Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali .

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 2 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Punisce minacce e molestie reiterate che cagionino grave ansia, paura o alterazione delle abitudini di vita
  • Pena base: reclusione da sei mesi a cinque anni
  • Aggravanti se commesso da coniuge, convivente o mediante strumenti informatici
  • Pena aumentata fino alla metà se vittima è minore, donna incinta o persona con disabilità
  • Delitto punibile a querela della persona offesa; procedimento d'ufficio se coinvolge minori
Indice dei contenuti

Atti persecutori puniti con reclusione da sei mesi a cinque anni. Applicabile a condotte reiterate di minaccia o molestia che cagionino ansia, paura o alterazione delle abitudini di vita.

Ratio

L'articolo 612-bis introduce il delitto di atti persecutori per tutelare la libertà personale, il diritto alla riservatezza e alla sicurezza psico-fisica dei cittadini da molestie e minacce sistematiche. La norma riflette l'esigenza di contrastare comportamenti ossessivi e intimidatori che, sebbene talvolta non singolarmente violenti, creano un clima di terrore e costrizione nelle vittime.

Analisi

Il primo comma richiede tre elementi costitutivi: (1) condotte reiterate (cioè ripetute nel tempo), (2) minaccia o molestia, (3) conseguenze lesive, perdurante e grave ansia/paura ovvero timore per l'incolumità propria o di prossimi congiunti ovvero alterazione delle abitudini di vita. Il comma secondo introduce aggravanti: coniuge separato/divorziato, relazione affettiva pregressa, strumenti informatici (cyberstalking). Il comma terzo prevede aumenti fino alla metà per vittime vulnerabili (minori, donne incinte, disabili) e uso di armi. Quanto al procedimento, si procede su querela (termine sei mesi, irrevocabile), salvo procedimento d'ufficio per minori o disabili o se il fatto connesso a delitto procedibile d'ufficio.

Quando si applica

La norma si applica a diverse fattispecie: molestie ripetute via SMS, e-mail, social media; appostamenti e seguimenti; minacce verbali o scritte sistematiche; limitazioni della circolazione della vittima (es. vittima evita certe zone per paura). Non è necessaria violenza fisica; la sofferenza psicologica è sufficiente. Sono ambiti comuni: separazioni conflittuali, conflitti lavorativi, contrasti commerciali, dinamiche di gruppo online. La reiteration è elemento fondamentale, un'unica molestia o minaccia non configura il reato.

Connessioni

Si connette all'art. 570 c.p. (violazione dei doveri familiari), art. 594 c.p. (ingiuria), art. 596 c.p. (diffamazione), art. 605 c.p. (violenza privata). Nel contesto digitale, correla agli art. 617-quater c.p. (diffusione abusiva di immagini) e 613-bis c.p. (accesso abusivo). Specifici rimandi anche alla L. 69/2019 (Codice Rosso) che introduce procedimenti accelerati per vittime vulnerabili.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio e Caio si separano

Tizio, non accettando la fine della relazione, inizia a mandare SMS minatori a Caio ogni giorno ('sai che fine farai'), posta commenti offensivi sui suoi profili social, si aposta fuori casa sua. Caio sviluppa ansia, non esce da casa se non accompagnato, cambia le proprie abitudini. Tizio configura il delitto di atti persecutori. La circostanza aggravante, relazione affettiva pregressa, porta la pena verso il massimo (cinque anni).

Caso 2: Sempronio lavora in un'azienda insieme a Mevio

Quest'ultimo, dopo una disputa su una promozione, comincia a molestarlo sistematicamente: gli fa scariche di insulti via email, lo minaccia davanti ai colleghi, gli blocca l'accesso a documenti di lavoro. Sempronio è costretto ad assentarsi dal lavoro per malattia nervosa. Anche qui vi è il delitto di atti persecutori, configurabile in ambito lavorativo, con elementi di molestia e alterazione delle abitudini di vita (perdita della normalità lavorativa).

Domande frequenti

Che differenza c'è tra atti persecutori e semplice lite?

Gli atti persecutori richiedono condotte reiterate (ripetute più volte nel tempo) che causino grave ansia, paura o costringano ad alterare la propria vita. Una singola litigata non basta; serve un corso univoco di condotta molesta e prolungato che produca effetti psicologici significativi sulla vittima.

Se ricevo minacce via WhatsApp posso denunciare per atti persecutori?

Sì, purché le minacce siano reiterate (non una sola). Gli strumenti informatici costituiscono un'aggravante; dunque se ricevi messaggi minatori ripetuti, il fatto è più grave. È importante conservare tutti gli screenshot e i messaggi come prova.

Posso denunciare da sola o devo aspettare che lo faccia qualcun altro?

Sei tu la persona offesa a poter presentare querela entro sei mesi dall'ultimo atto persecutorio. La querela è irrevocabile una volta presentata. Tuttavia, se sei minore o hai disabilità grave, il procedimento parte d'ufficio anche senza tua querela.

Che succede se il persecutore è il mio ex coniuge separato?

Se il colpevole è il coniuge separato (o divorziato), è prevista un'aggravante che aumenta la pena. Dunque, già la qualità di ex coniuge aggrava la responsabilità; la pena tenderà verso il massimo previsto (fino a cinque anni).

Le molestie sul lavoro sono sempre atti persecutori?

No, non automaticamente. Perché sia atti persecutori, devono essere reiterate, cagionare grave ansia/paura o costringere a cambiare abitudini. Litighe occasionali o frizioni di lavoro non configurano il reato. Va provato il nesso causale tra molestie e danno psicologico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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