Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 610 c.p.c. – Provvedimenti temporanei

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.

In sintesi

  • Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà urgenti che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere provvedimenti temporanei al pretore.
  • La richiesta può essere presentata anche verbalmente, senza necessità di formalità particolari.
  • La norma garantisce la continuità e l'effettività del procedimento esecutivo anche in presenza di ostacoli imprevisti.
  • Il provvedimento ha carattere temporaneo e non pregiudica le questioni di merito relative all'esecuzione.
Indice dei contenuti

L'art. 610 c.p.c. consente a ciascuna parte di chiedere al pretore provvedimenti temporanei urgenti per le difficoltà insorte nel corso dell'esecuzione in forma specifica.

Ratio

L'art. 610 c.p.c. introduce un rimedio di urgenza specifico per l'esecuzione in forma specifica, consentendo a ciascuna delle parti di ottenere rapidamente provvedimenti temporanei dal pretore (oggi, nella pratica, dal giudice dell'esecuzione o dal tribunale competente) per superare difficoltà concrete che insorgano nel corso delle operazioni esecutive. La ratio è garantire l'effettività dell'esecuzione senza che questa venga paralizzata da ostacoli pratici che richiederebbero tempi lunghi per la loro risoluzione nelle forme ordinarie.

La possibilità di ricorrere anche verbalmente al pretore risponde all'esigenza di celerità: in situazioni di urgenza, come la resistenza dell'esecutato, la presenza di terzi che ostacolano l'accesso, o dubbi interpretativi che emergono sul posto, non vi sarebbe il tempo per presentare un'istanza scritta formale.

Analisi

La disposizione presenta una struttura semplice ma di grande portata pratica. I presupposti applicativi sono due: (1) che sorgano difficoltà nel corso dell'esecuzione, cioè dopo che il procedimento esecutivo è già iniziato; (2) che tali difficoltà non ammettano dilazione, cioè siano urgenti e richiedano una risposta immediata. In presenza di tali presupposti, ciascuna parte (sia la parte istante sia la parte esecutata o eventuali terzi coinvolti) può chiedere al pretore i provvedimenti temporanei occorrenti, anche verbalmente.

Il provvedimento del pretore ha natura cautelare e temporanea: risolve la difficoltà contingente senza pregiudicare le questioni sostanziali e processuali relative all'esecuzione, che dovranno essere affrontate nelle forme ordinarie se le parti non riescono a risolverle diversamente.

Quando si applica

La norma trova applicazione nelle situazioni di impasse operativa durante le operazioni di consegna di beni mobili o rilascio di immobili: controversie su quali specifici beni siano oggetto di consegna, difficoltà di accesso ai locali, presenza di terzi che si oppongono alle operazioni, impossibilità temporanea di completare il rilascio per cause di forza maggiore. La possibilità di ricorso verbale è particolarmente preziosa quando l'ufficiale giudiziario si trova sul posto e non può continuare le operazioni senza un'indicazione del giudice.

Va notato che la norma non riguarda le opposizioni formali all'esecuzione (artt. 615-617 c.p.c.) né le controversie di merito: serve esclusivamente a risolvere difficoltà operative urgenti insorte durante lo svolgimento materiale delle operazioni esecutive.

Connessioni

La norma si collega all'art. 606 c.p.c. (modo della consegna), all'art. 608 c.p.c. (modo del rilascio), agli artt. 615-617 c.p.c. (opposizioni all'esecuzione), all'art. 700 c.p.c. (provvedimento d'urgenza in via cautelare) e all'art. 669-sexies c.p.c. (procedimento cautelare sommario). La competenza del pretore evocata dalla norma è oggi da intendersi come competenza del giudice dell'esecuzione designato per il procedimento.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

L'ufficiale giudiziario si reca nell'appartamento di Caio per procedere al rilascio a favore di Tizio. Caio ha sublocato due stanze a Sempronio, che è presente e si rifiuta di lasciare i locali sostenendo di avere un contratto regolare. L'ufficiale giudiziario non riesce a completare le operazioni. Tizio chiede immediatamente, anche verbalmente, al giudice dell'esecuzione un provvedimento temporaneo che ingiunta anche a Sempronio di liberare i locali, consentendo così di concludere il rilascio. Il giudice emette il provvedimento urgente che sblocca le operazioni.

Caso 2: Caso 2

Durante le operazioni di consegna di macchinari da Mevio a Filano, sorge una contestazione su quale dei due macchinari identici presenti in magazzino sia quello oggetto della sentenza di condanna. L'ufficiale giudiziario sospende le operazioni. Filano chiede verbalmente al giudice competente un provvedimento temporaneo che specifichi il criterio di identificazione del macchinario da consegnare (ad esempio, in base al numero di matricola indicato nel contratto di compravendita allegato al fascicolo esecutivo), consentendo di riprendere e completare le operazioni.

Domande frequenti

Quando si può chiedere un provvedimento urgente durante l'esecuzione?

Quando nel corso delle operazioni esecutive sorgono difficoltà urgenti che non possono essere risolte con i normali strumenti processuali senza bloccare l'esecuzione. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento durante le operazioni, anche oralmente, purché la difficoltà sia concreta e non ammetta rinvio.

Chi può chiedere i provvedimenti temporanei ex art. 610 c.p.c.?

Ciascuna parte: sia la parte istante (il creditore che agisce per la consegna o il rilascio) sia la parte esecutata. Anche terzi eventualmente coinvolti nelle operazioni possono in pratica sollecitare l'intervento del giudice, sebbene la norma faccia riferimento testuale a "ciascuna parte".

La richiesta deve essere fatta per iscritto?

No. L'art. 610 c.p.c. consente espressamente di presentare la richiesta anche verbalmente, proprio per garantire la massima celerità in situazioni di urgenza operativa. La semplicità di forma riflette la natura temporanea e contingente del provvedimento richiesto.

Il provvedimento del giudice ex art. 610 è definitivo o provvisorio?

È provvisorio e temporaneo: serve a sbloccare la situazione contingente senza pregiudicare le questioni di merito. Le parti che intendano far valere diritti o contestazioni più articolate dovranno utilizzare gli strumenti processuali ordinari (opposizioni, ricorsi, ecc.) nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Qual è la differenza tra l'art. 610 e l'opposizione all'esecuzione?

L'art. 610 è uno strumento operativo urgente per risolvere difficoltà pratiche insorte durante le operazioni esecutive, senza mettere in discussione il diritto di procedere all'esecuzione. L'opposizione all'esecuzione ex artt. 615-617 c.p.c. è invece uno strumento processuale formale con cui si contesta il diritto del creditore a procedere o la regolarità degli atti esecutivi, con sospensione dell'esecuzione e instaurazione di un giudizio di merito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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