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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 600-octies c.p. Impiego di minori nell’accattonaggio(1)

In vigore dal 1° luglio 1931

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Criminalizza l'impiego di minori sotto 14 anni per mendicare
  • Richiede che il minore sia non imputabile (sotto 14 anni o infermo di mente)
  • Include sia utilizzo diretto che permettere ad altri di usare il minore
  • Pena: reclusione fino a 3 anni, salvo non costituisca reato più grave
  • Tutela specifica per minori particolarmente vulnerabili

Sfruttamento di minori under-14 nell'accattonaggio mediante costrizione: fino a 3 anni di carcere se il minore è non imputabile.

Ratio

L'articolo 600-octies si propone di combattere lo sfruttamento economico di minori non imputabili nel settore dell'accattonaggio (mendicità). Riconosce che minori under-14 sono incapaci di comprendere il valore dell'atto e dunque facilmente vittime di costrizione psicologica o di abuso di autorità. L'accattonaggio minorile è frequente in contesti di povertà estrema, immigrazione irregolare, e criminalità organizzata (caporalato del mendicato). La norma mira a spezzare questa catena.

Il riferimento alla non imputabilità (non al semplice minore d'età) riflette attenzione particolare verso chi non ha neppure consapevolezza legale dell'atto.

Analisi

Elemento oggettivo: "avvalersi per mendicare" di persona minore di 14 anni "comunque non imputabile". La formula è cumulativa: sia l'età (under 14) sia lo stato di non imputabilità (infermità di mente, assenza di discernimento). L'accattonaggio deve essere il risultato del ricorso al minore, non incidentale.

Elemento soggettivo soggettivo: dolo generico (consapevolezza e volontà di avvalersi). Non è necessario lucro personale diretto, basta il beneficio economico (denaro ricevuto dal minore, risparmi di spesa).

Altre condotte: "permette che tale persona mendichi" (tolleranza attiva) o "che altri se ne avvalga" (intermediazione). Rientra anche chi costringe il minore sotto autorità, custodia, vigilanza.

Clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato": se l'accattonaggio minorile è integrato insieme a violenza, abuso sessuale, tratta, scatta quella norma (es. art. 601, pena 8-20 anni).

Quando si applica

Tizio, padre di Caio (12 anni, orfano di madre), lo porta quotidianamente a mendicare in stazione. Riceve il denaro raccolto. È responsabile per art. 600-octies.

Sempronio gestisce un sistema di reclutamento di minori rom per accattonaggio coordinato ("gang di mendicanti"). Coordina i turni, ritira il denaro, distribuisce alloggi degradati. È responsabile per art. 600-octies, e se c'è costrizione violenta anche per art. 601 (tratta).

Mevio consente al proprio figlio 13enne di mendicare liberamente. Sebbene non lo costringa, accetta gli assegni che il figlio autonomamente porta a casa. La tolleranza attiva ("permette") integra il reato.

Connessioni

Rimandi: art. 600 (situazioni di sfruttamento), art. 601-602 (tratta e acquisto di schiavi — spesso concorrono con accattonaggio), art. 602-ter (circostanze aggravanti). Art. 3 Cost. (uguaglianza dinanzi alla legge — il minore non imputabile è il vero vulnerabile qui). CEDU art. 4 (divieto schiavitù), art. 32 Cost. (protezione salute — l'accattonaggio espone a pericolo). Diritti UE: Direttiva antitratta 2011/93, Raccomandazione sulla povertà minorile.

Domande frequenti

Se mio figlio minore chiede di andare a mendicare, posso acconsentire?

No. Il consenso del minore non è legittimo se ha meno di 14 anni e non è imputabile. La norma protegge proprio dalla incapacità del minore di autodeterminarsi in modo consapevole. Avvalersi comunque integra il reato.

Cosa distingue art. 600-octies da una situazione di povertà familiare dove il minore lavora?

Art. 600-octies incrimina specificamente l'accattonaggio. Il lavoro minorile in sé è regolato da norme del diritto del lavoro (limite di ore, mansioni sicure, istruzione). L'accattonaggio è sempre vietato per under-14 non imputabili.

Se permetto al minore di mendicare per insegnargli il valore del denaro, sono comunque responsabile?

Sì. La motivazione pedagogica non esclude il dolo (consapevolezza della situazione). La norma non ammette scuse di intento educativo quando il soggetto è under-14 non imputabile.

Chi ha una relazione di autorità sul minore (nonno, padrino, maestro) è responsabile?

Sì, se "avvalendosi" o "permettendo". L'articolo dice "ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza". Dunque non solo genitori, ma chiunque abbia potere di guida.

Se un minore di 14 anni non imputabile mendica volontariamente, chi ha la responsabilità penale?

Chi lo "avvale" o "permette": genitori, tutori, chi ne detiene custodia. Il minore stesso non è imputabile per l'accattonaggio (e dunque non punibile); chi lo sfrutta lo è.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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