Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 608-bis c.p.c. – Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario procedente .113a
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 608 - Articolo 608 Codice di Procedura Civile: Modo del rilascio→Cod. proc. civ. art. 609 - Art. 609 c.p.c.: Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecu→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 607 Codice di Procedura Civile: Cose pignorate→Articolo 610 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti temporanei→Articolo 606 Codice di Procedura Civile: Modo della consegna→Articolo 611 Codice di Procedura Civile: Spese dell’esecuzione→Art. 605 c.p.c.: Precetto per consegna o rilascio→Articolo 612 Codice di Procedura Civile: Provvedimento→Articolo 604 Codice di Procedura Civile: Disposizioni particolari
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 608-bis c.p.c. regola l'estinzione dell'esecuzione per consegna o rilascio quando la parte istante rinuncia prima che avvenga la consegna effettiva.
Ratio
L'art. 608-bis c.p.c. introduce una causa specifica di estinzione dell'esecuzione per consegna o rilascio fondata sulla rinuncia della parte istante. La norma risponde all'esigenza pratica di consentire al creditore di abbandonare il procedimento esecutivo prima che si perfezioni la consegna o il rilascio, ad esempio perché nel frattempo la situazione si è risolta bonariamente o perché il creditore non ha più interesse a ottenere la prestazione in natura.
La previsione di formalità specifiche, notificazione alla parte esecutata e consegna all'ufficiale giudiziario procedente, garantisce che l'estinzione sia certa, conoscibile da tutti i soggetti coinvolti e non equivoca, evitando che l'esecuzione prosegua a causa di un'incertezza sull'intenzione della parte istante.
Analisi
La disposizione stabilisce tre requisiti per l'estinzione: (1) che la rinuncia intervenga prima della consegna o del rilascio, cioè prima che l'ufficiale giudiziario abbia completato le operazioni esecutive; (2) che la rinuncia sia formalizzata con un atto scritto notificato alla parte esecutata, affinché quest'ultima ne abbia conoscenza legale; (3) che l'atto di rinuncia sia consegnato all'ufficiale giudiziario procedente, così da bloccare il procedimento in corso.
La norma non specifica la forma dell'atto di rinuncia, ma la necessità di notificazione implica che debba trattarsi di un atto formale redatto per iscritto. La rinuncia è atto unilaterale: non richiede l'accettazione della parte esecutata per produrre i suoi effetti estintivi.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di esecuzione per consegna di beni mobili e per rilascio di beni immobili di cui all'art. 605 c.p.c., non già nell'espropriazione forzata ordinaria, dove l'estinzione per rinuncia è disciplinata dall'art. 629 c.p.c. con modalità diverse.
L'ambito temporale di applicazione è circoscritto: la rinuncia deve essere formalizzata dopo l'avvio del procedimento esecutivo (notifica del precetto e avvio delle operazioni dell'ufficiale giudiziario) ma prima che la consegna o il rilascio siano stati effettuati. Una volta che l'ufficiale giudiziario ha completato le operazioni, l'esecuzione è conclusa e non vi è più spazio per la rinuncia ex art. 608-bis.
Connessioni
La norma si collega all'art. 605 c.p.c. (precetto per consegna e rilascio), agli artt. 606 e 608 c.p.c. (modalità di consegna e rilascio), all'art. 629 c.p.c. (rinuncia nell'espropriazione forzata) e all'art. 630 c.p.c. (estinzione del processo esecutivo). In ambito sostanziale, la rinuncia all'esecuzione non estingue il diritto soggettivo sottostante, che il creditore potrà eventualmente azionare di nuovo in diversa forma.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ha avviato l'esecuzione per il rilascio di un appartamento nei confronti di Caio. L'ufficiale giudiziario ha già notificato l'avviso con la data dell'intervento. Nel frattempo, Caio contatta Tizio e raggiungono un accordo: Caio lascerà l'immobile entro quindici giorni in cambio di una riduzione del debito per spese legali. Tizio, per sospendere e poi estinguere formalmente il procedimento, notifica a Caio l'atto di rinuncia all'esecuzione e lo consegna all'ufficiale giudiziario procedente prima della data fissata per il rilascio. L'esecuzione si estingue senza che si proceda allo sgombero.
Caso 2: Caso 2
Sempronio ha avviato l'esecuzione per la consegna di macchinari nei confronti di Mevio. Prima che l'ufficiale giudiziario proceda al prelievo, Sempronio decide di rinunciare all'esecuzione in natura perché Mevio gli ha offerto il pagamento di una somma equivalente al valore dei macchinari. Sempronio formalizza la rinuncia con atto notificato a Mevio e lo consegna all'ufficiale giudiziario. Il procedimento si estingue e Mevio mantiene i macchinari, effettuando il pagamento concordato in sostituzione della consegna.
Domande frequenti
Quando può il creditore rinunciare all'esecuzione per consegna o rilascio?
Il creditore può rinunciare in qualsiasi momento dopo l'avvio del procedimento esecutivo e prima che la consegna o il rilascio siano stati effettuati dall'ufficiale giudiziario. Una volta completate le operazioni di consegna o rilascio, l'esecuzione è conclusa e non vi è più spazio per la rinuncia ex art. 608-bis c.p.c.
Come deve essere formalizzata la rinuncia all'esecuzione?
La rinuncia deve essere formalizzata con un atto scritto che deve essere notificato alla parte esecutata e consegnato all'ufficiale giudiziario procedente. Entrambi i requisiti sono necessari per produrre l'effetto estintivo: la sola comunicazione verbale o informale non è sufficiente.
La parte esecutata deve accettare la rinuncia del creditore?
No. La rinuncia prevista dall'art. 608-bis c.p.c. è un atto unilaterale del creditore che produce effetti estintivi automaticamente, senza che sia necessaria l'accettazione o il consenso della parte esecutata. Quest'ultima ha semplicemente diritto di essere informata tramite notificazione.
La rinuncia all'esecuzione fa perdere il diritto alla consegna o al rilascio?
No. La rinuncia estingue il procedimento esecutivo in corso, ma non comporta rinuncia al diritto soggettivo sottostante (diritto alla consegna o al rilascio). Il creditore potrà avviare un nuovo procedimento esecutivo in futuro, a meno che non abbia espressamente rinunciato anche al diritto sostanziale.
Questa forma di rinuncia vale anche nell'espropriazione forzata ordinaria?
No. L'art. 608-bis si applica solo all'esecuzione per consegna e rilascio di cui all'art. 605 c.p.c. Nell'espropriazione forzata ordinaria, l'estinzione per rinuncia è disciplinata dall'art. 629 c.p.c. con modalità diverse, che prevedono in generale il consenso dei creditori intervenuti.