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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Riguarda l'esecuzione forzata di sentenze che impongono obblighi di fare o di non fare.
  • Il creditore deve presentare ricorso al pretore dopo la notificazione del precetto.
  • Il pretore sente la parte obbligata prima di emettere l'ordinanza.
  • L'ordinanza designa l'ufficiale giudiziario e le persone incaricate dell'esecuzione materiale.
  • Distingue tra compimento di un'opera non eseguita e distruzione di un'opera compiuta in violazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 612 c.p.c. – Provvedimento

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata.

Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

Commento

L'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare richiede un ricorso al pretore per stabilire le modalità operative dell'esecuzione stessa.

Ratio

L'art. 612 c.p.c. disciplina la fase introduttiva dell'esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare e di non fare, colmando il vuoto operativo che si creerebbe se il creditore fosse lasciato privo di strumenti concreti per ottenere l'adempimento di obbligazioni non pecuniarie. La norma riconosce che, a differenza delle esecuzioni per crediti di denaro o per consegna di beni, l'esecuzione degli obblighi comportamentali richiede una valutazione preventiva sulle modalità operative, che non può essere standardizzata ex ante ma deve essere calibrata caso per caso dal giudice.

Il legislatore ha quindi previsto un procedimento bifasico: prima la notificazione del precetto (che costituisce l'intimazione ad adempiere), poi il ricorso al pretore per definire le modalità esecutive. Questo approccio garantisce che l'esecuzione forzata sia proporzionata e tecnicamente realizzabile.

Analisi

Il primo comma stabilisce i presupposti procedurali: il creditore, titolare di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o non fare, deve aver già notificato il precetto. Solo dopo tale notificazione può presentare ricorso al pretore competente. Il ricorso ha ad oggetto la determinazione delle modalità dell'esecuzione, ossia il quid e il quomodo dell'attività esecutiva concreta. Il secondo comma disciplina il contraddittorio: il pretore provvede sentita la parte obbligata, garantendo così il rispetto del principio del contraddittorio anche in questa fase. L'ordinanza che ne consegue svolge una duplice funzione: designa l'ufficiale giudiziario responsabile dell'esecuzione e individua le persone, tecnici, operai, professionisti, che materialmente compiranno l'opera non eseguita oppure demoliranno quanto realizzato in violazione dell'obbligo di non fare.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che il debitore non ottempera spontaneamente a una sentenza che gli impone un facere (costruire, consegnare, eseguire un'opera, rilasciare un documento) o un non facere (astenersi dall'uso di un bene, dall'esercizio di un'attività, dal compimento di determinati atti). Esempi tipici sono: l'obbligo di demolire una costruzione abusiva che viola le distanze, l'obbligo di eseguire lavori edili già pagati, l'obbligo di cessare un'attività concorrenziale sleale. In tutti questi casi, il creditore non può procedere autonomamente all'esecuzione ma deve passare attraverso il procedimento camerale davanti al pretore.

È importante precisare che la norma presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale (sentenza di condanna) già formatosi; non si applica alle esecuzioni fondate su titoli stragiudiziali, che seguono percorsi diversi.

Connessioni

L'art. 612 deve essere letto in connessione con l'art. 605 c.p.c. (precetto) e con gli artt. 613 e 614 c.p.c. che disciplinano rispettivamente le difficoltà nel corso dell'esecuzione e il rimborso delle spese. Il richiamo all'art. 642 c.p.c. nell'art. 614 completa il sistema del recupero dei costi anticipati. Sul piano sostanziale, la norma si coordina con l'art. 2931 c.c. (esecuzione in forma specifica dell'obbligo di fare) e con l'art. 2933 c.c. (distruzione della cosa fatta in violazione dell'obbligo di non fare). Il meccanismo delle astreintes (art. 614-bis c.p.c.) costituisce uno strumento complementare, volto a incentivare l'adempimento spontaneo attraverso la comminatoria di una somma per ogni violazione o ritardo.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ottiene dal Tribunale una sentenza che condanna Caio, suo vicino, a demolire un muro eretto a distanza illegale dal confine. Caio non provvede spontaneamente. Tizio notifica il precetto e, trascorso inutilmente il termine, presenta ricorso al pretore ai sensi dell'art. 612 c.p.c. Il pretore, sentito Caio, emette ordinanza designando l'ufficiale giudiziario e una ditta edile per procedere alla demolizione del muro a spese di Caio. L'opera viene eseguita materialmente dalla ditta incaricata, con l'ufficiale giudiziario presente a vigilare sulle operazioni.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, artigiano, commissionò a Mevio la realizzazione di un impianto elettrico nel proprio laboratorio. Mevio, pagato in anticipo, non completò mai i lavori. Sempronio ottenne sentenza di condanna di Mevio all'esecuzione dell'opera. Dopo la notifica del precetto rimasta senza esito, Sempronio ricorse al pretore per la determinazione delle modalità esecutive. Il pretore designò un altro elettricista qualificato per completare l'impianto a spese di Mevio, con l'ufficiale giudiziario coordinatore delle operazioni e Mevio obbligato a consentire l'accesso ai locali.

Domande frequenti

Quando posso richiedere l'esecuzione forzata di un obbligo di fare?

Dopo aver ottenuto una sentenza di condanna definitiva (o provvisoriamente esecutiva) e aver notificato il precetto al debitore senza che questi abbia adempiuto nel termine indicato, generalmente 10 giorni.

Devo tornare in tribunale anche dopo la sentenza per ottenere l'esecuzione?

Sì. Per gli obblighi di fare e non fare è necessario presentare un ricorso al pretore (oggi giudice dell'esecuzione) per stabilire concretamente come avverrà l'esecuzione: chi la farà, con quali mezzi e in quale modo.

Chi paga le spese per l'esecuzione materiale dell'opera?

Le spese sono a carico del debitore inadempiente. Il creditore le anticipa e poi le recupera tramite decreto ingiuntivo emesso dal pretore ai sensi dell'art. 614 c.p.c., allegando la nota spese vistata dall'ufficiale giudiziario.

La parte obbligata può opporsi al procedimento?

Il pretore deve sentire la parte obbligata prima di emettere l'ordinanza. Tuttavia, questa audizione riguarda le modalità esecutive, non il merito del diritto. Se si vuole contestare il diritto stesso all'esecuzione, bisogna proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Esiste un'alternativa all'esecuzione forzata materiale?

Sì, l'art. 614-bis c.p.c. prevede le cosiddette astreintes: il giudice può condannare il debitore a pagare una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'adempimento, così da incentivare l'esecuzione spontanea senza dover ricorrere all'esecuzione materiale forzata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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