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Testo dell'articoloVigente
Art. 590-bis c.p. – Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali .
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime .
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un’unità da diporto di cui all’articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l’unità da diporto sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell’unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Circostanze in omicidio colposo da guida ubriaco/droga: attenuanti non equivalenti alle aggravanti specifiche.
Ratio
L'articolo 590-bis è una norma di 'equilibrio del computo delle circostanze'. La ratio è quella di impedire che le attenuanti generiche (art. 98 e 114 c.p.) riducano indebitamente la pena quando ricorrono aggravanti specifiche particolarmente gravi (guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti). Il legislatore ha voluto 'blindare' la pena minima per questi comportamenti, ritenendo che la colpevolezza soggettiva (ubriachezza, assunzione volontaria di droghe) sia un elemento di disvalore tale da non tollerare diminuzioni rilevanti.
Analisi
La norma prevede che quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, comma 3 (omicidio colposo per guida in ebbrezza/stupefacenti) o all'art. 590, comma 3 (lesioni colpose con lo stesso aggravamento), le concorrenti attenuanti generiche diverse da quelle di cui agli artt. 98-114 (attenuanti inderogabili, come vizio di mente parziale) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti. Operativamente: il giudice applica la pena minima secondo le aggravanti qualificate (3-10 anni per 589,3), e poi sconta solo le attenuanti 'inderogabili', ma non quelle generiche discrezionali. Il 'computo' rimane vincolato alla soglia fissata dall'aggravante.
Quando si applica
Tizio guida ubriaco (tasso 1.5%), causa incidente mortale. La pena applicabile è 3-10 anni per art. 589, comma 3. Tizio invoca attenuanti generiche (primo tempo, abitualità lavorativa come camionista, mancanza di precedenti) per ridurre la pena. Il giudice applica art. 590-bis: le attenuanti generiche invocate NON possono abbassare la pena al di sotto della soglia fissata dall'aggravante (3 anni). Solo attenuanti 'inderogabili' (es. imputabilità diminuita per vizio di mente parziale diagnosticato) potrebbero operare oltre questa soglia.
Connessioni
La norma è introdotta successivamente al 589 e 590, a garantire l'effettività della protezione della pena. Si coordina con il sistema generale delle circostanze (artt. 59-71 c.p.) e con le attenuanti comuni (artt. 98-114). La Corte Costituzionale ha ritenuto compatibile con l'art. 3 Cost. la limitazione della discrezionalità giudiziale in questi casi gravissimi. È riferimento normativo anche per il principio di 'proporzionalità della pena' secondo l'ordinamento italiano.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caio causa un incidente mortale guidando in stato di ebbrezza (tasso 1.8%)
È un autista professionale da 20 anni, ha una moglie e tre figli minori, e ha pagato un assicurazione generosa alla vedova della vittima (circostanze attenuanti generiche potenziali). Il giudice applica art. 589, comma 3 e art. 590-bis: la pena minima fissata è 3 anni. Le attenuanti di cui Caio invoca (primo tempo relativo, reinserimento sociale, versamento a favore della vittima) non possono ridurre la pena al di sotto di 3 anni. Le uniche attenuanti 'inderogabili' (es. vizio parziale di mente) potrebbero eventualmente operare oltre il vincolo.
Caso 2: Caso 2
Sempronio causa morte in guida sotto effetto di cocaina (accertato con esame tossicologico). Invoca attenuanti generiche: giovane età (20 anni), consumo occasionale (non abituale), mancanza di precedenti. Il giudice applica art. 589, comma 3 e art. 590-bis: la pena minima è 3 anni nonostante le attenuanti invocate. La circostanza aggravante di assunzione volontaria di stupefacenti 'blocca' la discrezionalità sulle attenuanti generiche, blindando la soglia punitiva.
Domande frequenti
Se sono ubriaco ma provoco un incidente non mortale (lesioni), quale pena rischio?
Per lesioni colpose in guida ubriaco, applica art. 590, comma 3 (simile a 589, comma 3). La pena è aggravata rispetto a lesioni colpose ordinarie. Art. 590-bis limita allo stesso modo le attenuanti generiche.
Quale attenuante 'inderogabile' potrebbe comunque operare secondo il 590-bis?
Art. 590-bis rinvia agli artt. 98 e 114. Art. 98 prevede attenuanti per vizio parziale di mente; art. 114 disciplina il pentimento operoso e la collaboration con la giustizia. Solo queste potrebbero operare oltre il vincolo dell'aggravante.
Se pago un risarcimento generoso alla vittima, l'attenuante generica scatta comunque?
Il risarcimento è un elemento che il giudice può considerare come attenuante generica, ma art. 590-bis la circoscrive. Non opera automaticamente se ricorre l'aggravante di ebbrezza/stupefacenti.
La norma vale anche se il tasso alcolico è 'appena' oltre il limite legale (0.5 mg/l)?
Sì, art. 590-bis opera per ogni ipotesi di cui a 589/590 commi 3, indipendentemente dalla 'intensità' dell'ebbrezza. Il limite è stabilito dal codice della strada (0.5-0.8 mg/l), ma per il penale opera il 590-bis quando l'aggravante è provata.
Posso ricorrere in Cassazione se reputo ingiusta l'applicazione del 590-bis?
Sì, potete denunciare violazione di legge. La Cassazione valuterà se il giudice ha correttamente applicato il 590-bis e se le attenuanti ritenute non operative fossero effettivamente 'generiche' e non 'inderogabili'.
Fonti consultate: 2 fontei verificate