Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 582 c.p. punisce la lesione personale da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente con la reclusione da sei mesi a tre anni. Dal 30 dicembre 2022 (riforma Cartabia) il reato è procedibile a querela qualunque sia la durata della malattia; si procede d’ufficio solo se ricorre un’aggravante degli artt. 583, 583-quater (secondo comma, primo periodo, e terzo comma) o 585, salvo quelle dell’art. 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, oppure se la malattia supera i venti giorni e la vittima è incapace per età o infermità.

Art. 582 c.p. – Lesione personale

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Spiegazione

Punisce chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. La pena varia in base alla durata della malattia; le lesioni gravissime e gravi (art. 583) e quelle lievissime hanno trattamenti differenziati. Per le lesioni lievi è di regola necessaria la querela della persona offesa.

Come funziona e quando si applica

Il concetto di «malattia» comprende qualsiasi alterazione funzionale dell’organismo, anche transitoria. Si distingue dalle percosse (art. 581), che non producono malattia. Le aggravanti e la durata della malattia (oltre/sotto i 40 giorni, gravi, gravissime) determinano la cornice di pena.

Esempio pratico

Un pugno che provoca la frattura del naso, con prognosi di alcune settimane, integra il reato di lesione personale; serve la querela della vittima se la lesione è lieve.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra percosse e lesioni?

Le percosse (art. 581) non causano una malattia; le lesioni (art. 582) sì, cioè un’alterazione funzionale del corpo o della mente.

Serve la querela per le lesioni?

Per le lesioni lievi di regola sì; per quelle gravi e gravissime si procede d’ufficio.

Quando le lesioni personali sono procedibili d’ufficio?

Dopo la riforma Cartabia la regola è la querela, anche se la malattia supera i venti giorni. Si procede d’ufficio solo se ricorre un’aggravante degli artt. 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, o 585 c.p., escluse quelle dell’art. 577, primo comma, n. 1, e secondo comma; oppure se la malattia supera i venti giorni e il fatto è commesso contro una persona incapace per età o per infermità.

Qual è la pena per le lesioni personali (art. 582 c.p.)?

La lesione personale dell’art. 582 c.p. è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le lesioni gravi e gravissime sono regolate a parte dall’art. 583 c.p., con pene più alte.

Qual è il termine per proporre querela per lesioni?

Il termine è quello generale di tre mesi (art. 124 c.p.), decorrenti dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Le lesioni colpose sono punite dallo stesso articolo?

No. Le lesioni colpose sono punite dall’art. 590 c.p., con pene più miti e procedibilità a querela, salvo i casi gravi o gravissimi legati alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro. Le lesioni stradali gravi o gravissime sono punite dall’art. 590-bis c.p., nel testo sostituito dalla L. 41/2016, con pene autonome e più severe.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

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Domande rapide

Cosa sono le lesioni personali ex art. 582 c.p.?
Condotte che cagionano alla vittima una malattia nel corpo o nella mente. La nozione di malattia include qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, anche di breve durata, dell'organismo (lividi seri, contusioni, fratture, traumi psicologici clinicamente accertati).
Qual è la pena base per le lesioni?
Reclusione da sei mesi a tre anni (art. 582 c.p.). Lesioni gravi: reclusione da 3 a 7 anni (malattia che mette in pericolo la vita, malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni, indebolimento permanente di un senso o di un organo). Lesioni gravissime: reclusione da 6 a 12 anni (art. 583 c.p.).
Quando le lesioni sono perseguibili d'ufficio?
Dal 30 dicembre 2022 la regola è la querela, da proporre entro tre mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.). Si procede d'ufficio con le aggravanti degli artt. 583, 583-quater (secondo comma, primo periodo, e terzo comma) e 585 c.p., salvo quelle dell'art. 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, oppure se la malattia supera i venti giorni e la vittima è incapace per età o infermità.
Quando le lesioni sono gravi o gravissime?
Gravi (art. 583, primo comma): malattia che mette in pericolo la vita, malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni, indebolimento permanente di un senso o di un organo. Gravissime (art. 583, secondo comma): malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso, perdita di un arto o mutilazione che lo renda inservibile, perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, permanente e grave difficoltà della favella. La deformazione o lo sfregio permanente del viso è dal 2019 il reato autonomo dell'art. 583-quinquies.
Qual e la differenza con le percosse?
Le percosse (art. 581 c.p.) non producono malattia; le lesioni (art. 582) producono malattia anche di lieve entita. Anche un trauma psicologico clinicamente certificato puo integrare lesioni. La distinzione richiede certificato medico documentale.

In sintesi

  • L'art. 582 c.p. punisce chiunque cagioni ad altri una lesione personale da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.
  • La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.
  • La regola è la procedibilità a querela della persona offesa.
  • L'evento del reato è la malattia, intesa come processo patologico, anche di breve durata.
  • Si procede d'ufficio se ricorre un'aggravante degli artt. 583 (lesioni gravi e gravissime), 583-quater (secondo comma, primo periodo, e terzo comma) o 585 c.p., salvo quelle dell'art. 577, primo comma, n. 1, e secondo comma; oppure se la malattia supera i venti giorni e la vittima è incapace per età o per infermità (art. 582, secondo comma).
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L'art. 582 c.p. punisce chi cagiona ad altri una malattia nel corpo o nella mente con la reclusione da sei mesi a tre anni. Dal 30 dicembre 2022 si procede a querela della persona offesa, qualunque sia la durata della malattia; d'ufficio solo con le aggravanti degli artt. 583, 583-quater e 585 o se la vittima è incapace e la malattia supera i venti giorni.

Ratio

La norma protegge il bene giuridico dell'incolumità individuale, posto a fondamento della libertà e dignità della persona ex artt. 2 e 32 Cost. Il legislatore distingue tra lesioni di lieve durata, lasciate alla disponibilità della persona offesa mediante il regime della querela, e lesioni più gravi o aggravate, perseguite d'ufficio per la maggiore rilevanza dell'offesa o del contesto in cui essa è commessa.

Analisi

Il fatto tipico si articola in tre elementi: la condotta, a forma libera, idonea a cagionare una lesione personale; l'evento, costituito dalla malattia, intesa secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente come processo patologico in atto, anche di natura psichica e di breve durata; il nesso causale tra condotta ed evento. L'elemento soggettivo è il dolo, anche eventuale, mentre la fattispecie colposa è disciplinata dall'art. 590 c.p. La cornice edittale è la reclusione da sei mesi a tre anni. Il primo comma, nel testo vigente, rende il delitto procedibile a querela in via generale.

Il secondo comma elenca le eccezioni: si procede d'ufficio se ricorre una delle aggravanti degli artt. 583 (lesione grave e gravissima), 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma (lesioni al personale sanitario e socio-sanitario, scolastico e a chi controlla la regolarità dei trasporti pubblici) e 585 c.p. (armi, sostanze corrosive, persona travisata o più persone riunite, aggravanti degli artt. 576 e 577), ad eccezione di quelle dell'art. 577 c.p., primo comma, n. 1 (fatto contro ascendente, discendente, coniuge, parte dell'unione civile, convivente o persona legata da relazione affettiva) e secondo comma (coniuge divorziato, fratello o sorella, affini in linea retta e altri).

Si procede inoltre d'ufficio se la malattia dura più di venti giorni e il fatto è commesso contro una persona incapace per età o per infermità.

Lesioni lievissime, lievi, gravi e gravissime

La distinzione tra lesioni lievissime (malattia fino a 20 giorni) e lievi (da 21 a 40 giorni) non incide più sulla procedibilità, salvo il caso della vittima incapace. La tabella riassume pene e regime di procedibilità secondo il testo vigente.

TipoQuandoPenaProcedibilità
LievissimaMalattia fino a 20 giorniReclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 582)Querela, salvo le aggravanti del secondo comma
LieveMalattia da 21 a 40 giorniReclusione da 6 mesi a 3 anni (art. 582)Querela; d'ufficio se la vittima è incapace per età o infermità o se ricorrono le aggravanti del secondo comma
GraveMalattia che mette in pericolo la vita; malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni; indebolimento permanente di un senso o di un organoReclusione da 3 a 7 anni (art. 583, primo comma)D'ufficio
GravissimaMalattia certamente o probabilmente insanabile; perdita di un senso; perdita di un arto o mutilazione che lo renda inservibile; perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare; permanente e grave difficoltà della favellaReclusione da 6 a 12 anni (art. 583, secondo comma)D'ufficio
Deformazione o sfregio permanente del visoReato autonomo dal 2019 (art. 583-quinquies), non più aggravante dell'art. 583Reclusione da 8 a 14 anniD'ufficio

Le pene dell'art. 582 e dell'art. 583 aumentano da un terzo alla metà con le aggravanti dell'art. 576 e fino a un terzo con quelle dell'art. 577, con armi o sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite (art. 585 c.p.). Per i fatti contro le forze di polizia, il personale sanitario e scolastico l'art. 583-quater prevede la reclusione da due a cinque anni.

Quando si applica

La norma trova applicazione in un'ampia casistica: aggressioni fisiche, scontri rissosi, episodi di violenza domestica (con possibile concorso ex art. 572 c.p.), incidenti stradali dolosi, lesioni in occasione di sport o eventi pubblici. Per le lesioni colpose si applica l'art. 590 c.p. Il regime della procedibilità è stato innovato dalla c.d. riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022), che ha esteso la querela anche alle lesioni lievi (malattia da 21 a 40 giorni), prima perseguibili d'ufficio. Il testo è stato poi modificato con due successivi interventi, che hanno aggiunto tra le eccezioni le aggravanti dell'art. 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma. Il testo vigente si legge su Normattiva.

Confronto sistemico

L'articolo si coordina con l'art. 583 c.p. (lesioni gravi e gravissime, distinte per durata della malattia e tipo di evento), con l'art. 585 c.p. (circostanze aggravanti per uso di armi o sostanze nocive), con l'art. 590 c.p. (lesioni colpose), con l'art. 577 c.p. (aggravanti dell'omicidio applicabili). Concorre con altre fattispecie quali maltrattamenti (art. 572 c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) e rissa (art. 588 c.p.).

Profili problematici

La giurisprudenza ha consolidato la nozione di malattia come processo patologico che comporti una compromissione funzionale, escludendo le mere alterazioni fisiologiche transitorie. Discussa è la rilevanza delle lesioni psichiche autonome, oggi più nettamente affermata dalla giurisprudenza. Si pongono questioni sull'individuazione del dies a quo per la querela e sulla rilevabilità delle aggravanti che escludono la procedibilità a querela. La riforma Cartabia ha riaperto il dibattito su procedibilità d'ufficio e tutela effettiva della persona offesa.

Prassi e linee guida

Casi pratici

Caso 1: Tizio e la lite tra vicini

Tizio, nel corso di una discussione condominiale, spinge il vicino causandogli una contusione guaribile in dieci giorni. La persona offesa propone querela ex art. 582 c.p. Il giudice, accertato il dolo e la causazione della malattia, condanna Tizio alla pena minima di sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale stante l'incensuratezza. Se Tizio avesse risarcito il danno e la persona offesa avesse rimesso la querela, il processo si sarebbe chiuso senza condanna.

Caso 2: Caia e l'aggressione con oggetto contundente

Caia colpisce la rivale con un oggetto contundente, cagionandole una malattia di durata superiore a venti giorni. La procedibilità è d'ufficio in ragione delle aggravanti dell'art. 585 c.p. (uso di mezzo idoneo a cagionare maggior danno). Il giudice applica la pena più grave e nega le attenuanti generiche per la gravità del fatto.

Caso 3: Sempronio e le lesioni psichiche da stalking

Sempronio è imputato per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) verso l'ex compagna. La condotta protratta ha cagionato alla donna un disturbo da stress post-traumatico medicalmente accertato. Il pubblico ministero contesta anche la lesione personale ex art. 582 c.p., evidenziando l'autonomia del processo patologico psichico. Le fattispecie concorrono materialmente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 maggio 2026
Fonti consultate: 2 fonti verificate
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.