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Testo dell'articoloVigente
Art. 586 c.p. – Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
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Vedi anche
→Cod. pen. art. 585 - Articolo 585 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Cod. pen. art. 587 - Art. 587 Codice Penale: Abrogato→Cod. proc. pen. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale→Articolo 584 Codice Penale: Omicidio preterintenzionale→Art. 588 Codice Penale: Rissa→Art. 583-quater c.p.: Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive→Articolo 583-ter Codice Penale: Pena accessoria→Art. 583-bis c.p.: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili→Articolo 583 Codice Penale: Circostanze aggravanti→Articolo 589 Codice Penale: Omicidio colposo→Articolo 582 Codice Penale: Lesione personale→Articolo 590 Codice Penale: Lesioni personali colpose
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 586 del codice penale regola un caso preciso: una persona commette un fatto previsto come delitto doloso e da quel fatto deriva un evento ulteriore, la morte o la lesione di una persona, che il colpevole non ha voluto. La norma è formata da un solo periodo. Conviene leggerlo con attenzione, perché ogni parola delimita il suo ambito.
I presupposti indicati dal testo
Il primo presupposto è che vi sia «un fatto preveduto come delitto doloso». Il testo parla di delitto, quindi non di contravvenzione, e di delitto doloso. Il secondo presupposto è che da quel fatto «deriva» la morte o la lesione di una persona. Il terzo presupposto riguarda l'atteggiamento del colpevole: la morte o la lesione deve essere una «conseguenza non voluta dal colpevole». Se uno di questi elementi manca, la situazione non rientra nella previsione dell'articolo 586 come è formulata.
La disciplina applicabile
Quando ricorrono i presupposti, la norma stabilisce che «si applicano le disposizioni dell'articolo 83». L'articolo 586 non riporta il contenuto dell'articolo 83: per conoscerlo bisogna leggere quella disposizione. Il testo aggiunge subito una precisazione: «ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate». La congiunzione «ma» segnala che, rispetto al semplice rinvio all'articolo 83, l'articolo 586 prevede un trattamento più severo, cioè l'aumento delle pene previste da quei due articoli. Il testo non dice di quanto sia l'aumento e non indica criteri per calcolarlo; sul punto l'articolo 586, da solo, non dà altre informazioni.
Un esempio
Tizio commette un fatto previsto come delitto doloso. Da quel fatto deriva la lesione di Caio, conseguenza che Tizio non ha voluto. In base all'articolo 586 si applicano a Tizio, per la lesione di Caio, le disposizioni dell'articolo 83, e la pena stabilita nell'articolo 590 è aumentata. Se invece dal fatto fosse derivata la morte di Sempronio, sempre come conseguenza non voluta, l'aumento riguarderebbe la pena stabilita nell'articolo 589.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 109/2014
Prassi e linee guida
Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia pubblica la raccolta ufficiale dei codici vigenti, con testo coordinato e aggiornato delle disposizioni in materia penale e processuale.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 586 c.p.?
Quando da un fatto previsto come delitto doloso deriva la morte o la lesione di una persona, come conseguenza non voluta dal colpevole.
La morte o la lesione deve essere voluta dal colpevole?
No. Il testo richiede che sia una «conseguenza non voluta dal colpevole».
Quali disposizioni richiama l'art. 586 c.p.?
Richiama le disposizioni dell'articolo 83 e stabilisce che le pene degli articoli 589 e 590 sono aumentate.
Di quanto aumentano le pene secondo l'art. 586 c.p.?
L'articolo dice solo che le pene stabilite negli articoli 589 e 590 «sono aumentate». Non indica la misura dell'aumento.
L'art. 586 c.p. riguarda anche le contravvenzioni?
Il testo parla di «un fatto preveduto come delitto doloso». Le contravvenzioni non sono menzionate.
Fonti consultate: 2 fonti verificate