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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 609-octies c.p. Violenza sessuale di gruppo

In vigore dal 1° luglio 1931

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Violenza sessuale perpetrata da più persone riunite configurazione specifica di grave
  • Pena base: reclusione 6-12 anni (superiore alla violenza individuale)
  • Aggravanti: circostanze di cui all'articolo 609-ter (brutale intensità, uso armi/sostanze)
  • Attenuazione per partecipante con minima importanza nella preparazione/esecuzione
  • Tutela della vittima da vittimizzazione multipla e trauma di gruppo

La violenza sessuale di gruppo commessa da più persone riunite è punita con reclusione da sei a dodici anni, con possibili aggravamenti.

Ratio

L'articolo 609-octies c.p. punisce con severità aggravata la violenza sessuale perpetrata da più persone perché il contesto gruppale amplifica il trauma psicologico della vittima, crea una dinamica di gang rape con umiliazione, impotenza e sensazione di totale mancanza di protezione sociale. La norma riflette la consapevolezza che una violenza perpetrata da una 'folla' è sostanzialmente diversa e più grave di un'aggressione singola, sia sotto il profilo del danno psichico che della pericolosità criminale del gruppo.

Analisi

Il primo comma definisce la violenza sessuale di gruppo come 'partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis'. 'Riunite' significa agire in contesto gruppale coordinato, anche con ruoli differenziati (alcuni perpetrano l'atto, altri bloccano la vittima, altri vigilano). Non è necessaria una pianificazione formale. Il secondo comma stabilisce pena da 6 a 12 anni (superiore ai 5-10 anni base di 609-bis). Il terzo comma prevede che la pena è aumentata se concorre alcuna circostanza aggravante di cui all'articolo 609-ter (come la presenza di minori, uso di armi, stato di gravanza della vittima). Il quarto comma prevede diminuzione di pena per partecipante la cui opera abbia avuto 'minima importanza' nella preparazione o esecuzione, riconoscendo diversi livelli di partecipazione criminosa.

Quando si applica

Si applica a: due o più uomini che violentano una donna in un parco di notte, ciascuno perpetrando atti sessuali diversi mentre altri la immobilizzano; gruppo di ragazzi che stupia una ragazza in spiaggia in contesto festaiolo; banda organizzata che traffica minori per violenze sessuali seriali di gruppo. Non si applica a violenza contemporanea da parte di persone agenti in isolamento reciproco (es. due stupratori in stanze diverse). Elemento cruciale è l'azione coordinata e la percezione della vittima di essere sottoposta ad aggressione collettiva.

Connessioni

Direttamente collegato all'articolo 609-bis (violenza sessuale base) e 609-ter (molestia sessuale aggravata). Rimandi agli articoli 110 c.p. (concorso di persone), 112 c.p. (cause di esclusione di responsabilità, determinazione altrui), 609-decies (protezione della vittima minore in procedimento). Importante coordinamento con norme sulla responsabilità dei partecipanti a reato collettivo.

Domande frequenti

Quanti autori minimo configurano violenza sessuale di gruppo?

Minimo due persone che agiscono riunite e coordinate. Non è sufficiente che due persone commettano lo stesso reato in luoghi o momenti distinti; deve sussistere coordinamento e contemporaneità di azione.

Se uno dei membri del gruppo tenta di fermare gli altri, è comunque responsabile?

Dipende dalle circostanze. Se ha tentato attivamente di impedire il reato, potrebbe invocare esclusione di responsabilità per circostanze di cui all'articolo 112 c.p. Altrimenti, l'omissione di impedire il reato comporta responsabilità di omissione (art. 40 c.p.).

La violenza sessuale di gruppo ha sempre pena da 6 a 12 anni?

Base è 6-12 anni, ma la pena aumenta se concorrono circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 609-ter (minore di 14 anni, uso di armi, travisamento). In questi casi, il giudice può applicare pena superiore a 12 anni fino ai massimi stabiliti dalle aggravanti.

Un membro del gruppo con minima importanza ha diritto a sconto di pena?

Sì. L'articolo 609-octies prevede diminuzione di pena per colui che abbia avuto 'minima importanza' nella preparazione o esecuzione. Il giudice valuta il ruolo concreto e può diminuire la pena fino ai due terzi.

Come si punisce il gruppo se una vittima è minore di 14 anni?

Se la vittima è minore di 14 anni, oltre alla base 6-12 anni di 609-octies, si applica l'aggravante di cui a 609-ter (minore di 14 anni), innalzando la pena fino ai massimi previsti per violenza su minore (es. fino a 14 anni se minore sotto 10 anni).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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