Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Quando si deve procedere in camera di consiglio (45 att.), il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta (1725). Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza (1725) possono essere presentate memorie (121) in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta (123), deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento (486, 10 att.) dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato un luogo diverso da quello un cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni del commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.
6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza (588), a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art.140 comma 2 (4205, 6669).
In sintesi
Il procedimento in camera di consiglio richiede avviso alle parti almeno dieci giorni prima, presentazione memorie e diritto della difesa.
Ratio
La camera di consiglio rappresenta una procedura semplificata, riservata a particolari materie di natura amministrativa e dispositiva entro il processo penale. Le garanzie di legalità rimangono essenziali: comunicazione alle parti, termini processuali rispettati, diritto di difesa preservato anche in forma scritta, pronunciamento trasparente mediante ordinanza motivata.
Analisi
L'articolo articola la procedura in diversi momenti: (1) il giudice fissa la data e notifica le parti con almeno 10 giorni di anticipo; (2) fino a 5 giorni prima si possono depositare memorie scritte; (3) pubblico ministero e interessati sono sentiti se compariscono; (4) detenuti/internati fuori circoscrizione su richiesta sono sentiti prima dell'udienza dal magistrato di sorveglianza; (5) ricorsi dichiarano nullità se omessi; (6) l'udienza è priva di pubblico; (7) il giudice emette ordinanza comunicata o notificata; (8) ricorsi in cassazione non sospendono automaticamente; (9) inammissibilità è dichiarata con ordinanza anche senza formalità; (10) verbale è redatto solo in forma riassuntiva.
Quando si applica
La camera di consiglio è usata per decisioni su questioni preliminari, reclami, ricorsi incidentali, convalide di fermo, applicazione misure cautelari durante la fase preliminare, proscioglimento anticipato e altre materie indicate dal codice. Si applica in ogni fase del procedimento penale quando la legge la preveda espressamente.
Connessioni
Collegata agli artt. 45 att. (procedimenti per camera di consiglio), 121 (memorie), 123 (richiesta comparizione detenuto), 1725 (comunicazione/notificazione), 424 (udienza preliminare), 544 (dibattimento), 588 (sospensione esecuzione ordinanza), 140 (verbale riassuntivo), 4205 e 6669 (norme correlate).
Domande frequenti
Che differenza c'è tra camera di consiglio e dibattimento?
La camera di consiglio è una procedura semplificata per questioni amministrative e preliminari, senza pubblico, con sentenza breve. Il dibattimento è la fase centrale del processo penale, con pubblico, con acquisizione prove orale, sentenza più articolata.
Se sono imputato, posso partecipare alla camera di consiglio?
Sì, se regolarmente citato o se lo richiedi. Se sei detenuto lontano dal tribunale, il magistrato di sorveglianza ti ascolterà prima dell'udienza. In generale la partecipazione non è obligatoria ma hai il diritto di parola se presente.
Come faccio ricorso contro l'ordinanza della camera di consiglio?
Ricorso per cassazione entro i termini previsti. L'ordinanza deve essere comunicata o notificata alle parti. Il ricorso per cassazione non sospende automaticamente l'ordinanza a meno che il giudice non lo disponga con decreto motivato.
Quale memoria posso depositare e quando?
Memorie scritte (osservazioni, eccezioni, documenti) possono essere depositate fino a cinque giorni prima della data dell'udienza. Dopo questo termine non sono più ricevibili salvo eccezioni per sopravvenienze.
Se manco all'udienza in camera di consiglio cosa succede?
Il procedimento può proseguire comunque con la sentenza del giudice basata sui soli atti. Se sei imputato senza difensore e non comparisci, il giudice ti assegna un difensore d'ufficio per la prosecuzione.
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