Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 583-quater c.p. – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive .

Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.

Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.

Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma .

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.

In sintesi

  • Protezione penale rafforzata per pubblici ufficiali impegnati nell'ordine pubblico
  • Lesioni gravi: reclusione 4-10 anni; lesioni gravissime 8-16 anni
  • Applicazione limitata al contesto di manifestazioni sportive
  • Riconosce il rischio particolare dell'operato durante eventi pubblici
  • Pene sostanzialmente superiori rispetto a lesioni ordinarie
Indice dei contenuti

Lesioni gravi o gravissime a pubblico ufficiale in servizio durante manifestazioni sportive: pene da 4 a 16 anni.

Ratio

L'articolo 583-quater introduce una protezione penale differenziata per i pubblici ufficiali addetti al servizio di ordine pubblico durante manifestazioni sportive. La ratio sottesa è il riconoscimento della vulnerabilità particolare di questi soggetti, esposti a situazioni di elevata tensione sociale e al rischio concreto di aggressioni. Lo Stato penalizza dunque con maggiore rigore gli attacchi a chi opera per garantire la sicurezza pubblica in contesti particolarmente critici.

Analisi

La norma distingue due ipotesi: lesioni gravi (reclusione da 4 a 10 anni) e lesioni gravissime (reclusione da 8 a 16 anni). La gravità e la gravissimità seguono la classificazione ordinaria (artt. 582-583), ma con pene raddoppiate circa. È elemento costitutivo che l'ufficiale sia in servizio di ordine pubblico e che il fatto avvenga in occasione di manifestazioni sportive: l'assenza di uno di questi requisiti farebbe scattare il regime ordinario delle lesioni. La norma non richiede intento específico contro l'ufficiale, ma semplice dolore del gesto lesivo.

Quando si applica

La norma trova applicazione quando un agente di polizia, carabiniere o altro pubblico ufficiale preposto all'ordine pubblico subisca lesioni (accertate medicamente) durante uno stadio, una partita di calcio, un evento sportivo pubblico o privato. Non è necessario che il colpevole sappia con certezza di colpire un ufficiale, ma è sufficiente la negligenza. Esempi: un tifoso che lancia un oggetto durante scontri nello stadio e colpisce un maresciallo dei carabinieri; un manifestante che percuote un agente della Polizia di Stato durante un evento calcistico con violenza tale da provocare fratture.

Connessioni

La norma si colloca nel Titolo XII (Delitti contro la persona) e integra il sistema di lesioni personali (artt. 581-583). Si coordina con l'art. 585 (circostanze aggravanti comuni a lesioni, percosse preterintenzionali, omicidio), l'art. 656 c.p. (violenza e minaccia a pubblico ufficiale) e con le norme di procedura penale sulla competenza. Differisce dall'art. 583-bis (lesioni a capo dello Stato), che opera con pene ancora superiori, e dall'art. 583-ter (lesioni in contesti di terrorismo).

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, tifoso della squadra ospite, durante una partita di Serie A entra in conflitto con la curva opposta. Nel caos che segue, lancia una bottiglia di vetro che colpisce il viso di Caio, agente della Polizia di Stato in servizio. Caio riporta una frattura dello zigomo e 45 giorni di prognosi. Tizio è denunciato per lesioni gravi a pubblico ufficiale in servizio durante manifestazione sportiva: rischia 4-10 anni di reclusione, ben superiori ai 3 mesi-3 anni previsti per lesioni ordinarie.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, durante una partita di calcio dilettantistico, percuote un maresciallo dei carabinieri in risposta a un intervento dell'ufficiale per sedare disordini. Sempronio provoca al carabiniere una lesione gravissima (lussazione della spalla con necessità di intervento chirurgico). Sempronio è denunciato per lesioni gravissime: la pena applicabile è da 8 a 16 anni, superiore alla media delle lesioni gravi ordinarie.

Domande frequenti

Se sono colpito durante una manifestazione sportiva e aggredisco un agente in legittima difesa, posso usufruire dello scriminante?

Sì, la legittima difesa (art. 52 c.p.) e lo stato di necessità (art. 54 c.p.) operano trasversalmente. Se un agente agisce illegittimamente e voi vi difendete proporzionatamente, potete invocare lo scriminante. Tuttavia, il giudice esaminerà se la reazione era effettivamente proporzionata al pericolo corso.

Vale lo stesso se colpisco per errore un agente in borghese che non mi comunica la sua qualifica?

La norma non richiede consapevolezza della qualifica. Se comunque, per errore, colpite un pubblico ufficiale che opera in servizio d'ordine, potete comunque essere perseguiti, salvo dimostrare circostanze attenuanti (imperizia, mancata comunicazione della qualifica) che il giudice valuterà in concreto.

Esistono circostanze attenuanti specifiche per questo reato?

No, l'art. 583-quater non prevede attenuanti automatiche. Tuttavia il giudice può applicare le attenuanti generiche (art. 81 c.p.), quali il primo tempo, la provenienda, condotta processuale, se ricorrono i presupposti e se inferiori alle aggravanti.

Se il ferito riporta lesioni 'appena gravi' (40 giorni di prognosi), quale pena si applica?

Le lesioni si classificano in base alla prognosi: se inferiore a 40 giorni non sono neppure 'gravi' secondo il codice ordinario, quindi non rientra in 583-quater. Il caso rientra in art. 582 (percosse ordinarie) o al massimo art. 583 (lesioni semplici), con pene minori.

Se sono categoria vulnerabile (dico in gravidanza), si applica un aggravio ulteriore?

Se siete voi a colpire, la vulnerabilità non opera a vostro favore. Se siete voi che subite lesioni, la condizione di vulnerabilità può essere elemento di aggravamento per il colpevole (art. 585 c.p., se ricorrono circostanze aggravanti generiche).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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