Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 595 c.p. – Diffamazione
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire ventimila.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Spiegazione
Punisce chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente. È il reato di diffamazione, distinto dall’ingiuria (offesa alla persona presente, oggi depenalizzata). La pena è aggravata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e ancora di più se è commessa col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità (oggi anche social network e siti web).
Come funziona e quando si applica
Servono tre elementi: l’offesa alla reputazione, l’assenza dell’offeso e la comunicazione con almeno due persone. La responsabilità è esclusa quando opera il diritto di cronaca o di critica (verità del fatto, interesse pubblico, continenza espressiva). La diffamazione a mezzo internet è equiparata a quella «con altro mezzo di pubblicità».
Esempio pratico
Scrivere su un gruppo social o in una chat con più partecipanti frasi denigratorie e false su una persona non presente integra la diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra ingiuria e diffamazione?
L’ingiuria (offesa a chi è presente) è stata depenalizzata nel 2016 ed è un illecito civile; la diffamazione (offesa a chi è assente, davanti a più persone) resta reato.
Un post o un commento online è diffamazione?
Sì, se offende la reputazione altrui ed è visibile a più persone: si applica l’aggravante del mezzo di pubblicità.
Cosa esclude il reato?
L’esercizio legittimo del diritto di cronaca o di critica, quando il fatto è vero, di interesse pubblico ed espresso in modo continente.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.
Domande rapide
Cos'e la diffamazione ex art. 595 c.p.?
Quali sono le pene per la diffamazione?
La diffamazione sui social network e piu grave?
Esistono cause di esclusione?
Come si difende il diffamato?
In sintesi
- Diffamazione: chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione fuori dai casi dell'ingiuria (oggi depenalizzata).
- Pena base: reclusione fino a un anno o multa fino a euro 1.032.
- Aggravata in caso di attribuzione di fatto determinato o uso del mezzo della stampa.
- Aggravante speciale per offesa a Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
- Tutela il diritto alla reputazione, bilanciato con la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.
Indice dei contenuti
L'art. 595 c.p. punisce la diffamazione quale offesa alla reputazione altrui comunicata a più persone, tutelando un bene personalissimo nel necessario bilanciamento con la libertà di espressione.
Ratio
La norma tutela la reputazione, intesa come opinione che gli altri hanno della persona, profilo della personalità protetto dall'art. 2 Cost. e dalla Convenzione EDU. La fattispecie penale convive con la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., che opera come scriminante quando ricorrano i requisiti del diritto di cronaca, critica o satira. L'evoluzione legislativa ha depenalizzato l'ingiuria (art. 594 c.p. abrogato dal D.Lgs. 7/2016), lasciando l'art. 595 c.p. quale unica fattispecie di tutela penale dell'onore di persona presente.
Analisi
La condotta consiste nell'offendere la reputazione di una persona, fuori dai casi originariamente regolati dall'ingiuria, comunicando con più persone. Sono richiesti: l'assenza della persona offesa (o comunque la comunicazione non rivolta direttamente a lei); la comunicazione con almeno due persone, anche separatamente; l'idoneità lesiva dell'espressione. Il dolo è generico: consapevolezza e volontà di comunicare con più persone una frase offensiva. L'aggravante del fatto determinato (comma 2) ricorre quando si attribuisce alla vittima un fatto specifico, concreto e verificabile. L'aggravante della stampa (comma 3) raddoppia di fatto la cornice edittale e include ogni mezzo di pubblicità, compresi i social media secondo la giurisprudenza più recente. L'aggravante del corpo politico (comma 4) opera quando l'offesa colpisce istituzioni pubbliche.
Quando si applica
L'art. 595 c.p. si applica alle offese diffuse tramite stampa cartacea, televisione, radio, Internet, social network, blog, chat di gruppo, lettere indirizzate a più destinatari. La giurisprudenza ha riconosciuto la diffamazione anche nelle conversazioni in chat con più partecipanti e nelle recensioni online lesive. Rileva nei rapporti di lavoro, nelle dispute commerciali, nei contesti politici e nelle controversie tra privati che esondino in espressioni offensive.
Confronto sistemico
Si distingue dall'ingiuria (depenalizzata, oggi illecito civile ex D.Lgs. 7/2016), che presuppone l'offesa in presenza della persona offesa; dal vilipendio (artt. 290 ss. c.p.) e dall'oltraggio (art. 341-bis c.p.) per le offese a pubblico ufficiale. Si raccorda con la L. 47/1948 sulla stampa per la diffamazione a mezzo stampa, con la disciplina della rettifica e con la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. per il danno alla reputazione, normalmente accompagnata alla pretesa penale.
Profili problematici
Centrale è il bilanciamento con la libertà di stampa: la giurisprudenza richiede verità (oggettiva o putativa), interesse pubblico e continenza espressiva (Cass. Pen., decalogo del giornalista). Aperto il dibattito sulla pena detentiva per i giornalisti, oggetto di censure della Corte EDU e di interventi della Corte costituzionale. Discussa l'identificazione del responsabile nelle piattaforme online e l'efficacia dei rimedi cautelari rispetto alla rapida diffusione dei contenuti.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Diffamazione a mezzo stampa
Tizio, giornalista, pubblica un articolo attribuendo a Caia condotte illecite mai accertate. Caia sporge querela ex art. 595, commi 2 e 3, c.p.: rilevano la diffusione a mezzo stampa e l'attribuzione di fatto determinato, con cornice edittale aggravata.
Caso 2: Post offensivo sui social
Caia pubblica su un social network un post denigratorio nei confronti di Sempronio, raggiungendo numerosi utenti. La giurisprudenza qualifica la condotta come diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità equiparato alla stampa.
Caso 3: Recensione online lesiva
Sempronio pubblica su un portale di recensioni un commento falso e gravemente denigratorio nei confronti di un'attività commerciale. Il titolare sporge querela ex art. 595 c.p.; il giudice valuta l'idoneità lesiva e l'eventuale superamento dei limiti della critica.
Domande frequenti
Basta una sola persona destinataria per la diffamazione?
No. La fattispecie richiede la comunicazione con almeno due persone diverse dalla vittima. La comunicazione può avvenire anche separatamente, purché il soggetto abbia voluto raggiungere una pluralità di destinatari con il contenuto offensivo.
La diffamazione su Facebook è equiparata a quella a mezzo stampa?
Sì, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, la diffusione su social network integra l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità equivalente alla stampa, attesa la potenziale platea indeterminata di destinatari.
Quando opera la scriminante del diritto di cronaca?
Quando ricorrono tre requisiti: verità del fatto (anche putativa, con verifica accurata delle fonti), interesse pubblico alla diffusione, continenza espressiva nella forma. Il loro accertamento esclude l'antigiuridicità della condotta ex art. 51 c.p.
L'ingiuria è ancora reato?
No. L'art. 594 c.p. è stato abrogato dal D.Lgs. 7/2016, che ha trasformato l'ingiuria in illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria civile. La tutela penale resta circoscritta alla diffamazione ex art. 595 c.p.
Spiegazione
Punisce chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona assente. È il reato di diffamazione, distinto dall’ingiuria (offesa alla persona presente, oggi depenalizzata). La pena è aggravata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e ancora di più se è commessa col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità (oggi anche social network e siti web).
Come funziona e quando si applica
Servono tre elementi: l’offesa alla reputazione, l’assenza dell’offeso e la comunicazione con almeno due persone. La responsabilità è esclusa quando opera il diritto di cronaca o di critica (verità del fatto, interesse pubblico, continenza espressiva). La diffamazione a mezzo internet è equiparata a quella «con altro mezzo di pubblicità».
Esempio pratico
Scrivere su un gruppo social o in una chat con più partecipanti frasi denigratorie e false su una persona non presente integra la diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra ingiuria e diffamazione?
L’ingiuria (offesa a chi è presente) è stata depenalizzata nel 2016 ed è un illecito civile; la diffamazione (offesa a chi è assente, davanti a più persone) resta reato.
Un post o un commento online è diffamazione?
Sì, se offende la reputazione altrui ed è visibile a più persone: si applica l’aggravante del mezzo di pubblicità.
Cosa esclude il reato?
L’esercizio legittimo del diritto di cronaca o di critica, quando il fatto è vero, di interesse pubblico ed espresso in modo continente.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.