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Testo dell'articoloVigente
Art. 609-decies c.p. – Comunicazione al tribunale per i minorenni
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo 609-quater ( per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.
Nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il PM dà notizia al tribunale per i minorenni di reati sessuali su minori; assicura protezione processuale e supporto psicologico alla vittima minore.
Ratio
L'articolo 609-decies c.p. istituisce un doppio meccanismo: (1) comunicazione obbligatoria al tribunale per i minorenni quale organo competente per la protezione generale del minore in ambito civile; (2) protezione processuale speciale della vittima minore durante il procedimento penale. La ratio è riconoscere che un minore vittima di reato sessuale non è solo soggetto di tutela penale ma anche soggetto di protezione civile, con esigenze di assistenza psicologica e supporto genitoriale che trascendono il solo procedimento penale.
Analisi
Il primo comma stabilisce obbligo per PM di dare notizia al tribunale per i minorenni quando procede per reati sessuali contro minori (artt. 600, 600-bis, 600-ter, 609-bis, ter, quater, octies, undecies e 609-quinquies). Il secondo comma garantisce assistenza affettiva e psicologica della vittima minore in ogni stato e grado di procedimento, garantendo la presenza di genitori o persone idonee e di associazioni specializzate (gruppi, fondazioni, ONG con esperienza nel supporto). Il terzo comma assicura ulteriormente assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Seguono disposizioni sulla gestione del procedimento (minore non è obbligato a testimoniare ripetutamente, protezione dal contatto visivo con imputato, videoregistrazione della deposizione). L'ultimo comma punisce con 1-3 anni l'adescamento online: 'Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet'. Elemento cruciale è la finalità di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 609-bis, quater, quinquies, octies.
Quando si applica
Si applica in ogni procedimento penale riguardante minore vittima di reato sessuale: il PM comunica al tribunale per i minorenni, che provvede a coordinare protezione civile e assistenza. Esempio concreto: minore violentato presenta denuncia, PM comunica al tribunale, giudice dispone assistenza psicologica, nomina tutore speciale se genitori sono sospettati, garantisce che minore non deponga ripetutamente. L'adescamento online: adulto che mediante profilo falso in app di dating carpisce la fiducia di ragazzo di 13 anni con messaggi affettuosi, lusinghe e promesse, inducendolo a incontro dove lo aggredisce sessualmente. L'adulto è punito per adescamento (1-3 anni) oltre che per reato sessuale commesso.
Connessioni
Collegato a 600 c.p. (sfruttamento sessuale minorile), 609-bis ss. (violenza sessuale), alle norme sulla protezione civile del minore (art. 330 ss. c.c. sulla potestà genitoriale, art. 343 ss. sulla tutela). Rimandi al Codice di Procedura Penale sulla protezione della parte offesa minore e alle norme sulla riservatezza in procedimenti minorili.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, 45 anni, contatta online un minore di 14 anni tramite falso profilo social, si spaccia per coetaneo, lusinga il minore dicendo che lo ama, e lo convince a scambio di immagini pornografiche. Dopo settimane di conversazioni, lo convince a incontro dove lo aggredisce sessualmente. Tizio è punito: per adescamento (1-3 anni); per corruzione di minore tramite esibizione di materiale pornografico (1-5 anni secondo 609-quinquies); per violenza sessuale su minore (5-10 anni secondo 609-bis). Il tribunal dei minori è informato e assicura al minore protezione processuale speciale, compresa assistenza psicologica e supporto nella deposizione.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è insegnante e commette abuso sessuale su allieve minori durante lezioni private a casa. PM procede e comunica al tribunale per i minorenni, che coordina con servizi sociali scolastici per protezione delle vittime. Ogni minore è assistita da tutore speciale (avvocato nominato), genitori sono presenti in aula, è richiesto videoregistrazione delle deposizioni per evitare ulteriore traumatizzazione. Il tribunale dei minorenni provvede a verifica della potestà genitoriale di Sempronio sulle proprie figlie minori se ne ha, e valuta provvedimenti di affidamento presso istituti se minori vittime non hanno protezione adeguata in famiglia.
Domande frequenti
Cosa accade al minore vittima durante il procedimento penale per reato sessuale?
Il minore ha diritto a: assistenza psicologica continua; presence di genitori/tutore in aula; possibilità di testimonianza tramite videoregistrazione; protezione da contatto visivo con imputato; supporto di operatori specializzati. Non è obbligato a ripetere la deposizione più volte.
Che cos'è l'adescamento online secondo l'articolo 609-decies c.p.?
Adescamento è qualsiasi atto (falso profilo, lusinghe, minacce, artifici) volto a carpire la fiducia di un minore tramite internet al fine di commettere poi reati sessuali su di lui. Punibile con 1-3 anni di reclusione.
Un minore che subisce adescamento ha obblighi di testimonianza?
No, salvo che il giudice non lo disponga per ragioni processuali stringenti. Il minore ha prioritariamente il diritto di non essere sottoposto a ulteriore trauma da processo penale; la testimonianza è protetta e avviene con misure speciali.
Cosa fa il tribunale per i minorenni in questi reati?
Il tribunale per i minorenni: coordina protezione civile della vittima minore; valuta se rimuovere genitori dalla potestà (se responsabili dell'abuso); assicura assistenza psicologica; monitora rischi di vittimizzazione secondaria; coordina con servizi sociali e organizzazioni specializzate.
Se l'adescamento non porta a reato sessuale consumato, è comunque punibile?
Sì. L'articolo 609-decies punisce l'adescamento come reato autonomo con 1-3 anni, indipendentemente dal fatto che il reato sessuale sia poi consumato o solo tentato. La punibilità dipende dalla finalità, non dall'esito.
Fonti consultate: 2 fontei verificate