Testo dell'articoloVigente
L’art. 582 c.p. punisce la lesione personale da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente con la reclusione da sei mesi a tre anni. Dal 30 dicembre 2022 (riforma Cartabia) il reato è procedibile a querela qualunque sia la durata della malattia; si procede d’ufficio solo se ricorre un’aggravante degli artt. 583, 583-quater (secondo comma, primo periodo, e terzo comma) o 585, salvo quelle dell’art. 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, oppure se la malattia supera i venti giorni e la vittima è incapace per età o infermità.
Art. 582 c.p. – Lesione personale
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.
Domande rapide
Cosa sono le lesioni personali ex art. 582 c.p.?
Qual è la pena base per le lesioni?
Quando le lesioni sono perseguibili d'ufficio?
Quando le lesioni sono gravi o gravissime?
Qual e la differenza con le percosse?
In sintesi
- L'art. 582 c.p. punisce chiunque cagioni ad altri una lesione personale da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.
- La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.
- La regola è la procedibilità a querela della persona offesa.
- L'evento del reato è la malattia, intesa come processo patologico, anche di breve durata.
- Si procede d'ufficio se ricorre un'aggravante degli artt. 583 (lesioni gravi e gravissime), 583-quater (secondo comma, primo periodo, e terzo comma) o 585 c.p., salvo quelle dell'art. 577, primo comma, n. 1, e secondo comma; oppure se la malattia supera i venti giorni e la vittima è incapace per età o per infermità (art. 582, secondo comma).
Indice dei contenuti
L'art. 582 c.p. punisce chi cagiona ad altri una malattia nel corpo o nella mente con la reclusione da sei mesi a tre anni. Dal 30 dicembre 2022 si procede a querela della persona offesa, qualunque sia la durata della malattia; d'ufficio solo con le aggravanti degli artt. 583, 583-quater e 585 o se la vittima è incapace e la malattia supera i venti giorni.
Ratio
La norma protegge il bene giuridico dell'incolumità individuale, posto a fondamento della libertà e dignità della persona ex artt. 2 e 32 Cost. Il legislatore distingue tra lesioni di lieve durata, lasciate alla disponibilità della persona offesa mediante il regime della querela, e lesioni più gravi o aggravate, perseguite d'ufficio per la maggiore rilevanza dell'offesa o del contesto in cui essa è commessa.
Analisi
Il fatto tipico si articola in tre elementi: la condotta, a forma libera, idonea a cagionare una lesione personale; l'evento, costituito dalla malattia, intesa secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente come processo patologico in atto, anche di natura psichica e di breve durata; il nesso causale tra condotta ed evento. L'elemento soggettivo è il dolo, anche eventuale, mentre la fattispecie colposa è disciplinata dall'art. 590 c.p. La cornice edittale è la reclusione da sei mesi a tre anni. Il primo comma, nel testo vigente, rende il delitto procedibile a querela in via generale.
Il secondo comma elenca le eccezioni: si procede d'ufficio se ricorre una delle aggravanti degli artt. 583 (lesione grave e gravissima), 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma (lesioni al personale sanitario e socio-sanitario, scolastico e a chi controlla la regolarità dei trasporti pubblici) e 585 c.p. (armi, sostanze corrosive, persona travisata o più persone riunite, aggravanti degli artt. 576 e 577), ad eccezione di quelle dell'art. 577 c.p., primo comma, n. 1 (fatto contro ascendente, discendente, coniuge, parte dell'unione civile, convivente o persona legata da relazione affettiva) e secondo comma (coniuge divorziato, fratello o sorella, affini in linea retta e altri).
Si procede inoltre d'ufficio se la malattia dura più di venti giorni e il fatto è commesso contro una persona incapace per età o per infermità.
Lesioni lievissime, lievi, gravi e gravissime
La distinzione tra lesioni lievissime (malattia fino a 20 giorni) e lievi (da 21 a 40 giorni) non incide più sulla procedibilità, salvo il caso della vittima incapace. La tabella riassume pene e regime di procedibilità secondo il testo vigente.
| Tipo | Quando | Pena | Procedibilità |
|---|---|---|---|
| Lievissima | Malattia fino a 20 giorni | Reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 582) | Querela, salvo le aggravanti del secondo comma |
| Lieve | Malattia da 21 a 40 giorni | Reclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 582) | Querela; d'ufficio se la vittima è incapace per età o infermità o se ricorrono le aggravanti del secondo comma |
| Grave | Malattia che mette in pericolo la vita; malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni; indebolimento permanente di un senso o di un organo | Reclusione da 3 a 7 anni (art. 583, primo comma) | D'ufficio |
| Gravissima | Malattia certamente o probabilmente insanabile; perdita di un senso; perdita di un arto o mutilazione che lo renda inservibile; perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare; permanente e grave difficoltà della favella | Reclusione da 6 a 12 anni (art. 583, secondo comma) | D'ufficio |
| Deformazione o sfregio permanente del viso | Reato autonomo dal 2019 (art. 583-quinquies), non più aggravante dell'art. 583 | Reclusione da 8 a 14 anni | D'ufficio |
Le pene dell'art. 582 e dell'art. 583 aumentano da un terzo alla metà con le aggravanti dell'art. 576 e fino a un terzo con quelle dell'art. 577, con armi o sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite (art. 585 c.p.). Per i fatti contro le forze di polizia, il personale sanitario e scolastico l'art. 583-quater prevede la reclusione da due a cinque anni.
Quando si applica
La norma trova applicazione in un'ampia casistica: aggressioni fisiche, scontri rissosi, episodi di violenza domestica (con possibile concorso ex art. 572 c.p.), incidenti stradali dolosi, lesioni in occasione di sport o eventi pubblici. Per le lesioni colpose si applica l'art. 590 c.p. Il regime della procedibilità è stato innovato dalla c.d. riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022), che ha esteso la querela anche alle lesioni lievi (malattia da 21 a 40 giorni), prima perseguibili d'ufficio. Il testo è stato poi modificato con due successivi interventi, che hanno aggiunto tra le eccezioni le aggravanti dell'art. 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma. Il testo vigente si legge su Normattiva.
Confronto sistemico
L'articolo si coordina con l'art. 583 c.p. (lesioni gravi e gravissime, distinte per durata della malattia e tipo di evento), con l'art. 585 c.p. (circostanze aggravanti per uso di armi o sostanze nocive), con l'art. 590 c.p. (lesioni colpose), con l'art. 577 c.p. (aggravanti dell'omicidio applicabili). Concorre con altre fattispecie quali maltrattamenti (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e rissa (art. 588 c.p.).
Profili problematici
La giurisprudenza ha consolidato la nozione di malattia come processo patologico che comporti una compromissione funzionale, escludendo le mere alterazioni fisiologiche transitorie. Discussa è la rilevanza delle lesioni psichiche autonome, oggi più nettamente affermata dalla giurisprudenza. Si pongono questioni sull'individuazione del dies a quo per la querela e sulla rilevabilità delle aggravanti che escludono la procedibilità a querela. La riforma Cartabia ha riaperto il dibattito su procedibilità d'ufficio e tutela effettiva della persona offesa.
Prassi e linee guida
Normattiva
Testo vigente del Codice penale sulla banca dati ufficiale Normattiva.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e la lite tra vicini
Tizio, nel corso di una discussione condominiale, spinge il vicino causandogli una contusione guaribile in dieci giorni. La persona offesa propone querela ex art. 582 c.p. Il giudice, accertato il dolo e la causazione della malattia, condanna Tizio alla pena minima di sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale stante l'incensuratezza. Se Tizio avesse risarcito il danno e la persona offesa avesse rimesso la querela, il processo si sarebbe chiuso senza condanna.
Caso 2: Caia e l'aggressione con oggetto contundente
Caia colpisce la rivale con un oggetto contundente, cagionandole una malattia di durata superiore a venti giorni. La procedibilità è d'ufficio in ragione delle aggravanti dell'art. 585 c.p. (uso di mezzo idoneo a cagionare maggior danno). Il giudice applica la pena più grave e nega le attenuanti generiche per la gravità del fatto.
Caso 3: Sempronio e le lesioni psichiche da stalking
Sempronio è imputato per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) verso l'ex compagna. La condotta protratta ha cagionato alla donna un disturbo da stress post-traumatico medicalmente accertato. Il pubblico ministero contesta anche la lesione personale ex art. 582 c.p., evidenziando l'autonomia del processo patologico psichico. Le fattispecie concorrono materialmente.
Spiegazione
Punisce chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena varia in base alla durata della malattia; le lesioni gravissime e gravi (art. 583) e quelle lievissime hanno trattamenti differenziati. Per le lesioni lievi è di regola necessaria la querela della persona offesa.
Come funziona e quando si applica
Il concetto di «malattia» comprende qualsiasi alterazione funzionale dell’organismo, anche transitoria. Si distingue dalle percosse (art. 581), che non producono malattia. Le aggravanti e la durata della malattia (oltre/sotto i 40 giorni, gravi, gravissime) determinano la cornice di pena.
Esempio pratico
Un pugno che provoca la frattura del naso, con prognosi di alcune settimane, integra il reato di lesione personale; serve la querela della vittima se la lesione è lieve.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra percosse e lesioni?
Le percosse (art. 581) non causano una malattia; le lesioni (art. 582) sì, cioè un’alterazione funzionale del corpo o della mente.
Serve la querela per le lesioni?
Per le lesioni lievi di regola sì; per quelle gravi e gravissime si procede d’ufficio.
Quando le lesioni personali sono procedibili d’ufficio?
Dopo la riforma Cartabia la regola è la querela, anche se la malattia supera i venti giorni. Si procede d’ufficio solo se ricorre un’aggravante degli artt. 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, o 585 c.p., escluse quelle dell’art. 577, primo comma, n. 1, e secondo comma; oppure se la malattia supera i venti giorni e il fatto è commesso contro una persona incapace per età o per infermità.
Qual è la pena per le lesioni personali (art. 582 c.p.)?
La lesione personale dell’art. 582 c.p. è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le lesioni gravi e gravissime sono regolate a parte dall’art. 583 c.p., con pene più alte.
Qual è il termine per proporre querela per lesioni?
Il termine è quello generale di tre mesi (art. 124 c.p.), decorrenti dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
Le lesioni colpose sono punite dallo stesso articolo?
No. Le lesioni colpose sono punite dall’art. 590 c.p., con pene più miti e procedibilità a querela, salvo i casi gravi o gravissimi legati alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro. Le lesioni stradali gravi o gravissime sono punite dall’art. 590-bis c.p., nel testo sostituito dalla L. 41/2016, con pene autonome e più severe.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.