Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 587 c.p.
Articolo abrogato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Penale.
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 586 - Art. 586 c.p.: Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto→Cod. pen. art. 588 - Art. 588 Codice Penale: Rissa→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 585 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Articolo 589 Codice Penale: Omicidio colposo→Articolo 584 Codice Penale: Omicidio preterintenzionale→Articolo 590 Codice Penale: Lesioni personali colpose→Articolo 590-bis Codice Penale: Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime→Art. 583-quater c.p.: Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive→Articolo 583-ter Codice Penale: Pena accessoria
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo abrogato dal legislatore. Non ha efficacia giuridica e non produce effetti sull'ordinamento vigente.
Ratio
Non applicabile. Articolo abrogato dall'ordinamento.
Analisi
Non applicabile. Articolo abrogato dall'ordinamento.
Quando si applica
Non si applica. Articolo abrogato.
Connessioni
Per ricostruire il contesto normativo precedente all'abrogazione, si rimanda alla consultazione di archivi normativi storici o commentari di epoca.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Prassi e linee guida
Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia pubblica i codici aggiornati e i testi di riferimento per la consultazione delle norme penali vigenti e delle modifiche legislative correnti.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Non applicabile. Articolo abrogato.
Domande frequenti
Posso consultare il testo dell'art. 587 originario?
Sì, presso archivi normativi come Normattiva (normattiva.it) è possibile consultare la versione storica e la data dell'abrogazione. Il Codice Penale è in costante evoluzione.
Se ho una sentenza che cita l'art. 587, è ancora valida?
Sì, la sentenza è valida storiamente. Ma per fatti odierni, la norma non è applicabile. Verifica se il tuo caso rientra in norme successive che lo hanno sostituito.
Quale norma ha sostituito l'art. 587?
Per conoscere quale norma successiva disciplina la materia, è necessario consultare commenti giuridici o il Codice Penale vigente. La struttura potrebbe essere stata riorganizzata.
Posso invocare l'art. 587 in mia difesa per un fatto commesso prima dell'abrogazione?
Dipende dalla data del fatto e dall'abrogazione. Se il fatto è stato commesso prima dell'abrogazione, la norma era applicabile allora. Il giudice applica la legge vigente al tempo del fatto (art. 2 c.p., irretroattività).
Chi ha abrogato l'art. 587 e quando?
Verificare presso Normattiva.it o presso la camera dei deputati (normattiva.governo.it) per consultare la storia normativa esatta e la legge che ha proceduto all'abrogazione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate