Indice
Testo dell'articoloVigente
L’art. 600-bis c.p. punisce la prostituzione minorile: chi recluta, induce, favorisce, sfrutta, gestisce o organizza la prostituzione di un minore rischia la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro; chi compie atti sessuali con un minore tra 14 e 18 anni in cambio di denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 1.500 a 6.000 euro.
Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile
In vigore dal 1° luglio 1931
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
:1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
:2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.(1)
In sintesi
Indice dei contenuti
Reato gravissimo: recrare, indurre o sfruttare prostituzione di minori under 18, pena 6-12 anni e multa 15-150 mila euro.
Ratio
L'articolo 600-bis tutela i minori dal grave danno psicofisico dello sfruttamento sessuale, riconoscendo che bambini e adolescenti (under 18) non possono prestare consenso valido a prostituzione, indipendentemente da apparente volontà. La norma criminalizza non la prostituzione minorile come tale, bensì gli attori (reclutatori, sfruttatori, gestori) che ne approfittano, in linea con Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo e Protocollo Palermo contro tratta persone.
Analisi
Primo comma: punisce con reclusione 6-12 anni e multa 15-150 mila euro chiunque: (1) 'recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore a 18 anni', include persuasione, offerta, coercizione; (2) 'favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione' di minore, ampia gamma di condotte da semplice agevolazione a gestione impresa. Secondo comma (aggiunto successivamente): salvo reato più grave, chi 'compie atti sessuali con minore 14-18 anni in cambio corrispettivo in denaro o altra utilità' è punito 1-6 anni e multa 1.500-6.000 euro, pena minore perché non include 'reclutamento' (coinvolgimento attivo) bensì solo atto sessuale 'con' minore, non 'contro'.
Quando si applica
Si applica a aguzzini che avviano bambini alla prostituzione, spacciatori che controllano prostitute minorenni, gestori di siti che offrono servizi sessuali di minori (anche virtuali/fake profili). Si applica anche a chi semplicemente compra atto sessuale da minore 14-18 anni, sebbene con pena minore. Riguarda prostituzione di strada, bordelli, escort service online, sfruttamento economico-sessuale via app.
Connessioni
Articolo 600-bis rimanda a articoli 600 (violenza sessuale su minore), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione materiale pornografico), articolo 4-bis Legge 407/1990 (protezione vittime sfruttamento). Si connette a Convenzione ONU Diritti Fanciullo (articolo 34), Protocollo Palermo contro tratta (2000), Direttiva UE 2011/36 contro sfruttamento sessuale minorile. Nel diritto italiano: Legge 269/1998 (contrasto sfruttamento sessuale minorile), Legge 228/2003 (misure contro tratta), articolo 13 Costituzione (libertà personale minore).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, 45enne, conosce via social Caio, 16enne, e con lusinghe (soldi, regalo) lo convince a incontrarlo per rapporto sessuale a pagamento. Tizio paga 50 euro. Tizio è punibile secondo articolo 600-bis comma 1 per 'reclutamento/induzione' (pur se consenso adolescente): 6-12 anni di reclusione. Se non avesse fornito soldi ma solo pressione coercitiva ('altrimenti non ti pago più il telefono'), comunque responsabile. Minore 16enne, sebbene adolescente, non può consentire validamente.
Caso 2: Sempronio gestisce una piattaforma web clandestina che offre escort services
Recluta minori 15-17 anni tramite adescamento online (falso profilo, promesse denaro). Controlla loro movimenti, ritiene percentuale guadagni (50%). Sempronio è responsabile per articolo 600-bis comma 1: 'gestisce, organizza, controlla la prostituzione di minore'. Pena: reclusione 6-12 anni, multa 15-150 mila euro. Se scoperto, confisca della piattaforma e dati (articolo 240 cod.pen.).
Domande frequenti
Se una ragazza 17enne si prostituisce volontariamente, rimane reato?
Sì. Articolo 600-bis vieta prostituzione minore indipendentemente da consenso apparente. Minori under 18 non possono legalmente consentire a prostituzione. Chi la sfrutta è responsabile anche se minore non si oppone. Il 'consenso' del minore non è giuridicamente valido.
Se compro semplicemente un atto sessuale da minore 14-18 anni, che pena ho?
Articolo 600-bis comma 2: reclusione 1-6 anni, multa 1.500-6.000 euro. Pena minore rispetto a chi recluta/gestisce (che prende 6-12 anni). Ma rimani responsabile. Se minore under 14 anni, la pena torna più grave (inclusa in comma 1).
E se la escort che pago ha 17 anni e mi dice che è d'accordo?
Irrilevante la sua dichiarazione d'accordo. Articolo 600-bis punisce chi compie atto sessuale con minore 14-18 'in cambio di corrispettivo', indipendentemente da consenso del minore. Tu sei responsabile. L'escort, se vittima sfruttamento, è protetta (indagini verso reclutatore/gestore).
Chi è responsabile: il cliente che paga o chi gestisce la prostituzione?
Entrambi, ma con pene diverse. Gestore/reclutatore/sfruttatore: 6-12 anni (articolo 600-bis c.1). Cliente che compra atto sessuale: 1-6 anni (c.2). Chi recluta è più responsabile perché inizia la catena di sfruttamento.
Se scopro che una minore si sta prostituendo, devo denunciare per legge?
Non vige obbligo legale di denuncia per cittadini ordinari (non pubblici ufficiali). Però puoi contattare il 117 (Carabinieri) o 114 (Emergenza infanzia) senza preoccupazione. Pubblici ufficiali (insegnanti, medici) hanno obbligo di segnalazione ai servizi sociali.
Fonti consultate: 2 fontei verificate