Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 613 c.p. Stato di incapacità procurato mediante violenza

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo 579 non esclude la punibilità.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

:1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

:2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

In sintesi

  • Reato di procurare stato di incapacità senza consenso della vittima
  • Mezzi vietati: ipnosi, alcol, stupefacenti, violenza generica
  • Pena base: reclusione fino a un anno
  • Aggravamento fino a cinque anni se fine è far commettere un reato o vittima commette fatto delittuoso mentre incapace
  • Il consenso di persone a carico (art. 579) non esclude la punibilità
Indice dei contenuti

Procurare stato di incapacità mediante violenza, ipnosi, droghe senza consenso è punito fino a un anno. Aumenta fino a cinque anni se fine di commettere reato o vittima commette fatto reato.

Ratio

L'articolo 613 protegge l'autonomia della volontà e la consapevolezza dei cittadini, vietando di ridurre artificialmente la capacità di intendere o volere altrui. È norma di tutela dalla manipolazione, dalla droga coatta e da pratiche coercitive ipnotiche che potrebbero condurre a atti non volontari. Riflette il principio costituzionale di dignità umana e autodeterminazione.

Analisi

L'elemento costitutivo è la riduzione dello stato di capacità di intendere/volere senza consenso. Mezzi tipici ma non esclusivi: suggestione ipnotica (anche in veglia), somministrazione di alcol/stupefacenti, violenza generica. Il primo comma prescrive reclusione fino a un anno. Il secondo comma specifica che il consenso delle persone a carico (coniuge, figli minori, ecc., secondo art. 579) non scusa il fatto. Il terzo comma innalza la pena a cinque anni in due casi: (1) dolo di far commettere un reato mediante l'incapacità; (2) fatto che la persona resa incapace commetta in tale stato un delitto. Elemento rilevante: il fatto consumato dalla vittima incapace configura aggravante solo se delittuoso.

Quando si applica

Esempi classici: ubriachezza coatta per estrarre firma su contratto; droga somministrata per commettere violenza sessuale; suggestionamento ipnotico per compiere furti; sedazione di persona per abusarne. La fattispecie è rara ma grave. Interessa ambiti di violenza sessuale, frode contrattuale, reati patrimoniali, abusi familiari.

Connessioni

Correlati: art. 579 c.p. (lesioni gravissime, definisce le persone a carico), art. 609-bis c.p. (violenza sessuale, spesso il mezzo di cui all'art. 613), art. 640 c.p. (frode, incapacità come mezzo), art. 570 c.p. (violazione doveri familiari se vittima è familiare). Norma di grande importanza in contesto di protezione dei minori e delle persone fragili.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio invita Caio a cena e, senza suo consenso, aggiunge alcolici forti al suo vino. Caio perde lucidità. Tizio, approfittandone, gli fa firmare una cambiale per una presunta 'cessione di credito' che non esiste. Caio non ricorda nulla e scopre il raggiro il giorno dopo. Tizio è punito per aver procurato incapacità (droga: alcol coatto) con fine di far commettere atto giuridicamente rilevante tramite il raggiro.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, operatore in una comunità, somministra senza consenso tranquillanti a un ospite minore per immobilizzarlo, quindi commette abuso sessuale. Qui la incapacità è mezzo per consumare violenza sessuale su minore. La pena salirà significativamente (fino a cinque anni) perché il fine era far commettere un reato (violenza sessuale). Inoltre, l'uso di droga coatta configura anche il reato sessuale aggravato.

Domande frequenti

Se mi ubriacano volontariamente per farmi firmare un documento, posso far annullare tutto?

Sì, il documento è nullo perché firmato senza capacità di intendere. Inoltre, chi ti ha ubriacato commette il reato di cui all'art. 613; puoi sporgere querela o denuncia. L'annullamento dell'atto e il procedimento penale sono percorsi paralleli.

Rientra in questo articolo anche la sedazione da farmaci per violenza sessuale?

Sì. Se qualcuno ti somministra droghe o farmaci senza consenso per ridurre la tua capacità e poi commettervi violenza sessuale, ricadrai sia sotto l'art. 613 (incapacità coatta) che sotto l'art. 609-bis (violenza sessuale). Le pene si cumulano.

Che succede se durante l'ubriachezza coatta commetto un reato io stesso?

Chi ti ha ridotto incapace è punito secondo l'art. 613 (fino a cinque anni), perché il fine era che tu commettessi un reato. Tu potresti avere attenuanti per l'incapacità in cui ti trovavi; comunque, il responsabile principale è chi ha causato l'incapacità.

Se sono medico e somministro sedativi a un paziente con suo consenso informato, incorro nel reato?

No, il consenso consapevole del paziente esclude il reato. L'elemento costitutivo è la mancanza di consenso. Se il paziente sa, comprende e accetta, non c'è reato di cui all'art. 613.

Quanto è grave questo reato in termini penali?

Grave: reclusione fino a un anno come base. Se il fine è far commettere un altro reato (es. stupro, furto), la pena sale fino a cinque anni, equiparando a reati importanti. È delitto procedibile a querela o d'ufficio a seconda dei casi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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