Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Prassi e linee guida
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 586 c.p. – Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

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In sintesi

  • L'art. 586 c.p. riguarda il caso in cui da un delitto doloso deriva la morte o la lesione di una persona.
  • La morte o la lesione deve essere una «conseguenza non voluta dal colpevole».
  • Si applicano le disposizioni dell'articolo 83.
  • Le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
  • Il testo non indica la misura dell'aumento di pena.
Indice dei contenuti

L'articolo 586 del codice penale regola un caso preciso: una persona commette un fatto previsto come delitto doloso e da quel fatto deriva un evento ulteriore, la morte o la lesione di una persona, che il colpevole non ha voluto. La norma è formata da un solo periodo. Conviene leggerlo con attenzione, perché ogni parola delimita il suo ambito.

I presupposti indicati dal testo

Il primo presupposto è che vi sia «un fatto preveduto come delitto doloso». Il testo parla di delitto, quindi non di contravvenzione, e di delitto doloso. Il secondo presupposto è che da quel fatto «deriva» la morte o la lesione di una persona. Il terzo presupposto riguarda l'atteggiamento del colpevole: la morte o la lesione deve essere una «conseguenza non voluta dal colpevole». Se uno di questi elementi manca, la situazione non rientra nella previsione dell'articolo 586 come è formulata.

La disciplina applicabile

Quando ricorrono i presupposti, la norma stabilisce che «si applicano le disposizioni dell'articolo 83». L'articolo 586 non riporta il contenuto dell'articolo 83: per conoscerlo bisogna leggere quella disposizione. Il testo aggiunge subito una precisazione: «ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate». La congiunzione «ma» segnala che, rispetto al semplice rinvio all'articolo 83, l'articolo 586 prevede un trattamento più severo, cioè l'aumento delle pene previste da quei due articoli. Il testo non dice di quanto sia l'aumento e non indica criteri per calcolarlo; sul punto l'articolo 586, da solo, non dà altre informazioni.

Un esempio

Tizio commette un fatto previsto come delitto doloso. Da quel fatto deriva la lesione di Caio, conseguenza che Tizio non ha voluto. In base all'articolo 586 si applicano a Tizio, per la lesione di Caio, le disposizioni dell'articolo 83, e la pena stabilita nell'articolo 590 è aumentata. Se invece dal fatto fosse derivata la morte di Sempronio, sempre come conseguenza non voluta, l'aumento riguarderebbe la pena stabilita nell'articolo 589.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi e linee guida

Ministero della Giustizia

Codici giuridici

Il Ministero della Giustizia pubblica la raccolta ufficiale dei codici vigenti, con testo coordinato e aggiornato delle disposizioni in materia penale e processuale.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 586 c.p.?

Quando da un fatto previsto come delitto doloso deriva la morte o la lesione di una persona, come conseguenza non voluta dal colpevole.

La morte o la lesione deve essere voluta dal colpevole?

No. Il testo richiede che sia una «conseguenza non voluta dal colpevole».

Quali disposizioni richiama l'art. 586 c.p.?

Richiama le disposizioni dell'articolo 83 e stabilisce che le pene degli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Di quanto aumentano le pene secondo l'art. 586 c.p.?

L'articolo dice solo che le pene stabilite negli articoli 589 e 590 «sono aumentate». Non indica la misura dell'aumento.

L'art. 586 c.p. riguarda anche le contravvenzioni?

Il testo parla di «un fatto preveduto come delitto doloso». Le contravvenzioni non sono menzionate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 9 maggio 2026
Fonti consultate: 2 fonti verificate
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.