Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose
In vigore dal 1° luglio 1931
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.(1)
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
In sintesi
Commento del professionista
Inquadramento e ratio normativa
L'art. 590 c.p. rappresenta la fattispecie cardine in materia di lesioni personali colpose. Collocato nel Titolo XII del Libro II del codice penale, esso costituisce il pendant colposo dell'art. 582 c.p., punendo chi cagiona ad altri un danno all'integrità fisica o psichica senza la volontà di farlo, ma per effetto di una condotta negligente, imprudente o imperita. La ratio risiede nella necessità di tutelare l'integrità fisica della persona anche rispetto a condotte non intenzionali. Il legislatore ha progressivamente inasprito le pene, soprattutto con la L. 41/2016 sulle lesioni stradali, per rispondere all'allarme sociale generato da incidenti gravi causati da soggetti in stato di alterazione psicofisica.
La colpa: imprudenza, negligenza, imperizia
Il fulcro della fattispecie è il concetto di colpa ex art. 43 c.p., che può manifestarsi in tre forme: imprudenza (agire senza le dovute cautele), negligenza (omettere comportamenti doverosi) e imperizia (agire senza le necessarie competenze tecniche). Occorre sempre verificare il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento lesivo: la lesione deve essere conseguenza diretta e prevedibile del comportamento del soggetto agente. La colpa può essere generica (inosservanza delle regole di comune prudenza) o specifica (violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline), quest'ultima particolarmente rilevante nelle ipotesi aggravate del terzo e quarto comma.
Lesioni gravi e gravissime colpose
Il secondo comma richiama le definizioni di lesione grave e lesione gravissima dell'art. 583 c.p. È grave la lesione che determina una malattia con pericolo di vita, oppure incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni, o la perdita o l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. È gravissima quella che cagiona una malattia certamente insanabile, la perdita di un senso, di un arto o della capacità di procreare, o la deformazione permanente del viso. La distinzione è fondamentale perché incide direttamente sulla misura della pena e, nei casi aggravati, determina soglie edittali molto più elevate.
Lesioni stradali e sul lavoro: aggravanti specifiche
Il terzo e il quarto comma introducono circostanze aggravanti ad effetto speciale. In caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, le pene per le lesioni gravi e gravissime sono sensibilmente aumentate. L'inasprimento più significativo riguarda il quarto comma, introdotto dalla L. 41/2016: chi cagiona lesioni gravi o gravissime guidando in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope rischia rispettivamente la reclusione da sei mesi a due anni e da un anno e sei mesi a quattro anni.
Procedibilità e profili risarcitori
L'ultimo comma disciplina il regime di procedibilità: in via generale il reato è perseguibile a querela, da proporre entro tre mesi. Il reato diventa procedibile d'ufficio nei casi di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o sull'igiene del lavoro, nonché quando la lesione abbia determinato una malattia professionale. Sul piano civile, la vittima può costituirsi parte civile nel processo penale o agire ex art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale.
Domande frequenti
Quando scatta il reato di lesioni colpose e come si distingue dalle lesioni dolose?
Le lesioni colpose si configurano quando il danno fisico è causato per imprudenza, negligenza o imperizia, senza alcuna intenzione di ferire. Le lesioni dolose (art. 582 c.p.) richiedono invece la volontà di cagionare il danno. La distinzione è cruciale perché le pene per il dolo sono molto più severe.
Cosa si intende per lesione grave e lesione gravissima?
La lesione è grave se causa malattia con pericolo di vita, incapacità lavorativa per oltre 40 giorni o perdita permanente di un senso o organo. È gravissima se provoca malattia insanabile, perdita di un arto, capacità di procreare o deformazione permanente del viso.
Se causo un incidente stradale con feriti gravi, rischio il carcere?
Sì. Se guidi normalmente la pena può arrivare a un anno; se sei in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto effetto di droghe e causi lesioni gravissime, rischi fino a 4 anni di reclusione. Possono aggiungersi la sospensione della patente e conseguenze civilistiche risarcitorie.
Il reato di lesioni colpose si persegue sempre d'ufficio o serve la querela della vittima?
Nella maggior parte dei casi serve la querela della vittima, da proporre entro 3 mesi. Fanno eccezione le lesioni gravi/gravissime legate alla violazione di norme antinfortunistiche sul lavoro e quelle che causano malattie professionali: in questi casi si procede d'ufficio.
Un datore di lavoro può rispondere penalmente per le lesioni subite da un dipendente?
Sì. Se le lesioni derivano dalla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008), il datore risponde per colpa specifica. Il reato è procedibile d'ufficio e, oltre alla condanna penale, l'INAIL può esercitare azione di regresso per il recupero delle prestazioni erogate.