va da € 137,55 a € 550,20. A ciò si aggiunge la decurtazione di 6 punti dalla patente. In caso di recidiva (almeno due violazioni del comma 3 nello stesso biennio), scatta anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Il passaggio col semaforo giallo è punito come il rosso?

Il semaforo giallo impone di fermarsi se possibile farlo in sicurezza. Se il conducente accelera per transitare quando il semaforo è già rosso o passa con il giallo in condizioni in cui avrebbe potuto arrestarsi, si configura la violazione dell'art. 146 comma 3. La valutazione spetta all'agente accertatore in base alle circostanze concrete.

Quando scatta la sospensione della patente per l'art. 146 CdS?

La sospensione della patente (da 1 a 3 mesi) scatta ai sensi del comma 3-bis quando lo stesso soggetto commette almeno due violazioni del comma 3 (semaforo rosso o disobbedienza all'agente) nell'arco di due anni. La sospensione è applicata all'ultima infrazione accertata nel periodo.

Quanti punti si perdono con la violazione dell'art. 146 CdS?

La violazione del comma 3 (semaforo rosso o ordine dell'agente) comporta la decurtazione di 6 punti patente. La violazione generica del comma 2 (segnaletica ordinaria) non prevede decurtazione di punti secondo la tabella allegata al CdS.

L'art. 146 si applica anche ai pedoni e ai ciclisti?

Il comma 1 e il comma 2 si applicano a tutti gli 'utenti della strada', quindi anche a pedoni e ciclisti. Il comma 3, invece, riguarda specificamente i 'conducenti di veicoli', quindi non si applica ai pedoni. I ciclisti rientrano nella categoria dei conducenti di veicoli e possono essere sanzionati ai sensi del comma 3.

Il passaggio col rosso può configurare anche un reato penale?

Di per sé, la violazione dell'art. 146 c. 3 CdS è un illecito amministrativo. Tuttavia, se dal passaggio col rosso deriva un incidente con lesioni gravi o gravissime a terzi, il conducente può rispondere di lesioni stradali gravi (art. 590-bis c.p.) o omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), con aggravante specifica prevista per chi abbia violato proprio l'art. 146 comma 3 CdS.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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