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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 612 c.p. Minaccia

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.(1)

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La minaccia consiste nel prospettare ad altri un danno ingiusto, anche senza atti materiali: basta la parola, il gesto o il messaggio.
  • Per il reato base (minaccia semplice) è necessaria la querela della persona offesa entro tre mesi dal fatto; la pena è pecuniaria (multa fino a 51 euro).
  • Se la minaccia è grave oppure commessa con armi, da più persone, o in forma anonima, scatta la procedibilità d'ufficio e la pena diventa la reclusione fino a un anno.
  • I messaggi sui social network, WhatsApp o via e-mail possono integrare il reato, anche se inviati una sola volta, purché abbiano idoneità a incutere timore.
  • La minaccia si distingue dall'estorsione (art. 629 c.p.) perché non è finalizzata a ottenere un profitto ingiusto, e dallo stalking (art. 612-bis c.p.) perché non richiede reiterazione della condotta.
Commento del professionista
Inquadramento e ratio normativa

L'art. 612 c.p. tutela la libertà morale dell'individuo, intesa come libertà di autodeterminarsi senza costrizioni psicologiche. Il bene giuridico protetto non è l'incolumità fisica, bensì la tranquillità psichica e la libertà di volere, che vengono turbate dalla prospettazione di un male futuro. La disposizione si inserisce nel Titolo XII del Libro II del codice Rocco, dedicato ai delitti contro la persona, e costituisce la norma base di un microsistema che comprende le fattispecie aggravate di stalking (art. 612-bis) e di minaccia a corpo politico (art. 613-bis). La ratio è duplice: da un lato sanzionare chi utilizza la paura come strumento di pressione; dall'altro mantenere una soglia di punibilità proporzionata, considerato che la minaccia semplice è punita con la sola multa e richiede querela, a testimonianza del favor del legislatore per soluzioni conciliative nei conflitti interpersonali di minore allarme sociale.

La condotta: cosa costituisce minaccia

La condotta tipica consiste nel prospettare ad altri un male futuro, dipendente dalla volontà dell'agente o di terzi da lui influenzabili. Non occorre che il male si realizzi, né che l'autore abbia realmente intenzione di darlo corso: è sufficiente che la comunicazione sia idonea a incutere timore in un uomo di normale fermezza. La giurisprudenza ha chiarito che la minaccia può essere esplicita (es. «ti ammazzo»), implicita (gesto della pistola, invio di un oggetto simbolicamente minaccioso), oppure condizionale («se non paghi, ti faccio del male»). In quest'ultimo caso il reato sussiste anche quando la condizione richiesta potrebbe essere lecita, purché il male prospettato sia ingiusto. La minaccia può essere rivolta direttamente alla vittima o a persona a lei legata da rapporti affettivi. Non è necessario che il soggetto passivo sia presente: è sufficiente che il messaggio giunga a conoscenza della persona offesa.

L'ingiustizia del danno minacciato

Il requisito dell'ingiustizia del danno è elemento essenziale della fattispecie e funge da discrimine rispetto alle comunicazioni lecite. Il danno minacciato è ingiusto quando non è consentito dall'ordinamento, cioè quando l'agente non ha il diritto di cagionarlo né di prospettarlo come mezzo di pressione. Non costituisce minaccia rilevante, ad esempio, l'annuncio di esercitare un'azione legale o di denunciare un reato, purché il diritto esista realmente e la comunicazione non fuoriesca dai limiti della liceità. La Corte di Cassazione ha precisato che l'ingiustizia va valutata in astratto con riferimento all'ordinamento, non in relazione alla percezione soggettiva della vittima.

Minaccia grave e procedibilità d'ufficio

Il secondo comma introduce un'ipotesi aggravata caratterizzata da due elementi alternativi: la gravità della minaccia o le modalità qualificate di cui all'art. 339 c.p. (uso di armi, travisamento, più persone riunite, lettera anonima o in forma simbolica). Quanto alla gravità, essa va apprezzata in concreto, considerando il contenuto del messaggio, il contesto, il rapporto tra le parti e la capacità intimidatoria della condotta. La Cassazione ha ritenuto grave la minaccia di morte reiterata, quella accompagnata da comportamenti aggressivi, e quella proferita in un contesto di conflittualità familiare già nota all'autorità. Per questa ipotesi la procedibilità diventa d'ufficio e la pena è la reclusione fino a un anno, con conseguente iscrizione nel casellario giudiziale in caso di condanna.

Minaccia online e via messaggi: profili pratici

L'evoluzione digitale ha moltiplicato le situazioni in cui si applica l'art. 612 c.p. I messaggi WhatsApp, i post sui social network, le e-mail e i commenti online possono integrare il reato quando hanno contenuto minaccioso e sono portati a conoscenza della vittima. La giurisprudenza più recente ha affermato che anche un singolo messaggio può essere sufficiente, purché dotato di concreta forza intimidatoria. Un profilo rilevante riguarda le minacce postate pubblicamente: in tal caso si pone il problema dell'individuazione della persona offesa e della querela, nonché dell'eventuale aggravante della pubblicità. Sul piano probatorio, le conversazioni digitali acquisite con screenshot sono valide come prova documentale. È inoltre applicabile l'aggravante dell'art. 339 c.p. per le minacce in forma anonima, frequente nel contesto online ove si utilizzano profili falsi o pseudonimi: la polizia postale può procedere all'identificazione dell'utente tramite richiesta ai provider dei dati di traffico.

Domande frequenti

Cosa succede se minaccio qualcuno via WhatsApp o sui social?

Un singolo messaggio minaccioso inviato via WhatsApp o pubblicato online può integrare il reato di minaccia ex art. 612 c.p. La vittima può presentare querela entro tre mesi e la polizia postale può identificare l'autore anche se usa un profilo anonimo.

Qual è la differenza tra minaccia e stalking?

La minaccia (art. 612 c.p.) può essere integrata anche da un solo episodio; lo stalking (art. 612-bis c.p.) richiede invece condotte reiterate che causano uno stato d'ansia o timore persistente nella vittima. Lo stalking è punito più severamente e comporta misure cautelari specifiche.

Posso essere denunciato se dico che farò causa a qualcuno?

No. Annunciare di esercitare un diritto, come proporre un'azione legale o sporgere denuncia, non costituisce minaccia perché il danno prospettato non è ingiusto. Rientra invece nell'esercizio legittimo di un diritto, salvo che la comunicazione sia strumentale a ottenere un vantaggio indebito.

Entro quando devo presentare querela per minaccia?

La querela per minaccia semplice va presentata entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto. Per la minaccia grave, invece, si procede d'ufficio e non è necessaria alcuna querela: può intervenire direttamente la polizia giudiziaria.

La minaccia condizionale è comunque reato?

Sì. Anche dire «se non fai X, ti farò del male» integra il reato di minaccia, perché il danno prospettato rimane ingiusto indipendentemente dalla condizione apposta. La condizionalità non elimina la rilevanza penale della condotta, purché il male minacciato non sia conseguenza di un diritto legittimo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-06
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