← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se nell'immobile rilasciato si trovano beni mobili dell'esecutato non oggetto di consegna, l'ufficiale giudiziario può disporli in custodia sul posto o farli trasportare altrove.
  • La custodia può essere affidata alla parte istante se consente di assumerla.
  • Se i beni sono pignorati o sequestrati, l'ufficiale giudiziario informa il creditore pignorante e il pretore per l'eventuale sostituzione del custode.
  • La norma risolve il problema pratico dei beni abbandonati nell'immobile durante lo sgombero.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 609 c.p.c. – Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.

Commento

L'art. 609 c.p.c. disciplina il trattamento dei beni mobili dell'esecutato rimasti nell'immobile dopo il rilascio, prevedendo custodia o trasporto a cura dell'ufficiale giudiziario.

Ratio

L'art. 609 c.p.c. affronta un problema pratico frequente nell'esecuzione per rilascio di immobili: la presenza nell'immobile di beni mobili appartenenti alla parte esecutata che non rientrano nell'oggetto dell'esecuzione e che il debitore non ha provveduto a rimuovere. La norma attribuisce all'ufficiale giudiziario poteri organizzativi per risolvere la situazione senza bloccare il procedimento di rilascio, garantendo al contempo la tutela dei beni del debitore e degli interessi dei creditori che abbiano eventualmente pignorato o sequestrato tali beni.

La previsione di due soluzioni alternative, custodia sul posto o trasporto altrove, consente all'ufficiale giudiziario di scegliere la misura più adeguata alle circostanze concrete, tenendo conto del valore, della natura e delle condizioni dei beni presenti nell'immobile.

Analisi

Il primo comma disciplina i beni mobili ordinari: se la parte esecutata non li asporta immediatamente durante le operazioni di rilascio, l'ufficiale giudiziario può disporne la custodia sul posto (eventualmente affidandola alla parte istante che consenta di assumerla) o il trasporto in altro luogo idoneo. La scelta spetta all'ufficiale giudiziario in base alle circostanze, ed è documentata nel verbale delle operazioni.

Il secondo comma introduce una disciplina specifica per i beni pignorati o sequestrati: in tal caso l'ufficiale giudiziario non può disporre liberamente dei beni ma deve darne immediata notizia al creditore che ha promosso il pignoramento o il sequestro e al pretore (oggi al giudice dell'esecuzione), per consentire l'eventuale sostituzione del custode già nominato nel procedimento cautelare o esecutivo.

Quando si applica

La norma si applica sistematicamente in ogni procedimento di rilascio di immobili in cui il debitore lasci beni mobili all'interno dell'immobile senza rimuoverli durante le operazioni di sgombero. In pratica, riguarda la grande maggioranza degli sfratti esecutivi, in cui l'esecutato abbandona mobili, suppellettili, attrezzature o altri beni.

La disciplina dei beni pignorati o sequestrati è particolarmente rilevante nei casi in cui parallelamente all'esecuzione per rilascio sia in corso un procedimento espropriativo sui beni del debitore: l'ufficiale giudiziario che procede al rilascio deve verificare lo stato dei beni mobili presenti e informare i soggetti competenti per la continuazione della custodia.

Connessioni

La norma si collega all'art. 608 c.p.c. (modo del rilascio), all'art. 65 c.p.c. (poteri del custode), agli artt. 513 e seguenti c.p.c. (pignoramento mobiliare), all'art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario) e all'art. 671 c.p.c. (sequestro conservativo). Sul piano sostanziale, rilevano le norme del Codice Civile sulla custodia e sulla responsabilità del custode (artt. 2756 e ss. c.c.).

Casi pratici

Caso 1: Tizio procede al rilascio forzato di un appartamento di Caio

Durante lo sgombero, l'ufficiale giudiziario constata che Caio ha lasciato numerosi mobili, elettrodomestici e scatole di indumenti nell'appartamento. Poiché Caio non è presente e non asporta nulla, l'ufficiale giudiziario chiede a Tizio se consente di custodire i beni in loco: Tizio acconsente e viene nominato custode dei beni. L'ufficiale redige verbale con l'elenco dei beni e dispone la custodia a carico di Tizio, che dovrà conservarli fino a che Caio non li ritiri o il giudice non disponga altrimenti.

Caso 2: Caso 2

Sempronio ottiene il rilascio di un capannone industriale precedentemente occupato da Mevio. Durante le operazioni di sgombero, l'ufficiale giudiziario accerta che parte dei macchinari presenti nel capannone sono stati pignorati da Filano nell'ambito di una distinta procedura esecutiva. L'ufficiale non può disporre autonomamente di tali beni: dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio a Filano (creditore pignorante) e al giudice dell'esecuzione, affinché venga nominato un nuovo custode che sostituisca Mevio nella custodia dei macchinari pignorati.

Domande frequenti

Cosa fa l'ufficiale giudiziario con i mobili lasciati nell'immobile durante il rilascio?

Se il debitore non li asporta immediatamente, l'ufficiale giudiziario può disporre la custodia dei beni sul posto, eventualmente affidandola al proprietario istante se questi acconsente, oppure il loro trasporto in altro luogo idoneo, documentando tutto nel verbale delle operazioni.

Il proprietario che rilascia l'immobile è obbligato a custodire i beni del debitore?

No. L'art. 609 prevede che la custodia sul posto possa essere affidata al proprietario istante solo se questi consente di assumerla. Se il proprietario non acconsente, l'ufficiale giudiziario dispone il trasporto dei beni in altro luogo, con i relativi costi a carico del procedimento.

Cosa succede se nell'immobile ci sono beni del debitore già pignorati da altri creditori?

L'ufficiale giudiziario non può disporre liberamente di tali beni. Deve darne immediatamente notizia al creditore che ha promosso il pignoramento e al giudice dell'esecuzione, per consentire la nomina di un nuovo custode che subentri nella custodia dei beni pignorati.

Chi paga le spese di custodia o trasporto dei beni lasciati nell'immobile?

Le spese sono in via generale anticipate dalla parte istante e poi recuperate a carico del debitore esecutato, che con il suo comportamento (abbandono dei beni nell'immobile) ha determinato la necessità di tali operazioni. Il giudice liquiderà le spese nell'ambito del procedimento esecutivo.

Il debitore può recuperare i suoi beni dopo il rilascio?

Sì, il debitore mantiene la proprietà dei beni mobili lasciati nell'immobile e può recuperarli coordinandosi con il custode o, se i beni sono stati trasportati altrove, recandosi nel luogo di deposito. Dovrà però sopportare le spese di custodia e trasporto maturate nel frattempo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.