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Testo dell'articoloVigente
Art. 597 c.p. – Querela della persona offesa ed estinzione del reato
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile a querela della persona offesa.
Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato.
In sintesi
- Reati di procedibilità a querela della persona offesa (privata iniziativa)
- Se parti raggiungono accordo per verità del fatto (art. 596), querela è tacitamente rinunciata
- Se vittima muore, diritto di querela passa a prossimi congiunti entro termine
- Morte della vittima non estingue querela già proposta
- Facoltà arbitrato onore disponibile anche ai congiunti in caso di morte
Indice dei contenuti
Delitti ingiuria e diffamazione sono procedibili a querela della persona offesa. Termini di prescrizione e legittimazione ristretti.
Ratio
L'articolo 597 stabilisce regime procedimentale dei delitti di onore: dato che colpiscono bene giuridico personale e disponibile (il decoro individuale), il legislatore ha scelto procedibilità su querela privata piuttosto che su iniziativa d'ufficio. Ciò consente alla vittima di valutare convenienza tutela giurisdizionale, incoraggiando accordi privati e risoluzioni extragiudiziali, in linea con principio di autodeterminazione della persona.
Analisi
Primo comma: 'Delitti previsti articoli 594-595 sono punibili a querela della persona offesa', significa Pubblico Ministero non può iniziare procedimento senza richiesta vittima. Seconda parte: 'Se persona offesa e offensore hanno esercitato facoltà' (deferimento a giurì d'onore per verità), 'querela si considera tacitamente rinunciata o remessa', accordo automaticamente estingue procedimento. Terzo comma: se vittima muore prima decorso termine di 6 mesi (di norma), o se offesa riguarda memoria defunto, hanno diritto querela 'prossimi congiunti, l'adottante e adottato'. Quarto comma: se vittima muore dopo aver proposto querela, facoltà continua negli eredi. La legittimazione resta ristretta agli eredi in linea retta e affini per matrimonio.
Quando si applica
Si applica ogni volta che vittima ingiuria/diffamazione decida di ricorrere alla giustizia penale. La querela deve essere proposta entro 6 mesi dalla conoscenza dell'offesa (termine di decadenza). Se vittima non querela, PM non agisce. Caso pratico: Tizio diffama Caio pubblicamente, Caio attende 6 mesi senza querelare, decadenza si consuma, niente condanna possibile. Se Caio muore, gli eredi hanno diritto querela ma entro termini ristretti.
Connessioni
Articolo 597 rimanda a articoli 594-595 (ingiuria e diffamazione), articolo 596 (prova verità), articolo 599 (ritorsione). Si connette a norme procedurali: articolo 170 codice procedura penale (querela, presentazione), articolo 174 (termini di decadenza), articolo 340 cpp (competenza tribunale). Riferimenti nel diritto civile: articoli 2043 e ss. Codice Civile (risarcimento danni da fatto illecito). Procedura civile per diffamazione: articoli 163-bis e 164 codice procedura civile (diritto di rettifica e replica).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Tizio diffama pubblicamente Caio il 15 gennaio 2024
Caio scopre l'offesa il 20 gennaio. Ha 6 mesi (fino al 20 luglio 2024) per presentare querela al tribunale della sua provincia. Se non presenta entro questo termine, il reato decade e neppure il PM può procedere. Se Caio muore il 10 luglio 2024, i suoi figli (prossimi congiunti) hanno ancora tempo fino al 20 luglio per proporre querela in sua vece e per proteggere memoria del padre defunto.
Caso 2: Sempronio e Mevio hanno conflitto
Sempronio diffama Mevio su blog il 1 maggio 2024. Mevio denuncia al tribunale il 25 maggio. Prima che processo si svolga, il 10 novembre 2024, Mevio muore. Dato che querela era già proposta, il procedimento continua (articolo 597 c.4): i congiunti di Mevio mantengono diritto di continuare causa, anche senza esplicitazione della morte. Sempronio rimane imputato.
Domande frequenti
Se mi diffamano, è obbligatorio che vada in tribunale o posso sceglierne di no?
No, non è obbligatorio. Il reato è procedibile a querela, cioè necessita tua iniziativa. Se non quereli entro 6 mesi dal momento in cui scopri l'offesa, il reato decade e il PM non può più procedere. La scelta rimane tua.
Se raggiungo accordo con l'offensore (es. scuse pubbliche e danaro), che succede?
Se accordo include deferimento della verità al giurì d'onore (art. 596 c.2) oppure remissione esplicita della querela, il procedimento si estingue. L'accordo privato non annulla direttamente la querela, ma sì la remissione volontaria.
Quanto tempo ho per queralarmi dopo avere scoperto la diffamazione?
Sei mesi dalla conoscenza dell'offesa. Questo è termine di decadenza, non di prescrizione: se non querelì entro 6 mesi, il diritto di querela scompare del tutto. Il procedimento penale però ha prescrizione più lunga (articoli 157-159 cpp).
Se vittima muore, chi può queralarsi?
Se morte avviene prima della proposta di querela, hanno diritto i prossimi congiunti (figli, genitori, fratelli), l'adottante, l'adottato, ma entro il medesimo termine di 6 mesi dalla conoscenza. Se querela era già proposta, congiunti continuano procedimento.
Esiste un tempo limite massimo per perseguire diffamazione anche se non la querelo?
Sì. La prescriticolo penale del reato di diffamazione è 6 anni (per delitto) dalla data del fatto. Ma necessario che qualcuno (tu o congiunti) quareli entro 6 mesi; dopo senza querela, il fatto decade anche prima di prescritticolo.
Spiegazione
Stabilisce che la diffamazione (art. 595 c.p.) è punibile a querela della persona offesa, e regola gli effetti della querela ed estinzione per i delitti contro l’onore.
Come funziona e quando si applica
Significa che senza querela della vittima il reato non è perseguibile. Va ricordato che l’ingiuria (ex art. 594) è stata depenalizzata nel 2016: oggi è un illecito civile che dà diritto al risarcimento, non più un reato.
Esempio pratico
Chi si ritiene diffamato deve presentare querela (di norma entro 3 mesi dal fatto) perché il reato sia perseguibile.
Domande frequenti
La diffamazione si persegue d’ufficio?
No: è punibile a querela della persona offesa (art. 597).
E l’ingiuria è ancora reato?
No: dal 2016 è un illecito civile che dà diritto al risarcimento, non più un reato.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.