Art. 599 c.p.p. – Decisioni in Camera di consiglio
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Quando l’appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze (69 c.p.), o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (62-bis c.p.), di sanzioni sostitutive, della sospensione condizionale della pena (163 c.p.) o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (175 c.p.), la Corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127.
2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in Camera di consiglio, a norma dell’art. 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
4. La Corte provvede in Camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento.
In sintesi
L'articolo 599 autorizza la Corte a decidere in camera di consiglio quando l'appello riguarda solo pena, misure di sicurezza, circostanze attenuanti, o concordanza delle parti.
Ratio
La norma introduce una deroga al principio del dibattimento orale e pubblico: quando l'appello concerne solo questioni attinenti alla determinazione della pena (specie, misura, benefici), la Corte può decidere in camera di consiglio (seduta ristretta non pubblica). Ciò rispecchia l'idea che le questioni puramente sanzionatorie, non implicando ridefinizione del fatto, non richiedono il rituale dibattimentale. Inoltre, il comma 4 consente la camera di consiglio quando le parti concordano: questa previsione accelera i procedimenti e riduce il carico giudiziario per i casi di accordo.
Analisi
Il comma 1 elenca i presupposti: appello esclusivamente su pena, circostanze attenuanti generiche, sanzioni sostitutive o non menzione nel certificato del casellario. Il comma 2 consente il rinvio dell'udienza se l'imputato comparibile manifesta volontà di comparire ma legittimamente impedito. Il comma 3 disciplina la rinnovazione della prova in camera di consiglio: il giudice assume le prove con le forme minime (senza il cerimoniale del dibattimento pubblico), ma con partecipazione del PM e dei difensori. Il comma 4 introdotto da riforme recenti consente la camera di consiglio per concordanza delle parti sui motivi di appello; il comma 5 prevede che se il giudice non ritiene di poter accogliere, ordina il rinvio a dibattimento pubblico.
Quando si applica
Nella pratica, il ricorso a camera di consiglio è frequente quando il ricorso verte, ad esempio, sulla percentuale di sconto di pena per circostanze attenuanti. Se Tizio è condannato a tre anni per furto, ricorre per contestare che la Corte non ha apprezzzato adeguatamente l'aver restituito il denaro rubato, chiedendo riduzione della pena: la Corte decide in camera di consiglio. Similmente, se il ricorso riguarda solo l'applicazione della sospensione condizionale della pena, la decisione avviene in camera di consiglio. Quando invece il ricorso tocca la fondatezza del fatto (imputazione del reato o qualificazione), il giudice ordina il dibattimento ordinario.
Connessioni
L'articolo 599 si connette all'art. 127 c.p.p. sulle forme della camera di consiglio, all'art. 585 s. sulla proposizione dell'appello, all'art. 602 sul dibattimento di appello, e al sistema complessivo sulla oralità e pubblicità (art. 325 c.p.p.). È inoltre legato ai principi costituzionali di pubblico giudizio (art. 101 Cost.) pur ammettendo eccezioni in casi specifici.
Domande frequenti
Quando il giudice di appello può decidere in camera di consiglio invece del pubblico dibattimento?
Quando l'appello verte esclusivamente su specie o misura della pena, circostanze attenuanti generiche, sanzioni sostitutive, sospensione condizionale o non menzione nel casellario. Inoltre, se le parti concordano sull'accoglimento dei motivi di appello.
La decisione in camera di consiglio è meno garantita di quella in dibattimento pubblico?
Proceduralmente sì: la camera di consiglio è non pubblica e non segue il rito dibattimentale completo. Tuttavia, è una deroga ammessa dalla legge per questioni sanzionatorie, dove la ridiscussione del fatto non è necessaria. La sentenza rimane comunque motivata e impugnabile.
Se sono condannato e ricorro per riduzione della pena, devo comparire in udienza o basta il mio avvocato?
Se il giudice decide in camera di consiglio per questioni di sola pena, non è obbligatorio che tu comparisca. Tuttavia, se manifesti volontà di comparire e hai un legittimo impedimento al momento dell'udienza, il giudice rinvia. Se il giudice invece ordina dibattimento ordinario, la tua presenza può essere più rilevante.
Se il PM e io concordiamo sull'accoglimento del motivo, il giudice deve accoglierlo?
No. L'articolo 599 comma 5 prevede che il giudice, se ritiene di non potere accogliere la richiesta concordata, ordina il rinvio a dibattimento ordinario. Il giudice rimane vincolato alla legge e alla fondatezza; il consenso delle parti non obbliga il giudice a violarne i limiti.
In camera di consiglio il giudice può comunque sentire testimoni o acquisire nuove prove?
Sì, se necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (art. 603). Anche in camera di consiglio, il giudice assume le prove con partecipazione del PM e dei difensori, semplicemente senza il cerimoniale pubblico del dibattimento ordinario.