← Torna a Codice Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.(1)

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

In sintesi

  • Lesione colposa: chi causa una lesione per colpa (imprudenza, negligenza o imperizia) può essere condannato a reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309 euro; le pene aumentano se la lesione è grave o gravissima.
  • Aggravante stradale e lavorativa: se la lesione è causata violando le norme del codice della strada o quelle sulla sicurezza sul lavoro, le pene sono significativamente più severe.
  • Ebbrezza e stupefacenti: chi causa lesioni gravi o gravissime alla guida in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto effetto di droghe rischia la reclusione fino a 4 anni.
  • Querela di parte: nella maggior parte dei casi il reato si persegue solo se la vittima sporge querela; fanno eccezione le lesioni connesse a infortuni sul lavoro o malattie professionali, perseguibili d'ufficio.
  • Rilevanza pratica: l'articolo copre situazioni quotidiane molto frequenti, incidenti stradali, infortuni sul lavoro, errori medici, con conseguenze penali e civili rilevanti per il responsabile.
Commento del professionista
Inquadramento e ratio normativa

L'art. 590 c.p. rappresenta la fattispecie cardine in materia di lesioni personali colpose. Collocato nel Titolo XII del Libro II del codice penale, esso costituisce il pendant colposo dell'art. 582 c.p., punendo chi cagiona ad altri un danno all'integrità fisica o psichica senza la volontà di farlo, ma per effetto di una condotta negligente, imprudente o imperita. La ratio risiede nella necessità di tutelare l'integrità fisica della persona anche rispetto a condotte non intenzionali. Il legislatore ha progressivamente inasprito le pene, soprattutto con la L. 41/2016 sulle lesioni stradali, per rispondere all'allarme sociale generato da incidenti gravi causati da soggetti in stato di alterazione psicofisica.

La colpa: imprudenza, negligenza, imperizia

Il fulcro della fattispecie è il concetto di colpa ex art. 43 c.p., che può manifestarsi in tre forme: imprudenza (agire senza le dovute cautele), negligenza (omettere comportamenti doverosi) e imperizia (agire senza le necessarie competenze tecniche). Occorre sempre verificare il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento lesivo: la lesione deve essere conseguenza diretta e prevedibile del comportamento del soggetto agente. La colpa può essere generica (inosservanza delle regole di comune prudenza) o specifica (violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline), quest'ultima particolarmente rilevante nelle ipotesi aggravate del terzo e quarto comma.

Lesioni gravi e gravissime colpose

Il secondo comma richiama le definizioni di lesione grave e lesione gravissima dell'art. 583 c.p. È grave la lesione che determina una malattia con pericolo di vita, oppure incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni, o la perdita o l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. È gravissima quella che cagiona una malattia certamente insanabile, la perdita di un senso, di un arto o della capacità di procreare, o la deformazione permanente del viso. La distinzione è fondamentale perché incide direttamente sulla misura della pena e, nei casi aggravati, determina soglie edittali molto più elevate.

Lesioni stradali e sul lavoro: aggravanti specifiche

Il terzo e il quarto comma introducono circostanze aggravanti ad effetto speciale. In caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, le pene per le lesioni gravi e gravissime sono sensibilmente aumentate. L'inasprimento più significativo riguarda il quarto comma, introdotto dalla L. 41/2016: chi cagiona lesioni gravi o gravissime guidando in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope rischia rispettivamente la reclusione da sei mesi a due anni e da un anno e sei mesi a quattro anni.

Procedibilità e profili risarcitori

L'ultimo comma disciplina il regime di procedibilità: in via generale il reato è perseguibile a querela, da proporre entro tre mesi. Il reato diventa procedibile d'ufficio nei casi di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o sull'igiene del lavoro, nonché quando la lesione abbia determinato una malattia professionale. Sul piano civile, la vittima può costituirsi parte civile nel processo penale o agire ex art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale.

Domande frequenti

Quando scatta il reato di lesioni colpose e come si distingue dalle lesioni dolose?

Le lesioni colpose si configurano quando il danno fisico è causato per imprudenza, negligenza o imperizia, senza alcuna intenzione di ferire. Le lesioni dolose (art. 582 c.p.) richiedono invece la volontà di cagionare il danno. La distinzione è cruciale perché le pene per il dolo sono molto più severe.

Cosa si intende per lesione grave e lesione gravissima?

La lesione è grave se causa malattia con pericolo di vita, incapacità lavorativa per oltre 40 giorni o perdita permanente di un senso o organo. È gravissima se provoca malattia insanabile, perdita di un arto, capacità di procreare o deformazione permanente del viso.

Se causo un incidente stradale con feriti gravi, rischio il carcere?

Sì. Se guidi normalmente la pena può arrivare a un anno; se sei in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto effetto di droghe e causi lesioni gravissime, rischi fino a 4 anni di reclusione. Possono aggiungersi la sospensione della patente e conseguenze civilistiche risarcitorie.

Il reato di lesioni colpose si persegue sempre d'ufficio o serve la querela della vittima?

Nella maggior parte dei casi serve la querela della vittima, da proporre entro 3 mesi. Fanno eccezione le lesioni gravi/gravissime legate alla violazione di norme antinfortunistiche sul lavoro e quelle che causano malattie professionali: in questi casi si procede d'ufficio.

Un datore di lavoro può rispondere penalmente per le lesioni subite da un dipendente?

Sì. Se le lesioni derivano dalla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008), il datore risponde per colpa specifica. Il reato è procedibile d'ufficio e, oltre alla condanna penale, l'INAIL può esercitare azione di regresso per il recupero delle prestazioni erogate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-06
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.