Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 599 c.p. – Provocazione

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7 .

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7 .

In sintesi

  • Ritorsione: se offese sono reciproche, giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori
  • Provocazione immediata: non punibile chi offende nello stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui
  • Ingiustizia altrui deve essere 'fatto' concreto, non semplice parola precedente
  • Risposta deve essere 'subito dopo' il fatto provocatorio (immediatezza temporale)
  • Protezione non richiede che offeso per primo abbia già querelato
Indice dei contenuti

Se offese sono reciproche o commesse nello stato d'ira immediata causato da ingiustizia altrui, giudice può dichiarare non punibili.

Ratio

L'articolo 599 introduce scriminanti speciali per situazioni conflittuali dove responsabilità morale è attenuata dalla provocazione o reciprocità. Il legislatore riconosce che in condizioni di rabbia immediata (ira provata) causata da ingiustizia altrui, la capacità di autodeterminazione della persona è compromessa, giustificando esclusione di punibilità o attenuazione. Principio di proporzione e ragionevolezza nella tutela onore.

Analisi

Primo comma: 'Nei casi previsti articolo 594' (ingiuria), 'se offese sono reciproche, giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori', scriminante facoltativa di ritorsione, lasciando al giudice valutazione in concreto della proporzionalità e malafede reciproca. Non automatica, non obbligatoria. Secondo comma: 'Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti articoli 594-595' (ingiuria e diffamazione) 'nello stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso', scriminante vera, non valutazione giudiziale. Requisiti: (1) stato d'ira (rabbia); (2) determinato da 'fatto ingiusto altrui' (atto concreto, non semplice parola); (3) immediatezza temporale ('subito dopo'). Terzo comma: 'Disposizione prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per offese ricevute', reciprocità protegge anche chi non ha formalizzato denuncia.

Quando si applica

Si applica quando conflitto bipolare: Tizio offende Caio, Caio risponde immediatamente con offesa propria. Se offese reciproche e equivalenti, giudice può dichiare entrambi non punibili (ritorsione). Se Caio riceve brutto trattamento (non solo verbale) e subito dopo offende, la rabbia immediata lo scusa (provocazione). Tempistica è decisiva: 'subito dopo' significa minuti, non ore, se Caio attende giorni per rispondere, l'immediatezza decade.

Connessioni

Articolo 599 rimanda agli articoli 594-595 (ingiuria e diffamazione). Si collega a principio generale di scriminanti: articolo 52 codice penale (legittima difesa), articolo 54 (adempimento dovere), articolo 55 (necessità). Jurisprudenziale: interpretazione di 'stato d'ira' riguarda anche casi di emicrania, malattia mentale transitoria (non escludono responsabilità, ma attenuano). Articolo 94 codice penale (provocazione come attenuante generica). Codice Civile articoli 2043-2046 (responsabilità civile, dove ritorsione e provocazione sono pure valutate).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio litigano al bar

Tizio offende Caio dicendo: 'Sei un ignorante e un perdente'. Caio, immediato stato d'ira, risponde: 'Tu sei un ladro e una canaglia'. Entrambi sono tecnicamente colpevoli di ingiuria. Ma dato che offese sono reciproche e immediatamente scambiate, il giudice (articolo 599 c.1) può dichiarare entrambi non punibili. La ritorsione cancella i reati.

Caso 2: Caso 2

Sempronio lancia un bicchiere d'acqua addosso a Mevio (fatto ingiusto concreto, non parola). Mevio, accecato dalla rabbia immediata, grida: 'Sei uno sporco deficiente e un vigliacco'. Mevio è tecnicamente colpevole di ingiuria, però articolo 599 c.2 lo scusa perché lo stato d'ira era determinato da fatto ingiusto (acqua lanciata) e la risposta arrivò subito dopo. Se Mevio attendesse tre giorni per rispondere offensivamente, la scriminante decade (immediatezza perduta).

Domande frequenti

Se scambio offese con qualcuno, siamo automaticamente entrambi scusati?

No, non automatico. Articolo 599 comma 1 dice giudice 'può' dichiarare non punibili, non 'deve'. Il giudice valuta proporzionalità, malafede reciproca, contesto. Se offese sono gravemente squilibrate (una di lieve entità, altra grave), giudice potrebbe punire il più grave.

Se qualcuno mi offende per scritto e rispondo verbalmente, contano come 'reciproche'?

Sì, articolo 599 protegge 'fatti previsti articoli 594-595', che includono sia ingiuria verbale che scritta. La forma di offesa (orale, scritto, telefonico) non rileva; rileva che entrambi commettono ingiuria/diffamazione.

Quanto tempo dopo il 'fatto ingiusto' devo rispondere offensivamente per stare nella scriminante?

Articolo 599 richiede 'subito dopo'. Non è una tempistica rigida (secondi), ma implica immediatezza: minuti, non ore. Se liti al bar, rispondi subito, se attendi il giorno dopo, immediatezza è perduta e scriminante non vale più.

'Fatto ingiusto' significa solo violenza o vale anche offesa verbale?

Significa atto concreto e ingiusto. Offesa verbale altrui (articolo 594-595) potrebbe non qualificarsi come 'fatto ingiusto' ai sensi articolo 599 c.2 se il fatto deve essere più grave della parola. Giurisprudenza tende a richiedere fatto materiale (aggressione, furto, minaccia) non semplice parola.

Se provocazione deriva da mio errore o malinteso, rimango scusato?

Articolo 599 richiede 'fatto ingiusto altrui', non 'fatto ingiusto creduto erroneamente'. Se tu credi falsamente che Tizio ti ha offeso, ma in realtà no, lo stato d'ira non ha fondamento e scriminante non vale. Necessario che il fatto sia davvero ingiusto, non solo sembrato tale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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