Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 594 c.p. – Ingiuria

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 – Codice penale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire diecimila, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • L'art. 594 c.p. (ingiuria) è stato abrogato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7: l'ingiuria non è più reato.
  • Lo stesso decreto (art. 4) la prevede oggi come illecito civile: chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, o con comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni diretti alla persona offesa, soggiace a una sanzione pecuniaria civile da cento a ottomila euro.
  • Se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione a uno o a entrambi gli offensori.
  • Il testo qui sotto ha valore storico.
Indice dei contenuti

Un articolo abrogato

L'art. 594 del codice penale puniva l'ingiuria, cioè l'offesa all'onore o al decoro di una persona presente. È stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6 febbraio 2016: da allora l'ingiuria non è più reato. Normattiva riporta oggi per l'articolo soltanto la nota «ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7». Il testo riportato sopra ha solo valore storico.

Che cosa prevedeva

Il testo previgente puniva chi offendeva l'onore o il decoro di una persona presente, anche con comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa. La pena era più alta se l'offesa consisteva nell'attribuzione di un fatto determinato ed era aumentata se l'offesa era commessa in presenza di più persone.

Dove è finita la materia: l'illecito civile

Lo stesso decreto ha trasformato l'ingiuria in illecito civile. L'art. 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7/2016 prevede la sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro per chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Il comma 4, lettera f), porta la sanzione da 200 a 12.000 euro se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è commessa in presenza di più persone.

  • Se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione a uno o a entrambi gli offensori (art. 4, comma 2).
  • Non è sanzionabile chi ha agito nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (art. 4, comma 3).
  • Il fatto, se doloso, obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, oltre al pagamento della sanzione (art. 3, comma 1); per la prescrizione si osserva l'art. 2947, primo comma, c.c., cioè cinque anni (art. 3, comma 2).
  • La sanzione è applicata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento, al termine del giudizio, se accoglie la domanda della persona offesa (art. 8, commi 1 e 2).

Fatti commessi prima del 2016

Le sanzioni pecuniarie civili si applicano anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o decreto irrevocabili. Le condanne irrevocabili per i reati abrogati sono revocate dal giudice dell'esecuzione, che dichiara che il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 12, commi 1 e 2).

Ingiuria e diffamazione

Resta in vigore, come reato, la diffamazione (art. 595 c.p.): la commette chi, fuori dei casi dell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. L'offesa rivolta direttamente alla persona offesa rientra invece nell'illecito civile dell'art. 4 del D.Lgs. 7/2016.

Prassi e linee guida

Domande frequenti

L'ingiuria è ancora reato?

No. L'art. 594 c.p. è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6 febbraio 2016. Oggi l'ingiuria è un illecito civile previsto dall'art. 4 dello stesso decreto.

Quanto si rischia oggi per un'ingiuria?

Una sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro (art. 4, comma 1, lettera a, D.Lgs. 7/2016), che sale da 200 a 12.000 euro se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato o è commessa in presenza di più persone (art. 4, comma 4, lettera f). Se il fatto è doloso si aggiungono restituzioni e risarcimento del danno (art. 3).

Un messaggio offensivo inviato su WhatsApp o per email è ingiuria?

L'art. 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7/2016 comprende l'offesa fatta mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Se invece l'offesa è comunicata a più persone, fuori dai casi dell'ingiuria, va considerato l'art. 595 c.p. sulla diffamazione, che resta reato.

Come si fa valere un'ingiuria ricevuta?

Con un'azione civile di risarcimento del danno. La sanzione pecuniaria civile è applicata dal giudice competente per il risarcimento, al termine del giudizio, se accoglie la domanda della persona offesa (art. 8, D.Lgs. 7/2016). Per la prescrizione si osserva l'art. 2947, primo comma, c.c.: cinque anni (art. 3, comma 2).

Che cosa succede ai fatti e alle condanne anteriori al 2016?

Le sanzioni civili si applicano anche ai fatti commessi prima del decreto, salvo procedimento penale già definito con sentenza o decreto irrevocabili; in quel caso il giudice dell'esecuzione revoca la condanna dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 12, D.Lgs. 7/2016).

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 2 fonti verificate
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