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Testo dell'articoloVigente
Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni .
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 590 c.p. costituisce la disciplina generale delle lesioni personali colpose, sanzionando con pena graduata in funzione della gravità dell'evento la causazione di una lesione per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi.
Ratio
La norma tutela l'integrità fisica e psichica della persona, estendendo la protezione anche alle condotte non intenzionali. Il legislatore considera la colpa un disvalore sufficiente a giustificare la sanzione penale, ma modula la pena in proporzione alla gravità della lesione e alla particolare pericolosità del contesto (circolazione stradale, ambiente di lavoro). La finalità è non solo retributiva ma anche preventiva, incentivando l'adozione di condotte caute.
Analisi
La fattispecie richiede una condotta colposa che cagioni una lesione personale, intesa come malattia nel corpo o nella mente ex art. 582 c.p. La colpa può essere generica (negligenza, imprudenza, imperizia) o specifica (violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline). La graduazione della pena segue lo schema dell'art. 583 c.p.: lesione lieve, grave (durata della malattia superiore a quaranta giorni o indebolimento permanente di un senso o di un organo) o gravissima (malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, della capacità di procreare, della parola, deformazione o sfregio permanente del viso). Le aggravanti del secondo periodo del terzo comma riguardano la violazione delle norme sulla circolazione stradale e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: in tali ipotesi la pena è elevata e la procedibilità diviene d'ufficio per le lesioni gravi e gravissime. Le fattispecie più gravi in materia stradale sono ora trasferite negli artt. 590-bis e 590-ter c.p., introdotti dalla l. 41/2016.
Quando si applica
L'art. 590 c.p. opera in molteplici ambiti: incidenti domestici e sportivi, infortuni sul lavoro non gravissimi, sinistri stradali con lesioni lievi, episodi di colpa medica. In quest'ultimo settore, la l. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) ha introdotto regole specifiche di valutazione della colpa professionale, limitando la responsabilità per imperizia in caso di osservanza delle linee guida.
Confronto sistemico
Va letto in correlazione con l'art. 582 c.p. (lesioni personali dolose), con l'art. 583 c.p. (circostanze aggravanti relative alla gravità) e con gli artt. 590-bis e 590-ter c.p. (lesioni stradali). Si raccorda inoltre con la disciplina dell'omicidio colposo (art. 589 c.p.), con cui condivide la struttura della colpa. Sul piano processuale, la regola generale della procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. 150/2022 si applica alle lesioni colpose non aggravate.
Profili problematici
Tra i nodi più discussi vi sono la prova del nesso causale nelle ipotesi di colpa medica (criterio dell'alta probabilità logica secondo Cass. SS.UU. Franzese), la distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale nella circolazione stradale, l'individuazione dell'elemento soggettivo nei reati colposi commessi nell'esercizio di attività complesse (sanitarie, industriali, sportive). Discusso è anche il rapporto con la responsabilità civile e l'eventuale prescrizione, oggi disciplinata anche dagli artt. 159 e ss. c.p.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Lesioni colpose stradali lievi
Tizio, alla guida della propria auto, omette di concedere la precedenza e provoca a Caia lesioni guaribili in venti giorni. Trattandosi di lesioni lievi e in assenza di particolari aggravanti, il reato è procedibile a querela ai sensi dell'art. 590 c.p.
Caso 2: Infortunio sul lavoro
Mevio, datore di lavoro, omette di fornire idonei dispositivi di protezione individuale al dipendente Sempronio, che subisce una frattura. La fattispecie integra l'art. 590 c.p. aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, procedibile d'ufficio.
Caso 3: Colpa medica per imperizia
Caia, medico chirurgo, esegue un intervento non conforme alle linee guida accreditate, causando lesioni gravi al paziente. La responsabilità è valutata alla luce dell'art. 590 c.p. e della disciplina speciale di cui alla l. 24/2017.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra lesioni colpose e dolose?
Le lesioni dolose (art. 582 c.p.) richiedono coscienza e volontà dell'evento; quelle colpose (art. 590 c.p.) presuppongono negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme. La pena è significativamente più lieve nel caso colposo, salvo le aggravanti specifiche.
Il reato è procedibile a querela o d'ufficio?
In linea generale è procedibile a querela. Diventa procedibile d'ufficio nelle ipotesi aggravate dalla violazione delle norme stradali o antinfortunistiche se la lesione è grave o gravissima. Le lesioni stradali gravi e gravissime sono ora regolate dall'art. 590-bis c.p.
Quando una lesione è considerata grave?
Ai sensi dell'art. 583 c.p., quando la malattia ha durata superiore a quaranta giorni, o produce indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione è gravissima nei casi più gravi indicati nello stesso articolo (perdita di un senso, di un arto, deformazione del viso, ecc.).
Le linee guida mediche escludono la responsabilità?
L'art. 590-sexies c.p., introdotto dalla l. 24/2017, esclude la punibilità del sanitario per imperizia in caso di rispetto delle linee guida accreditate, salvo che l'evento sia connotato da colpa grave. Restano ferme le ipotesi di negligenza e imprudenza.
Fonti consultate: 2 fontei verificate