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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’art. 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’art. 495 comma 1.

3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.

4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato, contumace in primo grado (487), ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l’atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Parte chiede riassunzione di prove del primo grado o assunzione di nuove prove: giudice può ordinare rinnovazione
  • Se nuove prove sono sopravvenute dopo il primo grado, giudice ordina rinnovazione entro i limiti dell'art. 495
  • Giudice ordina rinnovazione di ufficio se ritiene assolutamente necessaria
  • Imputato contumace può chiedere rinnovazione provando caso fortuito o forza maggiore
  • Dibattimento sospeso massimo dieci giorni se impossibile procedere immediatamente

L'articolo 603 autorizza il giudice a rinnovare l'istruzione dibattimentale in appello quando richiesta dalla parte o necessaria d'ufficio, con termini brevi.

Ratio

La norma consente eccezionalmente l'assunzione di prove in appello, rispondendo a necessità di giustizia e completezza istruttoria. Sebbene in appello prevalga il principio della lettura di atti di primo grado, vi sono situazioni in cui la ripetizione della prova è indispensabile: quando una parte non ha potuto presentare prove in primo grado, quando sopravvengono fatti nuovi, o quando il giudice di appello rileva lacune probatorie critiche. La norma introduce tuttavia accelerazioni (termine non superiore a dieci giorni) per evitare che l'appello si trasformi in un secondo primo grado.

Analisi

Il comma 1 consente al giudice di ordinare rinnovazione se una parte ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di nuove prove 'nell'atto di appello o nei motivi presentati' (entro il termine dell'art. 585 comma 4), e il giudice rileva di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Il comma 2 disciplina il caso di prove sopravvenute o scoperte dopo il primo grado: il giudice ordina rinnovazione nei limiti dell'art. 495 (nuovo fatto). Il comma 3 autorizza il giudice a ordinare rinnovazione di ufficio se la ritiene 'assolutamente necessaria'. Il comma 4 consente all'imputato contumace in primo grado (non comparso) di chiedere rinnovazione provando caso fortuito, forza maggiore, o mancata conoscenza del decreto di citazione, purché non dovuta a sua colpa. Il comma 5 prevede che il giudice decida con ordinanza nel contraddittorio delle parti. Il comma 6 fissa i tempi: la rinnovazione procede 'immediatamente', e solo se impossibile il dibattimento è sospeso per non più di dieci giorni.

Quando si applica

Concretamente, Tizio in primo grado è condannato sulla base della testimonianza della vittima, che ha indicato l'ora del furto. In appello, Tizio chiede di assumere un testimone (un collega di lavoro) che proverebbe un alibi certo. Se il motivo di appello verte sulla non provata responsabilità e la prova proposta è pertinente, il giudice di appello ordina la rinnovazione: il testimone è ascoltato in appello davanti alla Corte, con partecipazione del PM e dei difensori. Diversamente, se in primo grado è stata resa una perizia su tracce biologiche, ma sono sopravvenute tecniche di analisi genetica più avanzate dopo la sentenza, il giudice può ordinare una nuova perizia nei limiti dell'art. 495. Se Caio era contumace in primo grado (non si è presentato all'udienza), ma prova che era all'estero per motivi di lavoro certificati, può chiedere in appello la rinnovazione del dibattimento.

Connessioni

L'articolo 603 si connette agli artt. 495 (nuovi fatti in primo grado), 511-524 (primo grado), 568-602 (appello), 604 (questioni di nullità, con cui interagisce sulla rinnovazione). È inoltre legato ai principi costituzionali di diritto di difesa (art. 24 Cost.) e di ricerca della verità storica.

Domande frequenti

In appello, quando il giudice può ordinare l'ascolto di testimoni, se in primo grado non c'erano?

Il giudice ordina la rinnovazione dell'istruzione quando: (1) una parte la chiede e il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti; (2) sopravvengono fatti nuovi dopo il primo grado; (3) il giudice la ritiene assolutamente necessaria di ufficio; (4) l'imputato contumace in primo grado prova caso fortuito o forza maggiore.

Se chiedo la rinnovazione in appello, il giudice può rifiutarla?

Sì. Il giudice ha discrezionalità: deve ritenere di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Se ritiene che gli elementi già acquisiti siano sufficienti, può rifiutare e decidere sulla base degli atti.

Quanto tempo dura la rinnovazione dell'istruzione in appello?

Procede 'immediatamente' secondo l'art. 603 comma 6. Se impossibile, il dibattimento può essere sospeso per un termine non superiore a dieci giorni. Questo assicura che l'appello non si trasformi in un secondo primo grado.

Se sono stato contumace nel primo grado, posso chiedere la rinnovazione in appello?

Sì, ma devi provare che la contumacia era dovuta a caso fortuito o forza maggiore (malattia, impedimento esterno) o che non hai avuto conoscenza del decreto di citazione per motivi non imputabili a te.

Durante la rinnovazione, il giudice può ordinare nuove perizie o solo sentire testimoni?

Può ordinare sia testimonianze sia consulenze tecniche. L'art. 603 parla di 'assunzione di prove', che include sia prove orali sia prove tecniche (perizie, sopralluoghi, ecc.).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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