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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 592 c.p. [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 591 - Articolo 591 Codice Penale: Abbandono di persone minori o incapac…→Cod. pen. art. 593 - Articolo 593 Codice Penale: Omissione di soccorso→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 590-bis Codice Penale: Computo delle circostanze→Articolo 590 Codice Penale: Lesioni personali colpose→Art. 594 Codice Penale: Ingiuria→Articolo 589 Codice Penale: Omicidio colposo→Articolo 595 Codice Penale: Diffamazione→Art. 588 Codice Penale: Rissa→Articolo 596 Codice Penale: Esclusione della prova liberatoria
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato dal legislatore. Non ha efficacia giuridica e non produce effetti sull'ordinamento vigente.
Ratio
Non applicabile. Articolo abrogato dall'ordinamento.
Analisi
Non applicabile. Articolo abrogato dall'ordinamento.
Quando si applica
Non si applica. Articolo abrogato.
Connessioni
Per ricostruire il contesto normativo precedente all'abrogazione, si rimanda alla consultazione di archivi normativi storici o commentari di epoca.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 222/2019
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Domande frequenti
Posso consultare il testo dell'art. 592 originario?
Sì, presso archivi normativi come Normattiva (normattiva.it) è possibile consultare la versione storica e la data dell'abrogazione. Il Codice Penale è in costante evoluzione.
Se ho una sentenza che cita l'art. 592, è ancora valida?
Sì, la sentenza è valida storiamente. Ma per fatti odierni, la norma non è applicabile. Verifica se il tuo caso rientra in norme successive che lo hanno sostituito.
Quale norma ha sostituito l'art. 592?
Per conoscere quale norma successiva disciplina la materia, è necessario consultare commenti giuridici o il Codice Penale vigente. La struttura potrebbe essere stata riorganizzata.
Posso invocare l'art. 592 in mia difesa per un fatto commesso prima dell'abrogazione?
Dipende dalla data del fatto e dall'abrogazione. Se il fatto è stato commesso prima dell'abrogazione, la norma era applicabile allora. Il giudice applica la legge vigente al tempo del fatto (art. 2 c.p., irretroattività).
Chi ha abrogato l'art. 592 e quando?
Verificare presso Normattiva.it o presso la camera dei deputati (normattiva.governo.it) per consultare la storia normativa esatta e la legge che ha proceduto all'abrogazione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate